IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista l'ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999 con la quale e' stata indetta la sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, finalizzata, rispettivamente al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna o nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ovvero dell'idoneita' per gli insegnanti di scuola elementare, per gli insegnanti tecnico pratici, per gli insegnanti di arte applicata e per il personale educativo delle istituzioni educative; Visto l'art. 2, della citata ordinanza ministeriale che prevede come requisito per la partecipazione ai corsi per il conseguimento dell'idoneita' o dell'abilitazione una necessaria, seppure parziale e indeterminata, corrispondenza tra servizio prestato e ordine di scuola o tipologia di posto di ruolo per il quale si richiede l'abilitazione o l'idoneita' medesima; Visto l'art. 4, comma 1 della predetta ordinanza ministeriale in cui viene precisato che e' consentita la partecipazione alla procedura per il conseguimento di una sola idoneita' o abilitazione; Considerato che in assenza di espliciti divieti, la ratio della legge 3 maggio 1999, n. 124 puo' anche rinvenirsi nella volonta' di consentire il conseguimento di piu' titoli professionali a chi, possedendo i prescritti titoli di studio, abbia comunque acquisito una certificata professionalita' in servizio, prescindendo dall'ordine o grado di scuola in cui il relativo servizio sia stato prestato; Considerato inoltre che, nell'ambito del generale perseguimento dell'interesse pubblico, rientra nei prioritari obiettivi dell'amministrazione giungere ad una migliore flessibilita' nell'utilizzazione del personale scolastico di ruolo e non di ruolo; Atteso che una modifica dei requisiti di accesso alle sessioni riservate previste dalla ordinanza ministeriale n. 153/1999 nel senso suindicato, nel favorire il raggiungimento di tale obiettivo, comporterebbe nel contempo un notevole risparmio per la diminuita esigenza di riconversione professionale del personale in servizio e del relativo reclutamento; Considerata l'urgenza di dettare disposizioni per consentire la frequenza ai corsi del personale in servizio o residente all'estero e del personale che non ha potuto frequentare i corsi esistenti a livello provinciale o regionale e cosi' sciogliendo la riserva contenuta nell'art. 3, comma 6 della citata ordinanza ministeriale; Ritenuto per quanto suesposto di dover procedere alle necessarie modifiche delle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 153/1999 in virtu' di un ulteriore esercizio del potere di ordinanza; Ordina: Art. 1. 1. Vengono apportate le seguenti modifiche all'ordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n. 153: a) l'art. 2, comma 1 dell'ordinanza ministeriale n. 153/1999 viene modificato nelle seguenti formulazioni: lettera A), ultimo periodo "Ai fini del computo dei trecentosessanta giorni di servizio prescritti possono essere utilizzati anche i servizi interamente resi nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o nelle istituzioni educative, purche' prestati, rispettivamente, alle condizioni di cui alla successiva lettera B) o D)"; lettera B), ultimo periodo "Ai fini del computo dei trecentosessanta giorni di servizio prescritti possono essere utilizzati anche i servizi interamente resi nella scuola materna e nella scuola elementare o nelle istituzioni educative, purche' prestati, rispettivamente, alle condizioni di cui alla precedente lettera A) o alla successiva lettera D)"; lettera D), ultimo periodo "Ai fini del computo dei trecentosessanta giorni di servizio prescritti possono essere utilizzati anche i servizi interamente resi nella scuola materna, nella scuola elementare e nelle scuole e istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, purche' prestati, rispettivamente, alle condizioni di cui alle precedenti lettere A) o B); b) all'art. 4, comma 1, al secondo e terzo rigo cancellasi la parola "sola".