IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito; Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del corpo della Guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato o al Corpo degli agenti di custodia ed al corpo Forestale dello Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, ed in particolare gli articoli 5, 7 e 58, comma 15; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, modalita' di svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali dell'Esercito, emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante tra l'altro, disposizioni in materia tributaria; Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999, concernente il nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio volontario femminile, la quale dispone, tra l'altro, che il reclutamento del personale femminile nei ruoli delle Forze armate deve aver luogo a partire dall'anno 2000; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei; Considerato che per dare immediata attuazione alle disposizioni della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 5, della legge medesima, che dovra' definire i requisiti di idoneita' fisio-psico-attitudinali richiesti al personale femminile che partecipi ai concorsi di reclutamento nei ruoli delle Forze armate e le relative modalita' di accertamento, occorre consentire che detto personale possa presentare domanda di partecipazione, con riserva, al concorso indetto con il presente decreto nei medesimi termini previsti per i concorrenti di sesso maschile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e nel corpo della Guardia di finanza a mente dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380; Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2000, che, nel definire i ruoli dell'Esercito nei quali avverra' nell'anno 2000 il reclutamento di personale femminile ha fissato al 100% l'aliquota percentuale di detto personale che potra' essere immesso nel ruolo speciale del corpo sanitario dell'Esercito; Ravvisata l'esigenza di emanare successive disposizioni integrative concernenti il personale femminile che abbia prodotto domanda di partecipazione al concorso, per gli aspetti che verranno disciplinati dal decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 5, della piu' volte citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, con riserva di disporre la revoca del presente decreto, nella parte relativa alla partecipazione del personale femminile, qualora la data di emanazione del medesimo risultasse incompatibile con quelle di svolgimento delle fasi della procedura concorsuale; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di dodici (dodici) sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale del corpo sanitario dell'Esercito.