IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

    Vista  l'ordinanza  ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999 con la
quale  e'  stata  indetta  la  sessione riservata di esami, preceduta
dalla   frequenza   di  un  corso,  finalizzata,  rispettivamente  al
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna
o  nelle  scuole  ed  istituti di istruzione secondaria ed artistica,
ovvero  dell'idoneita'  per  gli insegnanti di scuola elementare, per
gli  insegnanti tecnico pratici, per gli insegnanti di arte applicata
e per il personale educativo delle istituzioni educative;
    Visto  l'art. 2,  della citata ordinanza ministeriale che prevede
come  requisito  per  la partecipazione ai corsi per il conseguimento
dell'idoneita' o dell'abilitazione una necessaria, seppure parziale e
indeterminata,  corrispondenza  tra  servizio  prestato  e  ordine di
scuola  o  tipologia  di  posto  di  ruolo  per  il quale si richiede
l'abilitazione o l'idoneita' medesima;
    Visto  l'art. 4, comma 1 della predetta ordinanza ministeriale in
cui   viene  precisato  che  e'  consentita  la  partecipazione  alla
procedura per il conseguimento di una sola idoneita' o abilitazione;
    Considerato  che  in assenza di espliciti divieti, la ratio della
legge  3 maggio  1999, n. 124 puo' anche rinvenirsi nella volonta' di
consentire  il  conseguimento  di  piu'  titoli  professionali a chi,
possedendo  i  prescritti  titoli di studio, abbia comunque acquisito
una    certificata   professionalita'   in   servizio,   prescindendo
dall'ordine  o  grado di scuola in cui il relativo servizio sia stato
prestato;
    Considerato  inoltre  che, nell'ambito del generale perseguimento
dell'interesse    pubblico,    rientra   nei   prioritari   obiettivi
dell'amministrazione   giungere   ad   una   migliore   flessibilita'
nell'utilizzazione del personale scolastico di ruolo e non di ruolo;
    Atteso  che  una  modifica dei requisiti di accesso alle sessioni
riservate previste dalla ordinanza ministeriale n. 153/1999 nel senso
suindicato,   nel  favorire  il  raggiungimento  di  tale  obiettivo,
comporterebbe  nel  contempo  un  notevole risparmio per la diminuita
esigenza  di  riconversione professionale del personale in servizio e
del relativo reclutamento;
    Considerata  l'urgenza  di dettare disposizioni per consentire la
frequenza ai corsi del personale in servizio o residente all'estero e
del  personale  che  non  ha  potuto  frequentare i corsi esistenti a
livello  provinciale  o  regionale  e  cosi'  sciogliendo  la riserva
contenuta nell'art. 3, comma 6 della citata ordinanza ministeriale;
    Ritenuto  per quanto suesposto di dover procedere alle necessarie
modifiche  delle  disposizioni  contenute nell'ordinanza ministeriale
n. 153/1999  in  virtu'  di  un  ulteriore  esercizio  del  potere di
ordinanza;

                               Ordina:

                               Art. 1.
    1.   Vengono   apportate   le  seguenti  modifiche  all'ordinanza
ministeriale 15 giugno 1999, n. 153:
      a) l'art. 2,  comma  1  dell'ordinanza ministeriale n. 153/1999
viene modificato nelle seguenti formulazioni:
        lettera   A),   ultimo  periodo  "Ai  fini  del  computo  dei
trecentosessanta   giorni   di  servizio  prescritti  possono  essere
utilizzati  anche  i  servizi  interamente  resi nelle scuole e negli
istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o nelle
istituzioni   educative,   purche'  prestati,  rispettivamente,  alle
condizioni di cui alla successiva lettera B) o D)";
        lettera   B),   ultimo  periodo  "Ai  fini  del  computo  dei
trecentosessanta   giorni   di  servizio  prescritti  possono  essere
utilizzati  anche  i  servizi interamente resi nella scuola materna e
nella  scuola  elementare  o  nelle  istituzioni  educative,  purche'
prestati,  rispettivamente,  alle  condizioni  di cui alla precedente
lettera A) o alla successiva lettera D)";
        lettera   D),   ultimo  periodo  "Ai  fini  del  computo  dei
trecentosessanta   giorni   di  servizio  prescritti  possono  essere
utilizzati  anche  i  servizi  interamente resi nella scuola materna,
nella  scuola  elementare  e  nelle  scuole  e istituti di istruzione
secondaria    di   primo   e   secondo   grado,   purche'   prestati,
rispettivamente,  alle condizioni di cui alle precedenti lettere A) o
B);
      b)  all'art. 4,  comma 1, al secondo e terzo rigo cancellasi la
parola "sola".