IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

    Visto  il  testo  unico  approvato  con il decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modifiche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre
1971,   n. 1252,  concernente  il  regolamento  per  il  concorso  di
ammissione alla carriera diplomatica, come modificato dal decreto del
Presidente  della  Repubblica 25 novembre 1981, n. 855, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1991, n. 51;
    Visto  l'art. 7  della  legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente
l'immediata  esecutivita'  dei  provvedimenti  di  nomina,  salva  la
sopravvenienza  di  inefficacia  se il competente organo di controllo
ricusi il visto;
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile  con  l'esigenza  di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali   cui   e'   tenuto   il   funzionario  della  carriera
diplomatica,  in quanto le funzioni proprie della carriera esigono il
pieno  possesso  del  requisito  della  vista,  in  relazione  sia al
servizio   da   svolgere  presso  la  sede  centrale  che  presso  le
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la   razionalizzazione   dell'organizzazione   delle  amministrazioni
pubbliche  e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico
impiego,  e in particolare gli articoli 2, comma 4 e 36, e successive
modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  e
successive modifiche ed integrazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675,  sulla tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali;
    Vista   la   legge   15 maggio   1997,   n. 127,  in  materia  di
semplificazione delle certificazioni amministrative, e il decreto del
Presidente  della  Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, regolamento di
attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della suddetta legge;
    Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1998, n. 377, concernente
il  regolamento  recante norme per la fissazione di un limite di eta'
di trentacinque anni per la partecipazione al concorso diplomatico;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 settembre
1999 concernente la programmazione trimestrale delle assunzioni nelle
amministrazioni  pubbliche, a norma dell'art. 39, commi 3 e 20, della
legge  27 dicembre  1997,  n. 449,  con  il  quale il Ministero degli
affari  esteri  e'  stato  autorizzato  ad  avviare  la  procedura di
reclutamento di trentacinque funzionari diplomatici;
    Visto  il decreto legislativo 24 marzo 2000, che ha riordinato la
carriera diplomatica, incrementandone l'organico;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un concorso, per titoli ed esami, a trentacinque
posti di segretario di legazione. Cinque candidati possono conseguire
la specializzazione in materia commerciale.
    2.  Ai  sensi  dell'art. 99-bis  del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, cinque dei trentacinque posti messi
a concorso (di cui un posto per la specializzazione commerciale) sono
riservati  ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati
nell'area  funzionale C, in possesso di una delle lauree indicate dal
successivo  art. 2,  comma  1, lettera d) e con almeno cinque anni di
effettivo   servizio  nella  predetta  area  o  nella  corrispondente
qualifica funzionale di provenienza.
    3.  Ai  sensi dell'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574,
uno  dei  trentacinque  posti  messi  a  concorso  e'  riservato agli
ufficiali    di    complemento    dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica  che  abbiano  terminato  senza  demerito  la  ferma
biennale, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2.
    4. I posti riservati ai sensi dei commi 2 e 3, se non utilizzati,
saranno conferiti agli idonei.
    5.  Per  conseguire  la specializzazione in materia commerciale i
candidati  devono  superare la prova integrativa di cui al successivo
art. 6.