IL DIRETTORE GENERALE
                      PER IL PERSONALE MILITARE

    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto interdirigenziale 29 dicembre 1999, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4a serie speciale - n. 1 del 4 gennaio
2000,  con  il  quale  e'  stato  indetto un concorso, per esami, per
l'ammissione  di  centocinquantacinque  allievi  ufficiali alla prima
classe  dei  corsi  normali  dell'Accademia  navale di Livorno - anno
accademico 2000/2001;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
    Visto   il  decreto  ministeriale  9 febbraio  2000,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che ha definito, tra l'altro, i Corpi dei ruoli normali
della   Marina   militare   nei  quali  avverra'  nell'anno  2000  il
reclutamento  del  personale  femminile,  indicando al 20% l'aliquota
massima  di detto personale che potra' accedere alla prima classe dei
corsi  normali  dell'Accademia navale di Livorno nell'anno accademico
2000/2001;
    Tenuto   conto   che,  a  scioglimento  della  riserva  contenuta
nell'art. 1,  comma  3,  del  sopracitato  decreto  interdirigenziale
29 dicembre  1999,  occorre  indicare  il  numero  massimo  dei posti
disponibili  per detto personale per ciascun Corpo, calcolato in base
alla  aliquota percentuale fissata nel succitato decreto ministeriale
9 febbraio 2000;
    Tenuto conto, inoltre, che non e' stato ancora emanato il decreto
ministeriale  che,  in  applicazione  dell'art.  1,  comma  5,  della
precitata  legge 20 ottobre 1999, n. 380, dovra' definire i requisiti
di   idoneita'   fisio-psico-attitudinali   richiesti   al  personale
femminile  che  partecipi ai concorsi di reclutamento nei ruoli della
Forze armate e le relative modalita' di accertamento;
    Considerato,   pertanto,   che   permane  l'esigenza  di  emanare
ulteriori  disposizioni integrative del bando di concorso concernenti
il  personale femminile che abbia prodotto domanda di partecipazione,
per  gli  aspetti  che verranno disciplinati dal decreto ministeriale
previsto dall'art. 1, comma 5, della succitata legge 20 ottobre 1999,
n. 380,  nella parte relativa al reclutamento di personale femminile,
qualora  la  data di emanazione del medesimo risultasse incompatibile
con  quelle  di  svolgimento  delle  ulteriori  fasi  della procedura
concorsuale;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.    Nel    concorso,    per    esami,   per   l'ammissione   di
centocinquantacinque  allievi  ufficiali  alla prima classe dei corsi
normali dell'Accademia navale di Livorno - anno accademico 2000/2001,
indetto  con  decreto  interdirigenziale 29 dicembre 1999, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4a serie speciale - n. 1 del 4 gennaio
2000,  il  numero  massimo  complessivo  dei posti disponibili per il
personale femminile e' trentuno, cosi' ripartiti:
      quattordici per il corso del Corpo di stato maggiore;
      otto  per  il  corso  dei  Corpi  tecnici  (genio navale e armi
navali);
      nove per il corso dei Corpi giuridico-amministrativo.
    2.  Pertanto,  in  nessun  caso,  concorrenti  di sesso femminile
potranno   essere   ammessi  alla  prima  classe  dei  corsi  normali
dell'Accademia  navale  di  Livorno  in  numero  superiore  a  quello
sopraindicato,   anche   se   collocati   in  posizione  utile  nella
graduatoria  generale  di  merito  di  cui  all'art.  15 del bando di
concorso.