IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
      per l'organizzazione, per il bilancio e per il personale

    Vista  la  legge  16 dicembre 1999, n. 494, che reca disposizioni
temporanee  per  agevolare  gli interventi e i servizi di accoglienza
del Grande Giubileo dell'anno 2000;
    Visto, in particolare, l'art. 12, secondo comma, che autorizza il
Ministero della sanita', per l'assolvimento dei compiti di profilassi
internazionale,   ad   avvalersi,  mediante  incarichi  temporanei  e
revocabili - sino al 30 giugno 2001 ed entro il limite di complessive
centosessanta  unita'  -  di  personale  medico, tecnico-sanitario ed
amministrativo, non appartenente alla pubblica amministrazione;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  27 marzo 2000,
concernente  l'individuazione delle modalita' per il conferimento dei
predetti incarichi;
    Visti  la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni
ed  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20 ottobre 1998,
n. 403,  recanti  disposizioni  in  materia  di semplificazione delle
certificazioni amministrative;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista   la   legge  10 aprile  1991,  n. 125,  in  tema  di  pari
opportunita' pe l'accesso al lavoro;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni,  concernente  la razionalizzazione dell'organizzazione
delle  amministrazioni  pubbliche  e la revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego;
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, recante norme sulla
tutela  delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;
    Vista  la  legge  14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia  di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti, e
successive modifiche;
    Rende  noto  che  il  Ministero  della  sanita' intende conferire
incarichi  temporanei  e revocabili, giusta l'autorizzazione prevista
dal  succitato  art. 12  della  legge  16 dicembre  1999,  n. 494,  a
personale   medico,   tecnico,   sanitario   ed  amministrativo,  non
appartenente alla pubblica amministrazione.
    La  scelta  del  personale  idoneo  e l'attribuzione dei suddetti
incarichi avverra' con le seguenti modalita':
                               Art. 1.

    Numero incarichi conferibili Durata massima e sedi di lavoro

    Nel   limite   massimo  delle  complessive  centosessanta  unita'
autorizzate,   gli  incarichi  sono  conferiti  in  conformita'  alla
distribuzione  territoriale  indicata  nella  seguente tabella, salvo
possibili successive modifiche per motivi di servizio:
                    ---->   Vedere tabella  <----


    Gli   aspiranti  dovranno,  pertanto,  indicare  nell'istanza  di
ammissione,  in  base  ai requisiti posseduti, per quale tipologia di
incarico  intendono  concorrere e prescegliere la regione, tra quelle
sopra  specificate,  ove  saranno  destinati  a  svolgere  l'incarico
predetto.
    Gli  incarichi  sono  conferiti sino al 30 giugno 2001 e' possono
essere   revocati  in  ogni  momento  per  sopravvenute  esigenze  di
servizio.
    La  durata  dell'incarico  sara'  determinata,  per  ciascuno dei
concorrenti idonei, con contratto individuale. Nello stesso contratto
saranno  definiti  i  termini  pe  l'effettuazione  dell'attivita' di
collaborazione  richiesta,  che  dovra'  comunque  avere carattere di
continuita' ed esclusivita'.