IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto interdirigenziale 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 1 del 4 gennaio 2000, con il quale e' stato indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di centocinquantacinque allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale di Livorno - anno accademico 2000/2001; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2000, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che ha definito, tra l'altro, i Corpi dei ruoli normali della Marina militare nei quali avverra' nell'anno 2000 il reclutamento del personale femminile, indicando al 20% l'aliquota massima di detto personale che potra' accedere alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale di Livorno nell'anno accademico 2000/2001; Tenuto conto che, a scioglimento della riserva contenuta nell'art. 1, comma 3, del sopracitato decreto interdirigenziale 29 dicembre 1999, occorre indicare il numero massimo dei posti disponibili per detto personale per ciascun Corpo, calcolato in base alla aliquota percentuale fissata nel succitato decreto ministeriale 9 febbraio 2000; Tenuto conto, inoltre, che non e' stato ancora emanato il decreto ministeriale che, in applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, dovra' definire i requisiti di idoneita' fisio-psico-attitudinali richiesti al personale femminile che partecipi ai concorsi di reclutamento nei ruoli della Forze armate e le relative modalita' di accertamento; Considerato, pertanto, che permane l'esigenza di emanare ulteriori disposizioni integrative del bando di concorso concernenti il personale femminile che abbia prodotto domanda di partecipazione, per gli aspetti che verranno disciplinati dal decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 5, della succitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, nella parte relativa al reclutamento di personale femminile, qualora la data di emanazione del medesimo risultasse incompatibile con quelle di svolgimento delle ulteriori fasi della procedura concorsuale; Decreta: Art. 1. 1. Nel concorso, per esami, per l'ammissione di centocinquantacinque allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale di Livorno - anno accademico 2000/2001, indetto con decreto interdirigenziale 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 1 del 4 gennaio 2000, il numero massimo complessivo dei posti disponibili per il personale femminile e' trentuno, cosi' ripartiti: quattordici per il corso del Corpo di stato maggiore; otto per il corso dei Corpi tecnici (genio navale e armi navali); nove per il corso dei Corpi giuridico-amministrativo. 2. Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno essere ammessi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale di Livorno in numero superiore a quello sopraindicato, anche se collocati in posizione utile nella graduatoria generale di merito di cui all'art. 15 del bando di concorso.