IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

    Vista   la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista   la   legge  16 novembre  1962,  n. 1622,  concernente  il
riordinamento  dei  ruoli  degli  ufficiali  in  servizio  permanente
effettivo dell'Esercito;
    Vista  la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  4 gennaio  1968,  n. 15,  recante  norme  sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  1o febbraio  1989, n. 53, concernente modifiche
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento dei vice brigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del corpo
della  Guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di  Stato  o  al Corpo degli agenti di custodia ed al corpo Forestale
dello Stato;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico  impiego e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  regolamento  recante  disposizioni  di  attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  regolamento  recante  norme  per l'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali e successive modificazioni;
    Vista  la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di   decisione   e   di   controllo  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente  la  riforma  strutturale  delle  Forze  armate,  a norma
dell'art.  1,  comma  1, lettere a), b) e h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  riordino  del  reclutamento,  dello  stato  giuridico  e
dell'avanzamento degli ufficiali, ed in particolare gli articoli 5, 7
e 58, comma 15;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della  legge  15 maggio  1997,  n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,  modalita'  di  svolgimento dei concorsi per il reclutamento
degli  ufficiali  in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali
dell'Esercito,  emanato  in  applicazione  dell'art.  3, comma 2, del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la  legge  18 febbraio  1999,  n. 28, recante tra l'altro,
disposizioni in materia tributaria;
    Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999, concernente il nuovo
elenco  delle  imperfezioni  e delle infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio volontario femminile, la quale
dispone, tra l'altro, che il reclutamento del personale femminile nei
ruoli delle Forze armate deve aver luogo a partire dall'anno 2000;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Considerato  che  per dare immediata attuazione alle disposizioni
della   sopracitata   legge   20 ottobre   1999,  n. 380,  in  attesa
dell'emanazione  del decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma
5, della legge medesima, che dovra' definire i requisiti di idoneita'
fisio-psico-attitudinali   richiesti   al   personale  femminile  che
partecipi  ai concorsi di reclutamento nei ruoli delle Forze armate e
le  relative  modalita' di accertamento, occorre consentire che detto
personale possa presentare domanda di partecipazione, con riserva, al
concorso  indetto  con  il  presente  decreto  nei  medesimi  termini
previsti per i concorrenti di sesso maschile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e
nel  corpo  della  Guardia  di  finanza a mente dell'art. 1, comma 2,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
    Visto  il decreto ministeriale 9 febbraio 2000, che, nel definire
i   ruoli   dell'Esercito   nei  quali  avverra'  nell'anno  2000  il
reclutamento  di  personale  femminile  ha fissato al 100% l'aliquota
percentuale  di  detto  personale che potra' essere immesso nel ruolo
speciale del corpo sanitario dell'Esercito;
    Ravvisata   l'esigenza   di   emanare   successive   disposizioni
integrative  concernenti  il  personale  femminile che abbia prodotto
domanda  di  partecipazione al concorso, per gli aspetti che verranno
disciplinati  dal decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 5,
della piu' volte citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, con riserva di
disporre  la  revoca  del presente decreto, nella parte relativa alla
partecipazione del personale femminile, qualora la data di emanazione
del medesimo risultasse incompatibile con quelle di svolgimento delle
fasi della procedura concorsuale;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il   reclutamento   di   dodici  (dodici)  sottotenenti  in  servizio
permanente   effettivo   del   ruolo  speciale  del  corpo  sanitario
dell'Esercito.