In  esecuzione della deliberazione n. 734 del 20 dicembre 1999 e'
indetto  avviso  pubblico,  per il conferimento del seguente incarico
della durata di cinque anni presso la sede I.N.R.C.A. di Casatenovo:
      dirigente  sanitario medico responsabile di struttura complessa
per il servizio di radiologia (disciplina radiodiagnostica).
    Ai  sensi  delle  norme  regolamentari di questo istituto possono
partecipare  all'avviso  coloro  che  siano  in possesso dei seguenti
requisiti:
      a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli
Stati   membri   della   Unione  europea  (gia'  C.E.E.)  valgono  le
disposizioni  di  cui  all'art. 11  del  decreto del Presidente della
Repubblica   n. 761/1979,   dell'art. 37   del   decreto  legislativo
n. 29/1993  e  successivo  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 174/1994;
      b) idoneita'  fisica  all'impiego.  L'amministrazione, prima di
procedere  alla  nomina, ha facolta' di sottoporre a visita medica il
vincitore dell'avviso;
      c) iscrizione all'albo professionale ove esistente;
      d) anzianita'  di  servizio  di sette anni, di cui cinque nella
disciplina  o  in  disciplina  equipollente  e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente;
      e) curriculum  ai sensi dell'art. 67 in cui sia documentata una
specifica  attivita'  professionale  ed  adeguata esperienza ai sensi
dell'art. 66;
      f) attestato  di  formazione manageriale: fino all'espletamento
del  primo  corso di formazione manageriale, l'incarico e' attribuito
senza  l'attestato,  fermo restando l'obbligo di acquisirlo nel primo
corso utile.
    L'accertamento del possesso dei requisiti di cui alle lettere c),
d),  e)  e  f)  e  la  verifica  dell'espletamento  dell'incarico  e'
effettuato  dall'apposita commissione nominata dall'organo di governo
dell'istituto  e composta secondo quanto previsto dal regolamento per
l'accesso  al secondo livello dirigenziale di cui all'atto n. 822 del
29   giugno   1998   e   successive   modificazioni  e  integrazioni.
L'iscrizione  al  corrispondente  albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione  europea  consente la partecipazione alla selezione fermo
restando   l'obbligo   della  iscrizione  all'albo  in  Italia  prima
dell'assunzione in servizio.
    Specifica attivita' professionale: si prescinde da tale requisito
fino  all'emanazione  dei regolamenti di cui all'art. 6, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale:
    1.  La  commissione  accerta l'idoneita' dei candidati sulla base
del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
    2.  Il  colloquio  e'  diretto  alla  valutazione delle capacita'
professionali   del   candidato   nella   specifica   disciplina  con
riferimento  anche alle esperienze professionali documentate, nonche'
all'accertamento    delle    capacita'    gestionali,   di   ricerca,
organizzative  e  di  direzione  del candidato stesso con riferimento
all'incarico da svolgere.
    3. I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del
comma  1,  concernono  le  attivita'  professionali,  di  ricerca, di
studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
      a) alla  tipologia  delle  istituzioni  in cui sono allocate le
strutture  presso  le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
      b) alla  posizione  funzionale del candidato nelle strutture ed
alle  sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
      c) alla  tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
      d) ai  soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
      e) all'attivita'  didattica  presso  corsi  di  studio  per  il
conseguimento    di    diploma   universitario   di   laurea   o   di
specializzazione  ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
      f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche  effettuati  all'estero,  valutati  secondo  i  criteri  di cui
all'art. 9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484, nonche' alle pregresse idoneita' nazionali.
    1.  Nella  valutazione del curriculum e' presa in considerazione,
altresi',  la  produzione  scientifica  strettamente  pertinente alla
disciplina,    pubblicata    su   riviste   italiane   o   straniere,
caratterizzata  da  criteri  di  filtro  nell'accettazione dei lavori
nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica.
    2.  I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3,
lettera  c),  e  le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal
candidato  ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni
e integrazioni.
    3.  Prima  di  procedere  al  colloquio  ed  alla valutazione del
curriculum  la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto
conto   delle   specificita'  proprie  del  posto  da  ricoprire.  La
commissione,  al  termine  del  colloquio  e  della  valutazione  del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la
idoneita' del candidato all'incarico.
    4.  Ai  fini del presente articolo, la partecipazione ai corsi di
aggiornamento  tecnico-professionale, anche effettuati all'estero, e'
valutata in base ai criteri stabiliti dall'art. 9, comma secondo, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
Anzianita' di servizio:
    1.  L'anzianita'  di  servizio  utile  per  l'accesso  al secondo
livello  dirigenziale  deve  essere  maturata  presso amministrazioni
pubbliche,  istituti  di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico,
istituti   o   cliniche   universitarie  e  istituti  zooprofilattici
sperimentali  salvo  quanto  previsto  dai  successivi  articoli.  E'
valutato  il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza
o  in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello prestato con
qualifiche  di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il
servizio  di cui al settimo comma del decreto-legge 23 dicembre 1978,
n. 817,  convertito  con  modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979,
n. 54.  Il  triennio di formazione di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' valutato con
riferimento   al   servizio  effettivamente  prestato  nelle  singole
discipline.   A   tal   fine  nelle  certificazioni  dovranno  essere
specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni
singola disciplina.
    2.  Ai  fini  della  valutazione  dei  servizi  prestati  e delle
specializzazioni  possedute  dal  candidato  si  fa  riferimento alle
rispettive  tabelle  stabilite con decreto del Ministro della sanita'
30 gennaio 1998.
    3.  Ai  fini  del  presente  regolamento  le  specializzazioni in
medicina  e  chirurgia,  non  ricomprese  negli  elenchi  formati  ed
aggiornati  ai  sensi  degli  articoli  1, comma 2, e 8, comma 1, del
decreto   legislativo   8   agosto   1991,   n. 257,  sono  prese  in
considerazione  solo  se  il relativo corso di formazione e' iniziato
prima  dell'anno  accademico  1992/1993,  salvo  le  specializzazioni
inserite  nei  predetti  elenchi  dopo il predetto anno accademico. A
partire   dall'anno   accademico   1991/1992   la   tipologia   delle
specializzazioni  e'  quella  indicata  nei  predetti  elenchi. Fermo
restando  la  rilevanza degli indirizzi ed orientamenti relativi alle
specializzazioni  il cui corso e' iniziato prima dell'anno accademico
1991/1992,  gli indirizzi ed orientamenti, eventualmente indicati sui
diplomi  relativi  a  corsi  di specializzazione iniziati dopo l'anno
accademico 1991/1992, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente
regolamento.
    4.   Nei  certificati  di  servizio  devono  essere  indicate  le
posizioni  funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle
quali  i  servizi  sono  stati  prestati,  nonche' le date iniziali e
terminali dei relativi periodi di attivita'.
Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche:
    1.  I  servizi  prestati  nelle  amministrazioni pubbliche, negli
enti, settori e presidi equiparati alle discipline ed ai servizi come
previsto  dall'art. 11  del  decreto  del Presidente della Repubblica
n. 484/1997   cosi'   come   recepito  dall'art. 69  del  regolamento
dell'ente allegato all'atto n. 822 del 29 giugno 1998.
Servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari:
    1.  I  servizi  e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed
istituzioni  private  di  cui  all'art. 4, commi 12 e 13, del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502,  e successive modificazioni,
sono  equiparati  ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso
le  aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
    2.  I  servizi  prestati  presso  gli  enti di cui al decreto del
Ministro  della  sanita'  27  gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 27 del 30 gennaio 1976, sono valutati con i criteri ivi
previsti.
Servizio prestato all'estero:
    1.  Il  servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai
cittadini  degli  Stati  della  Unione  europea,  nelle istituzioni e
fondazioni  pubbliche  e  private  senza scopo di lucro, ivi compreso
quello  prestato  ai  sensi  della  legge  26  febbraio  1987, n. 49,
equiparabile  a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, e'
valutato  come  il  corrispondente  servizio  prestato nel territorio
nazionale,  se  riconosciuto  ai  sensi  della  legge 10 luglio 1960,
n. 735, e successive modificazioni.
    2.  Il  servizio  prestato  presso  organismi  internazionali  e'
riconosciuto  con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in
analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.
    Non   possono  accedere  all'impiego  coloro  che  siano  esclusi
dall'elettorato   attivo  e  coloro  che  siano  stati  destituiti  o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. I requisiti
anzidetti  devono  essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito  nel  presente  bando per la presentazione delle domande di
ammissione.  Per essere ammessi alla procedura gli aspiranti dovranno
far  pervenire domanda in carta semplice all'amministrazione centrale
I.N.R.C.A.  -  Via  Santa Margherita n. 5 - 60124 Ancona, entro e non
oltre  le  ore  12  del  trentesimo  giorno  successivo  alla data di
pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica.  Qualora  tale  termine  dovesse coincidere con un giorno
festivo,  lo  stesso  si  intende  prorogato  al  giorno  non festivo
immediatamente  successivo.  Per  le  domande  inoltrate  a mezzo del
servizio  postale  la  data  di spedizione e' comprovata dal timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
    Nella  domanda  di  ammissione i candidati dovranno espressamente
indicare  il  proprio  nome  e  cognome  e  dichiarare  sotto la loro
personale responsabilita':
      1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
      2) il possesso della cittadinanza italiana;
      3)  il  comune  di  iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi  della  loro  non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime (non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico);
      4) le eventuali condanne penali riportate;
      5) titoli di studio posseduti;
      6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      7)  il  domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta  ogni  comunicazione  relativa  alla  procedura  stessa. A tale
scopo,  il  candidato  dovra'  comunicare  ogni  eventuale successiva
variazione  del  domicilio  indicato  nella domanda di partecipazione
all'avviso;
      8)  la  incondizionata  accettazione  delle  norme del presente
bando e quelle del regolamento generale dell'ente;
      9) il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere c),
d), e) e f);
      10)  il  consenso  al  trattamento  dei dati personali ai sensi
della legge n. 675/1996.
    Alla  domanda  di  partecipazione,  redatta  in carta semplice, i
concorrenti devono allegare tutti quei documenti e titoli scientifici
e  di  carriera che ritengono opportuno presentare agli effetti della
valutazione  di  merito  e  della  formazione  della  graduatoria. La
domanda  di partecipazione al presente avviso deve essere firmata dal
concorrente.  Ai  sensi  della  legge  n. 127/1997,  non e' richiesta
l'autenticazione  della firma in calce alla domanda. I titoli possono
essere  prodotti  in  originale  o  in  copia  autentica,  ovvero  il
concorrente  puo'  avvalersi di quanto previsto dalla legge 4 gennaio
1968,   n. 15,   e   successive   modificazioni  e  integrazioni,  in
particolare   per  quanto  riguarda  la  possibilita'  di  presentare
dichiarazioni   sostitutive   di   certificazioni   o   dell'atto  di
notorieta'. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
    Alla domanda dovranno essere allegati:
      a) titoli   di   studio,   professionali,  ecc.,  pubblicazioni
posseduti   e   certificato  di  iscrizione  all'ordine  dei  medici,
rilasciato   in   data   non   anteriore  a  sei  mesi  (qualora  non
autocertificati);
      b) un  elenco,  in  carta  semplice  ed  in  duplice copia, dei
documenti  e  dei titoli presentati, datato e firmato dal concorrente
e,  separatamente, un elenco delle pubblicazioni presentate, numerate
progressivamente  in  relazione  al  corrispondente titolo, anch'esso
datato e firmato;
      c) ricevuta  originale del versamento, con specificazione della
causale, di L. 20.000, non rimborsabile, quale tassa di concorso, sul
c/c  postale  n. 18105601 intestato all'I.N.R.C.A. presso Banca delle
Marche - Ancona - Tesoriere dell'ente;
      d) curriculum   formativo  e  professionale  redatto  su  carta
semplice,  datato  e  firmato, con la produzione della documentazione
probante  con  specifico  riferimento  alla  attivita'  assistenziale
nell'ultimo  quinquennio,  afferente  al  posto da conferire e quella
relativa  all'attivita'  di  ricerca  scientifica.  Saranno  valutati
esclusivamente  i  servizi  le  cui attestazioni siano rilasciate dal
legale  rappresentante  dell'ente  presso  cui  i servizi stessi sono
stati  prestati  o  da  suo delegato ovvero dichiarazioni sostitutive
dell'atto   di   notorieta'  di  cui  alla  legge  n. 15/1968.  Nelle
certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrono
o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza
delle  quali  il punteggio di anzianita' deve essere ridotto. In caso
positivo,  l'attestazione  deve  precisare la misura di riduzione del
punteggio.  Ai  candidati  ammessi  sara' comunicato, almeno quindici
giorni  prima,  la  data  e  la  sede  del colloquio, prima del quale
dovranno  esibire  un documento legale di riconoscimento. I candidati
che  non  si  presenteranno  nell'ora e nella sede stabilita, saranno
dichiarati   decaduti   dalla  procedura,  quale  che  sia  la  causa
dell'assenza  anche  se  non  dipendente  dalla  volonta' dei singoli
concorrenti.
    L'attribuzione  dell'incarico di direzione di struttura complessa
e'  effettuata dall'organo di governo dell'istituto sulla base di una
rosa  di  candidati  idonei  selezionati  dall'apposita  commissione.
L'incarico ha la durata di cinque anni con facolta' di rinnovo per lo
stesso   periodo  o  per  un  periodo  piu'  breve.  Il  conferimento
dell'incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto
di  lavoro  esclusivo.  Il  concorrente  al  quale  verra'  conferito
l'incarico  sara' invitato a stipulare apposito contratto individuale
di  lavoro  ai  sensi  dell'art. 14 del vigente CCNL per l'area della
dirigenza  medica  e veterinaria, subordinatamente alla presentazione
entro  e  non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di  ricevimento  della  comunicazione  fatta  dall'ente dei documenti
nella stessa indicati.
    L'amministrazione   dell'ente  si  riserva  la  facolta',  a  suo
insindacabile  giudizio, di revocare, riaprire i termini o modificare
in  qualsiasi  momento il presente bando, nonche' di non far luogo ad
alcuna  nomina.  Decade  dall'impiego  chi abbia conseguito la nomina
mediante  presentazione  di  documenti falsi o viziati da invalidita'
non  sanabile.  Il  presente  bando  tiene  integralmente conto delle
disposizioni  di  cui  alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  in materia di semplificazione delle
certificazioni  amministrative.  A  tal  fine  e'  a disposizione dei
candidati  la necessaria modulistica con l'indicazione dei modi e dei
casi  di autocertificazione. Per quanto non disciplinato nel presente
avviso  pubblico,  si fa rinvio al regolamento generale dell'ente, ai
decreti    legislativi   n. 502/1992,   n.   29/1993   e   successive
modificazioni   e  integrazioni,  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997, cosi' come recepito dall'ente
con  atto  n. 822  del 29 giugno 1998, alla circolare Ministero della
sanita'   n. 1221   del   10 maggio   1996,  al  decreto  legislativo
n. 229/1999,  nonche' al C.C.N.L. vigente per la dirigenza medica. Si
richiama  la  legge  10  aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita'  tra  uomini  e donne per l'accesso al lavoro come anche
previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni.
    Per  eventuali  informazioni  gli  interessati possono rivolgersi
all'ufficio  gestione  risorse  umane  dell'amministrazione  centrale
I.N.R.C.A.   sito   in   Ancona   -   Via   Santa   Margherita  n.  5
(tel. 071/8001). Il suddetto bando e' stato pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione Lombardia n. 6 del 9 febbraio 2000.