IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare di concerto con IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento della Marina militare e successive modificazioni; Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895, concernente l'approvazione delle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo e successive modificazioni; Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme ed i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto e successive modificazioni; Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di pubblica sicurezza; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica; Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1987, concernente le materie che formano oggetto delle due prove scritte negli esami di concorso per la nomina a sottotenente di vascello in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni in materia di imposta di bollo; Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali della Marina, emanato in applicazione all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, la quale dispone, tra l'altro, che il reclutamento del personale femminile nei ruoli delle Forze armate deve aver luogo a partire dall'anno 2000; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2000, concernente la definizione dei Corpi della Marina militare nei quali avverra' nell'anno 2000 il reclutamento di personale femminile e delle rispettive aliquote percentuali massime di detto personale che potra' essere immesso nei ruoli normali di ciascun Corpo; Considerato che per dare immediata attuazione alle disposizioni della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 5, della legge medesima, che dovra' definire i requisiti di idoneita' fisio-psico-attitudinali richiesti al personale femminile che partecipi ai concorsi di reclutamento nei ruoli delle Forze armate e le relative modalita' di accertamento, occorre consentire che detto personale possa presentare domanda di partecipazione con riserva ai concorsi indetti con il presente decreto nei medesimi termini previsti per i concorrenti di sesso maschile; Considerato, inoltre, che il calendario delle varie fasi delle procedure concorsuali di cui al presente decreto e' fissato per assicurare che i corsi applicativi dei ruoli normali della Marina che i vincitori dei concorsi sono tenuti a frequentare abbiano inizio, per esigenze didattiche ed addestrative, nel mese di settembre del corrente anno, per cui l'emanazione del succitato decreto ministeriale non potra' determinare in nessun caso un rinvio delle date di svolgimento delle predette fasi; Ravvisata, pertanto, l'esigenza di emanare successive disposizioni integrative concernenti il personale femminile che abbia prodotto domanda di partecipazione ai concorsi, per gli aspetti che verranno disciplinati dal decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 5, della piu' volte citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, con riserva di disporre la revoca del presente decreto, nella parte relativa alla partecipazione del personale femminile, qualora la data di emanazione del medesimo risultasse incompatibile con quelle di svolgimento delle fasi delle procedure concorsuali; Ravvisata l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'art. 11 del sopracitato decreto interministeriale 30 marzo 1999, una prova di preselezione cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande presentate in uno o piu' dei concorsi indetti con il presente decreto venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione della Forza armata; Ritenuto che, qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione alle successive prove scritte di concorrenti in misura non superiore a sette volte quello dei posti previsti in ciascun concorso offra adeguata garanzia di selezione; Considerato che, nel rispetto dell'aliquota massima di concorrenti di sesso femminile da immettere nei ruoli normali dei Corpi della Marina militare, definita per l'anno 2000 nel succitato decreto ministeriale 9 febbraio 2000, e' opportuno prevedere che, qualora abbia luogo la prova di preselezione, tra i concorrenti da ammettere alle prove scritte di ciascun concorso nel numero sopraindicato quelli di sesso femminile non superino detta aliquota massima; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1998, concernente struttura ordinativa e competenze della direzione generale per il personale militare, in particolare l'art. 2, comma 3; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. Sono indetti per l'anno 2000 i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale della Marina militare: a) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di undici sottotenenti di vascello nel ruolo normale del Corpo di commissariato della Marina, con riserva di due posti a favore degli ufficiali di complemento della Marina vincolati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, alla ferma biennale di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, citata nelle premesse; b) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ventisette sottotenenti di vascello nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, con riserva di cinque posti a favore degli ufficiali di complemento della Marina vincolati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, citata nelle premesse; c) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci sottotenenti di vascello nel ruolo normale del Corpo sanitario della Marina, con riserva di due posti a favore degli ufficiali di complemento della Marina vincolati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, citata nelle premesse; d) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre sottotenenti di vascello nel ruolo normale dei Corpi tecnici (di cui due del genio navale e uno delle armi navali), con riserva di un posto a favore degli ufficiali di complemento della Marina vincolati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, citata nelle premesse; e) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre guardiamarina nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto; 2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile. Tuttavia, il numero massimo dei posti disponibili per i concorrenti di sesso femminile, calcolato in base alla aliquota percentuale fissata per ciascun Corpo dal decreto ministeriale 9 febbraio 2000, citato nelle premesse, e' il seguente: tre posti per il concorso per la nomina a sottotenente di vascello nel Corpo di commissariato della Marina, di cui al precedente comma 1, lettera a); otto posti per il concorso per la nomina a sottotenente di vascello nel Corpo delle capitanerie di porto, di cui al precedente comma 1, lettera b); cinque posti per il concorso per la nomina a sottotenente di vascello nel Corpo sanitario ruolo medici della Marina, di cui al precedente comma 1, lettera c); tutti tre i posti per il concorso per la nomina a sottotenente di vascello nei corpi tecnici (genio navale e armi navali), di cui al precedente comma 1, lettera d), ferma restando la riserva di un posto a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale prevista dal precedente comma 1, lettera d); un posto per il concorso per la nomina a guardiamarina nel Corpo delle capitanerie di porto, di cui al precedente comma 1, lettera e); 3. I concorrenti di sesso femminile sono ammessi a presentare domanda di partecipazione al concorso con riserva di emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, citata nelle premesse. 4. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 il numero dei posti potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza del ruolo normale del rispettivo Corpo. 5. I concorrenti risultati vincitori dei concorsi frequenteranno un corso applicativo in Accademia navale con inizio nel mese di settembre 2000. Le materie di insegnamento e le modalita' di svolgimento dei corsi saranno quelle stabilite dallo stato maggiore della Marina. Qualora il decreto ministeriale indicato nel precedente comma 3 non fosse emanato nei tempi compatibili con le date di svolgimento delle varie fasi della procedura concorsuale nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 21 aprile 2000 verra' pubblicato il decreto di revoca del presente decreto limitatamente alla partecipazione al concorso del personale femminile. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 21 aprile 2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva.