IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare


                           di concerto con


     IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto

    Vista  la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;
    Visto  il  regio  decreto  8 ottobre  1936,  n. 1895, concernente
l'approvazione   delle   norme  per  il  reclutamento  nel  Corpo  di
commissariato militare marittimo e successive modificazioni;
    Visto  il  regio  decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le
norme  ed i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie
di porto e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   13 dicembre  1966,  n. 1111,  recante  norme
concernenti    gli    ufficiali   medici   in   servizio   permanente
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  del  Corpo della
guardia di pubblica sicurezza;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
unificazione  e  riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e  di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di  servizio  per  gli  ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario   dell'Esercito   e  dei  Corpi  sanitari  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
    Visto  il  decreto  ministeriale  6 marzo  1987,  concernente  le
materie  che  formano  oggetto delle due prove scritte negli esami di
concorso  per  la  nomina  a  sottotenente  di  vascello  in servizio
permanente  effettivo  del  ruolo  normale del Corpo di commissariato
militare marittimo;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla  imposta  di  bollo  per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, recante
norme  in  materia  di  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Vista  la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
    Visto  il  decreto  interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e  modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento  degli ufficiali dei ruoli normali della Marina, emanato
in   applicazione   all'art. 3,  comma  2,  del  decreto  legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale  dispone,  tra  l'altro,  che il reclutamento del personale
femminile  nei  ruoli  delle  Forze  armate deve aver luogo a partire
dall'anno 2000;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  ministeriale  9 febbraio 2000, concernente la
definizione  dei  Corpi  della  Marina  militare  nei  quali avverra'
nell'anno  2000  il  reclutamento  di  personale  femminile  e  delle
rispettive aliquote percentuali massime di detto personale che potra'
essere immesso nei ruoli normali di ciascun Corpo;
    Considerato  che  per dare immediata attuazione alle disposizioni
della   sopracitata   legge   20 ottobre   1999,  n. 380,  in  attesa
dell'emanazione  del decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma
5, della legge medesima, che dovra' definire i requisiti di idoneita'
fisio-psico-attitudinali   richiesti   al   personale  femminile  che
partecipi  ai concorsi di reclutamento nei ruoli delle Forze armate e
le  relative  modalita' di accertamento, occorre consentire che detto
personale  possa  presentare domanda di partecipazione con riserva ai
concorsi  indetti  con  il  presente  decreto  nei  medesimi  termini
previsti per i concorrenti di sesso maschile;
    Considerato,  inoltre,  che  il calendario delle varie fasi delle
procedure  concorsuali  di  cui  al  presente  decreto e' fissato per
assicurare che i corsi applicativi dei ruoli normali della Marina che
i  vincitori  dei  concorsi sono tenuti a frequentare abbiano inizio,
per  esigenze  didattiche  ed addestrative, nel mese di settembre del
corrente   anno,   per   cui   l'emanazione   del  succitato  decreto
ministeriale  non  potra'  determinare in nessun caso un rinvio delle
date di svolgimento delle predette fasi;
    Ravvisata,    pertanto,    l'esigenza   di   emanare   successive
disposizioni integrative concernenti il personale femminile che abbia
prodotto  domanda  di partecipazione ai concorsi, per gli aspetti che
verranno  disciplinati dal decreto ministeriale previsto dall'art. 1,
comma  5,  della piu' volte citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, con
riserva  di  disporre  la  revoca  del  presente decreto, nella parte
relativa alla partecipazione del personale femminile, qualora la data
di  emanazione  del  medesimo  risultasse incompatibile con quelle di
svolgimento delle fasi delle procedure concorsuali;
    Ravvisata  l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'art. 11 del
sopracitato  decreto  interministeriale  30 marzo  1999, una prova di
preselezione  cui  sottoporre  i concorrenti, con riserva di disporre
che  detta  prova  non  abbia  luogo, per motivi di economicita' e di
speditezza   dell'azione  amministrativa,  qualora  il  numero  delle
domande presentate in uno o piu' dei concorsi indetti con il presente
decreto  venisse  ritenuto  compatibile  con le esigenze di selezione
della Forza armata;
    Ritenuto  che, qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione alle
successive  prove  scritte  di  concorrenti in misura non superiore a
sette  volte  quello  dei  posti  previsti  in ciascun concorso offra
adeguata garanzia di selezione;
    Considerato   che,   nel   rispetto   dell'aliquota   massima  di
concorrenti  di  sesso  femminile  da immettere nei ruoli normali dei
Corpi  della  Marina militare, definita per l'anno 2000 nel succitato
decreto  ministeriale  9 febbraio  2000,  e' opportuno prevedere che,
qualora  abbia  luogo  la prova di preselezione, tra i concorrenti da
ammettere   alle   prove  scritte  di  ciascun  concorso  nel  numero
sopraindicato  quelli  di sesso femminile non superino detta aliquota
massima;
    Visto   il  decreto  ministeriale  26 gennaio  1998,  concernente
struttura  ordinativa  e  competenze  della direzione generale per il
personale militare, in particolare l'art. 2, comma 3;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1. Sono  indetti  per  l'anno  2000  i  sottonotati concorsi, per
titoli  ed  esami,  per la nomina di ufficiali in servizio permanente
effettivo del ruolo normale della Marina militare:
      a) concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  la nomina di undici
sottotenenti di vascello nel ruolo normale del Corpo di commissariato
della  Marina,  con  riserva di due posti a favore degli ufficiali di
complemento della Marina vincolati, alla data di scadenza del termine
per  la  presentazione  delle  domande,  alla  ferma  biennale di cui
all'articolo  37  della legge 20 settembre 1980, n. 574, citata nelle
premesse;
      b) concorso,  per  titoli ed esami, per la nomina di ventisette
sottotenenti   di   vascello   nel  ruolo  normale  del  Corpo  delle
capitanerie  di  porto,  con  riserva  di cinque posti a favore degli
ufficiali  di  complemento  della  Marina  vincolati,  alla  data  di
scadenza  del  termine per la presentazione delle domande, alla ferma
biennale  di  cui  all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574,
citata nelle premesse;
      c) concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  la  nomina di dieci
sottotenenti  di vascello nel ruolo normale del Corpo sanitario della
Marina,  con  riserva  di  due  posti  a  favore  degli  ufficiali di
complemento della Marina vincolati, alla data di scadenza del termine
per  la  presentazione  delle  domande,  alla  ferma  biennale di cui
all'art.  37  della  legge  20 settembre  1980,  n. 574, citata nelle
premesse;
      d) concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  la  nomina  di  tre
sottotenenti  di vascello nel ruolo normale dei Corpi tecnici (di cui
due  del  genio  navale  e  uno delle armi navali), con riserva di un
posto a favore degli ufficiali di complemento della Marina vincolati,
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande,
alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980,
n. 574, citata nelle premesse;
      e) concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  la  nomina  di  tre
guardiamarina nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
    2. Al  concorso  di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile.
    Tuttavia,   il   numero  massimo  dei  posti  disponibili  per  i
concorrenti  di  sesso  femminile,  calcolato  in  base alla aliquota
percentuale  fissata  per  ciascun  Corpo  dal  decreto  ministeriale
9 febbraio 2000, citato nelle premesse, e' il seguente:
      tre  posti  per  il  concorso  per  la nomina a sottotenente di
vascello   nel  Corpo  di  commissariato  della  Marina,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a);
      otto  posti  per  il  concorso  per la nomina a sottotenente di
vascello  nel  Corpo delle capitanerie di porto, di cui al precedente
comma 1, lettera b);
      cinque  posti  per  il concorso per la nomina a sottotenente di
vascello  nel  Corpo  sanitario  ruolo medici della Marina, di cui al
precedente comma 1, lettera c);
      tutti  tre i posti per il concorso per la nomina a sottotenente
di vascello nei corpi tecnici (genio navale e armi navali), di cui al
precedente comma 1, lettera d), ferma restando la riserva di un posto
a  favore  degli  ufficiali di complemento in ferma biennale prevista
dal precedente comma 1, lettera d);
      un  posto  per  il  concorso  per la nomina a guardiamarina nel
Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  di  cui al precedente comma 1,
lettera e);
    3. I  concorrenti  di  sesso  femminile sono ammessi a presentare
domanda  di  partecipazione al concorso con riserva di emanazione del
decreto  ministeriale  previsto  dall'art. 1,  comma  5,  della legge
20 ottobre 1999, n. 380, citata nelle premesse.
    4. In  ciascuno  dei  concorsi  di  cui  al precedente comma 1 il
numero  dei  posti  potra'  subire  modificazioni,  fino alla data di
approvazione  della  relativa  graduatoria  di  merito, qualora fosse
necessario  soddisfare  esigenze  della  Forza  armata  connesse alla
consistenza del ruolo normale del rispettivo Corpo.
    5. I  concorrenti risultati vincitori dei concorsi frequenteranno
un  corso  applicativo  in  Accademia  navale  con  inizio  nel  mese
di settembre  2000.  Le  materie  di  insegnamento  e le modalita' di
svolgimento  dei  corsi saranno quelle stabilite dallo stato maggiore
della Marina.
    Qualora  il  decreto ministeriale indicato nel precedente comma 3
non  fosse  emanato  nei tempi compatibili con le date di svolgimento
delle varie fasi della procedura concorsuale nella Gazzetta Ufficiale
- 4a serie speciale - del 21 aprile 2000 verra' pubblicato il decreto
di  revoca  del presente decreto limitatamente alla partecipazione al
concorso del personale femminile. Detta pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
    Nella  stessa  Gazzetta  Ufficiale  -  4a  serie  speciale  - del
21 aprile  2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.