IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
    Visto  il  decreto interministeriale 20 maggio 1983 ed il decreto
ministeriale  27  luglio  1988,  n. 534,  regolamenti concorsuali del
personale non docente delle Universita':
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista  la  legge  5  febbraio 1992, n. 104, ed in particolare gli
articoli 20, 21 e 22;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  modificato  ed  integrato  dal  decreto del Presidente della
Repubblica  30 ottobre 1996, n. 693, recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
    Visto  il  contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto
Universita',  sottoscritto  in data 21 maggio 1996, ed in particolare
l'art. 19;
    Vista  la  legge  15  maggio  1997,  n. 127,  ed  in  particolare
l'art. 3;
    Vista  la  legge  16 giugno 1998, n. 191, con la quale sono state
apportate   modifiche   alla   predetta   legge  n. 127/1997,  ed  in
particolare l'art. 2, commi 9 e 10;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998
n. 403,  "regolamento  di  attuazione  degli  articoli 1, 2 e 3 della
legge  15  maggio  1997  n. 127,  in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative";
    Vista  la  legge  18  febbraio  1999,  n. 28,  ed  in particolare
l'art. 19;
    Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in
materia di "tutela della privacy";
    Visto  il  regolamento per le assunzioni a tempo determinato fino
alla  sesta  qualifica,  approvato  con  delibera  del  Consiglio  di
amministrazione n. 1225 del 18 giugno 1998;
    Ritenuto  necessario  avviare le procedure per il reclutamento di
personale  da  assumere  a  tempo  determinato  con  la  qualifica di
assistente   di  elaborazione  dati,  per  le  esigenze  di  servizio
dell'Ateneo;
    Accertata la disponibilita' di bilancio;

                              Dispone:


                               Art. 1.

    E'  indetta  una selezione per la costituzione di una graduatoria
di   aspiranti  da  assumere  a  tempo  determinato  nel  profilo  di
assistente  di  elaborazione dati, sesta qualifica funzionale, presso
l'Universita' degli studi di Ancona.

                               Art. 2.


                          Titolo di studio

    Per  l'accesso  al concorso e' richiesto il possesso del seguente
titolo di studio:
      maturita'   classica,   scientifica,   magistrale,   tecnica  o
professionale, oppure diploma di istruzione secondaria di primo grado
piu'  diploma  di  corso  professionale  specifico  rilascito da enti
pubblici  o  da  aziende  specializzate  di  settore  o  attestato di
attivita'  lavorativa  specifica  prestata per almeno due anni presso
enti  pubblici o aziende specializzate di settore, con esclusione del
periodo di apprendistato.

                               Art. 3.


                       Requisiti di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) titolo di studio indicato al precedente art. 2;
      b) cittadinanza  italiana.  Sono  equiparati  ai  cittadini gli
italiani  non  appartenenti  alla  Repubblica.  Tale requisito non e'
richiesto per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
      c) idoneita' fisica all'impiego;
      d) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
    Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza  italiana, di tutti gli altri requisiti prescritti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere   adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana.  Tale
conoscenza sara' accertata attraverso un colloquio.
    I  requisiti  prescritti,  sai per i cittadini italiani che per i
cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea,  devono essere
posseduti   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
    I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'esclusione
per difetto dei requisiti prescritti e' disposta in qualunque momento
con provvedimento motivato.

                               Art. 4.


                     Presentazione delle domande

    Le  domande  di  ammissione al concorso, redatte in carta libera,
indirizzate  al  direttore amministrativo dell'Universita' di Ancona,
piazza  Roma n. 22, Ancona, dovranno essere presentate direttamente o
a  mezzo  raccomandata  con  avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi  altro  mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni
che decorrono dalla data della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    La data di spedizione della domanda e' stabilita e comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    La  domanda  dovra' essere redatta secondo lo schema allegato che
e' parte integrante del presente bando (allegato 1), riportando tutte
le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti
a fornire.
    Gli  schemi  saranno disponibili presso la ripartizione personale
tecnico  amministrativo dell'Universita' di Ancona, via Oberdan n. 8,
Ancona,  nonche'  sul sito internet http://www.unian.it sotto la voce
"news".
    Nella  domanda  gli  aspiranti dovranno indicare sotto la propria
responsabilita' ed a pena d'esclusione:
      1) cognome  e  nome  (le  donne  coniugate  dovranno  indicare,
nell'ordine,  il proprio cognome, il cognome del marito ed il proprio
nome);
      2) luogo e data di nascita;
      3) il  possesso  della  cittadinanza italiana, tranne che per i
cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea,  che  dovranno
indicare la propria cittadinanza;
      4) il  comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi  della  mancata  iscrizione  o della cancellazione delle liste
medesime;
      5) l'immunita'  da  condanne  penali  o  le  eventuali condanne
riportate (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale), ed i procedimenti penali eventualmente
pendenti;
      6) di  essere  in  possesso  del  titolo  di studio indicato al
precedente art. 2, con l'indicazione dell'istituto dal quale e' stato
rilasciato e la data di conseguimento.
    I  candidati privi del diploma di scuola media superiore dovranno
indicare,  oltre  al  possesso del diploma di scuola media inferiore,
anche  il  possesso del diploma di corso professionale specifico o di
attestato  di  attivita'  lavorativa  specifica,  come  indicato  nel
precedente art. 2.
      7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      8) gli    eventuali    servizi    prestati   presso   pubbliche
amministrazioni (dichiarazione da rendersi anche se negativa);
      9) di  non  essere  stati  destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento,  e  di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale,  ai  sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati
civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      10) gli   eventuali   titoli   di   preferenza   a  parita'  di
valutazione,  di  cui  all'art. 5,  quarto  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (allegato 2);
      11) il  proprio  domicilio o recapito al quale desiderano siano
trasmesse le eventuali comunicazioni.
    La   domanda   deve   contenere   in   modo  esplicito  tutte  le
dichiarazioni di cui sopra.
    L'omissione  anche di una sola di esse, se non sanabile, comporta
l'invalidita'  della  domanda  stessa con l'esclusione dell'aspirante
dal concorso.
    L'amministrazione  non  assume responsabilita' per la dispersione
di  comunicazioni  dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte  del  concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento  dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque  imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
    Non  si  terra'  conto delle domande presentate o spedite a mezzo
raccomandata  con avviso di ricevimento oltre il termine indicato nel
presente articolo.
    Ai  sensi  dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al
fine  di  consentire all'amministrazione di predisporre i mezzi e gli
strumenti  atti a garantire una regolare partecipazione al concorso i
portatori  di  handicap  sono  tenuti  a  dichiarare nella domanda di
partecipazione   il   tipo   di  disabilita'  posseduta  specificando
l'eventuale  ausilio  necessario  per  sostenere  le  prove  d'esame,
nonche' l'eventuale necessita' di tempo aggiuntivi.

                               Art. 5.


            Sottoscrizione dell'istanza di partecipazione

    La  sottoscrizione  dell'istanza  di  partecipazione  al presente
concorso non e' soggetta ad autenticazione.

                               Art. 6.


                           Prova selettiva

    La  prova  selettiva  consistera'  in  trenta  domande a risposta
multipla sul seguente programma di esame:
    Nozioni  generali  di  informatica con particolare riferimento ai
seguenti argomenti:
      sistemi operativi (Windows 98, Windows NT, Unix);
      reti   trasmissione   dati   (reti  locali,  reti  geografiche,
internet, protocolli di trasmissione);
      strumenti  di  produttivita'  individuale (Word, Excel, Access,
Autocard).
    La  prova  si intendera' superata se i candidati conseguiranno la
votazione di almeno 21/30.

                               Art. 7.


                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  giudicatrice,  nominata  ai  sensi della vigente
normativa sui concorsi pubblici, sara' cosi' composta:
      funzionario  dell'area  amministrativo  contabile con qualifica
almeno di vice dirigente, con funzioni di presidente;
      due esperti con funzioni di componenti;
      collaboratore  amministrativo  o  contabile,  con  funzioni  di
segretario.

                               Art. 8.


                  Preferenza a parita' di punteggio

    Gli  eventuali  documenti  attestanti  il  possesso dei titoli di
preferenza  a  parita'  di  punteggio,  gia'  indicati nella domanda,
dovranno  essere prodotti entro quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo  a  quello  in  cui i candidati avranno sostenuto la prova
selettiva.
    I  predetti  titoli potranno essere prodotti in originale o copia
autenticata,   ovvero  in  fotocopia  corredata  della  dichiarazione
sostitutiva   dell'atto   di  notorieta'  (allegato 3),  nella  quale
l'interessato  dichiari,  sotto  la  propria  responsabilita', che la
copia del documento e' conforme all'originale.
    E'  altresi'  ammessa,  in  luogo dei documenti, la dichiarazione
sostitutiva  dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 4 della legge
n. 15/1968,  come  modificato  dall'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998.
    La  firma sulla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
non  e'  soggetta  ad  autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente   addetto.  Qualora  la  documentazione  venga  spedita  o
presentata  direttamente  da  persona  diversa  dal candidato, dovra'
essere  prodotta  anche  copia  fotostatica,  fronte  e  retro, di un
documento  di  riconoscimento,  intendendosi  per  tale  solamente  i
documenti  provvisti di fotografia e rilasciati da un'amministrazione
dello Stato.
    I documenti dovranno indicare il possesso del requisito alla data
di  scadenza  del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
    I suddetti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche
se  spediti  a  mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine  suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    Tale   documentazione   non   e'   richiesta   nei  casi  in  cui
l'Universita'  ne  sia  in  possesso  o  ne  possa  di  porre facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.

                               Art. 9.


                             Graduatoria

    Espletata  la  prova  selettiva,  la  commissione  formulera'  la
graduatoria  generale  di  merito, secondo l'ordine decrescente della
votazione conseguita.
    Con  apposito  provvedimento,  tenuto  conto  delle  preferenze a
parita' di punteggio, la predetta graduatoria sara' approvata e sara'
immediatamente efficace.
    La    graduatoria    sara'    pubblicata    all'albo    ufficiale
dell'Universita'  di Ancona, ubicato presso il rettorato, piazza Roma
n. 22.
    La  graduatoria  di  merito  avra'  durata  fino ad esaurimento e
comunque  per non piu' di tre anni dalla data della sua approvazione,
e sara' unica per tutte le esigenze che si presenteranno nell'arco di
validita' della stessa.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' alla selezione.

                              Art. 10.


               Assunzione in servizio e documentazione

    La  costituzione  del rapporto di lavoro a tempo determinato e la
conseguente  stipula  del  contratto  sono  subordinate alle esigenze
dell'amministrazione  ed  al  possesso  da  parte degli aspiranti dei
requisiti prescritti.
    Il  rapporto  di lavoro cessa al termine previsto dal contratto e
comunque al venir meno delle cause che lo hanno determinato.
    Il   termine   del   contratto   potra'   essere,  a  discrizione
dell'amministrazione    e    con    il   consenso   del   lavoratore,
eccezionalmente  prorogato  non  piu'  di una volta, per un tempo non
superiore  alla  durata del contratto iniziale, quando la proroga sia
richiesta  da  esigenze  contingibili  e imprevedibili e si riferisca
alla stessa attivita' lavorativa.
    In   caso  di  assunzione  gli  aspiranti  dovranno  produrre  la
documentazione  di  rito  entro  i  termini  e  secondo  le modalita'
previste nella nota di invito dell'amministrazione.
    Le  disposizioni  in  materia  di  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione  prevista  dagli  articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio
1968,  si applicano anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea, con le stesse modalita' previste per i cittadini italiani.

                              Art. 11.


       Accertamento delle veridicita' delle dichiarazioni rese

    L'amministrazione   ha   facolta'   di   accertare  d'ufficio  la
veridicita'  di quanto dichiarato dagli idonei. Fermo restando quanto
previsto  dall'art. 26  della  legge 4 gennaio 1968, n. 15, in merito
alle  sanzioni  penali  in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal
controllo   emerga   la   non   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione, il candidato decadra' dall'assunzione.
    Al   fine   di   accelerare   il  procedimento  di  accertamento,
l'amministrazione  puo' richiedere all'interessato la trasmissione di
copia,  anche  non  autenticata, dei documenti di cui il medesimo sia
gia' in possesso.

                              Art. 12.


                          Periodo di prova

    Il  periodo  di  prova  avra'  la  durata  di  quindici giorni di
effettivo  servizio.  Durante  tale periodo ciascuna delle parte puo'
recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso
ne'  di  indennita'  sostitutiva  del preavviso. Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
sotto risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio.
    Il  periodo di prova non potra' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
    L'aspirante  che  non  accetti l'assunzione o non assuma servizio
nei  termini  prescritti  verra'  cancellato  dalla  graduatoria  cui
l'assunzione si riferisce.
    Non  saranno  in  nessun  caso  concesse  proroghe  alla  data di
assunzione.

                              Art. 13.


                        Termine di preavviso

    In  caso  di  recesso unilaterale dal contratto, il dipendente e'
tenuto a dare un preavviso pari a quindici giorni.
    Il  termine di preavviso decorre dal primo giorno o dal giorno 16
di ciascun mese.
    In  caso di mancato preavviso, l'amministrazione ha il diritto di
trattenere  al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione
per il periodo di preavviso non dato.

                              Art. 14.


                  Trattamento economico e normativo

    Al   personale   assunto   a  tempo  determinato  si  applica  il
trattamento  economico  e normativo previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto universita' per il personale assunto
a  tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a
termine.
    In  nessun  caso  il  rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi i rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

                              Art. 15.


                          Pari opportunita'

    L'Universita'  di  Ancona  garantisce parita' e pari opportunita'
tra  uomini  e  donne  per  l'accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro.

                              Art. 16.


                          Accesso agli atti

    I  candidati  hanno  facolta' di esercitare il diritto di accesso
agli  atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2
del  decreto  del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352,
con le modalita' ivi previste.

                              Art. 17.


                   Trattamento dei dati personali

    Ai  sensi  dell'art. 10 della legge n. 675/1996, i dati personali
forniti  dai  candidati  saranno  utilizzati  per  le  sole finalita'
inerenti   allo   svolgimento   della   selezione   ed  all'eventuale
costituzione del rapporto di lavoro.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    I   dati   saranno  trattati  nel  rispetto  di  quanto  disposto
dall'art. 13 della legge n. 675/1996.
    Titolare  del trattamento e' l'Universita' degli studi di Ancona,
con   sede   ad  Ancona,  piazza  Roma  n. 22.  Il  responsabile  del
trattamento e' il rettore.

                              Art. 18.

    Per   quanto   non   previsto  dal  presente  bando,  valgono  le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del
Presidente  della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive
norme  di  modificazione  ed integrazione, nel decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio  1994, n. 487, modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.

                              Art. 19.


                         Calendario d'esame

    La  prova  selettiva  si  svolgera' presso le aule M1 ed M2 della
facolta'  di agraria - Polo didattico Monte Dago - Ancona - il giorno
20 giugno 2000, alle ore 9.
    La  pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
    I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi, senza alcun
preavviso,  nel  luogo,  nei  giorni  ed alle ore indicati, muniti di
valido documento di riconoscimento, per sostenere la prova.
    Qualora  non  fosse  possibile rispettare il predetto calendario,
questa  amministrazione  provvedera'  a  comunicare  direttamente  ai
candidati  il  nuovo  calendario,  a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento,  almeno  quindici  giorni  prima dall'inizio delle prove
medesime.
    Ai sensi della vigente normativa il presente provvedimento non e'
soggetto al visto degli organi di controllo esterni.
      Ancona, 6 aprile 2000
                     Il direttore amministrativo: (firma illeggibile)