IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981; Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1983 ed il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534, regolamenti concorsuali del personale non docente delle Universita': Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare gli articoli 20, 21 e 22; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Universita', sottoscritto in data 21 maggio 1996, ed in particolare l'art. 19; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 3; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, con la quale sono state apportate modifiche alla predetta legge n. 127/1997, ed in particolare l'art. 2, commi 9 e 10; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403, "regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative"; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l'art. 19; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in materia di "tutela della privacy"; Visto il regolamento per le assunzioni a tempo determinato fino alla sesta qualifica, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 1225 del 18 giugno 1998; Ritenuto necessario avviare le procedure per il reclutamento di personale da assumere a tempo determinato con la qualifica di assistente di elaborazione dati, per le esigenze di servizio dell'Ateneo; Accertata la disponibilita' di bilancio; Dispone: Art. 1. E' indetta una selezione per la costituzione di una graduatoria di aspiranti da assumere a tempo determinato nel profilo di assistente di elaborazione dati, sesta qualifica funzionale, presso l'Universita' degli studi di Ancona. Art. 2. Titolo di studio Per l'accesso al concorso e' richiesto il possesso del seguente titolo di studio: maturita' classica, scientifica, magistrale, tecnica o professionale, oppure diploma di istruzione secondaria di primo grado piu' diploma di corso professionale specifico rilascito da enti pubblici o da aziende specializzate di settore o attestato di attivita' lavorativa specifica prestata per almeno due anni presso enti pubblici o aziende specializzate di settore, con esclusione del periodo di apprendistato. Art. 3. Requisiti di ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di studio indicato al precedente art. 2; b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Tale requisito non e' richiesto per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea; c) idoneita' fisica all'impiego; d) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti prescritti per i cittadini della Repubblica; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale conoscenza sara' accertata attraverso un colloquio. I requisiti prescritti, sai per i cittadini italiani che per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'esclusione per difetto dei requisiti prescritti e' disposta in qualunque momento con provvedimento motivato. Art. 4. Presentazione delle domande Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera, indirizzate al direttore amministrativo dell'Universita' di Ancona, piazza Roma n. 22, Ancona, dovranno essere presentate direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La data di spedizione della domanda e' stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. La domanda dovra' essere redatta secondo lo schema allegato che e' parte integrante del presente bando (allegato 1), riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. Gli schemi saranno disponibili presso la ripartizione personale tecnico amministrativo dell'Universita' di Ancona, via Oberdan n. 8, Ancona, nonche' sul sito internet http://www.unian.it sotto la voce "news". Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare sotto la propria responsabilita' ed a pena d'esclusione: 1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare, nell'ordine, il proprio cognome, il cognome del marito ed il proprio nome); 2) luogo e data di nascita; 3) il possesso della cittadinanza italiana, tranne che per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, che dovranno indicare la propria cittadinanza; 4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione delle liste medesime; 5) l'immunita' da condanne penali o le eventuali condanne riportate (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), ed i procedimenti penali eventualmente pendenti; 6) di essere in possesso del titolo di studio indicato al precedente art. 2, con l'indicazione dell'istituto dal quale e' stato rilasciato e la data di conseguimento. I candidati privi del diploma di scuola media superiore dovranno indicare, oltre al possesso del diploma di scuola media inferiore, anche il possesso del diploma di corso professionale specifico o di attestato di attivita' lavorativa specifica, come indicato nel precedente art. 2. 7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari; 8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (dichiarazione da rendersi anche se negativa); 9) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 10) gli eventuali titoli di preferenza a parita' di valutazione, di cui all'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (allegato 2); 11) il proprio domicilio o recapito al quale desiderano siano trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione anche di una sola di esse, se non sanabile, comporta l'invalidita' della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso. L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Non si terra' conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine indicato nel presente articolo. Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al fine di consentire all'amministrazione di predisporre i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso i portatori di handicap sono tenuti a dichiarare nella domanda di partecipazione il tipo di disabilita' posseduta specificando l'eventuale ausilio necessario per sostenere le prove d'esame, nonche' l'eventuale necessita' di tempo aggiuntivi. Art. 5. Sottoscrizione dell'istanza di partecipazione La sottoscrizione dell'istanza di partecipazione al presente concorso non e' soggetta ad autenticazione. Art. 6. Prova selettiva La prova selettiva consistera' in trenta domande a risposta multipla sul seguente programma di esame: Nozioni generali di informatica con particolare riferimento ai seguenti argomenti: sistemi operativi (Windows 98, Windows NT, Unix); reti trasmissione dati (reti locali, reti geografiche, internet, protocolli di trasmissione); strumenti di produttivita' individuale (Word, Excel, Access, Autocard). La prova si intendera' superata se i candidati conseguiranno la votazione di almeno 21/30. Art. 7. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice, nominata ai sensi della vigente normativa sui concorsi pubblici, sara' cosi' composta: funzionario dell'area amministrativo contabile con qualifica almeno di vice dirigente, con funzioni di presidente; due esperti con funzioni di componenti; collaboratore amministrativo o contabile, con funzioni di segretario. Art. 8. Preferenza a parita' di punteggio Gli eventuali documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza a parita' di punteggio, gia' indicati nella domanda, dovranno essere prodotti entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui i candidati avranno sostenuto la prova selettiva. I predetti titoli potranno essere prodotti in originale o copia autenticata, ovvero in fotocopia corredata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (allegato 3), nella quale l'interessato dichiari, sotto la propria responsabilita', che la copia del documento e' conforme all'originale. E' altresi' ammessa, in luogo dei documenti, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. La firma sulla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto. Qualora la documentazione venga spedita o presentata direttamente da persona diversa dal candidato, dovra' essere prodotta anche copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di riconoscimento, intendendosi per tale solamente i documenti provvisti di fotografia e rilasciati da un'amministrazione dello Stato. I documenti dovranno indicare il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I suddetti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui l'Universita' ne sia in possesso o ne possa di porre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. Art. 9. Graduatoria Espletata la prova selettiva, la commissione formulera' la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione conseguita. Con apposito provvedimento, tenuto conto delle preferenze a parita' di punteggio, la predetta graduatoria sara' approvata e sara' immediatamente efficace. La graduatoria sara' pubblicata all'albo ufficiale dell'Universita' di Ancona, ubicato presso il rettorato, piazza Roma n. 22. La graduatoria di merito avra' durata fino ad esaurimento e comunque per non piu' di tre anni dalla data della sua approvazione, e sara' unica per tutte le esigenze che si presenteranno nell'arco di validita' della stessa. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' alla selezione. Art. 10. Assunzione in servizio e documentazione La costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e la conseguente stipula del contratto sono subordinate alle esigenze dell'amministrazione ed al possesso da parte degli aspiranti dei requisiti prescritti. Il rapporto di lavoro cessa al termine previsto dal contratto e comunque al venir meno delle cause che lo hanno determinato. Il termine del contratto potra' essere, a discrizione dell'amministrazione e con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato non piu' di una volta, per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingibili e imprevedibili e si riferisca alla stessa attivita' lavorativa. In caso di assunzione gli aspiranti dovranno produrre la documentazione di rito entro i termini e secondo le modalita' previste nella nota di invito dell'amministrazione. Le disposizioni in materia di dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, si applicano anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, con le stesse modalita' previste per i cittadini italiani. Art. 11. Accertamento delle veridicita' delle dichiarazioni rese L'amministrazione ha facolta' di accertare d'ufficio la veridicita' di quanto dichiarato dagli idonei. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il candidato decadra' dall'assunzione. Al fine di accelerare il procedimento di accertamento, l'amministrazione puo' richiedere all'interessato la trasmissione di copia, anche non autenticata, dei documenti di cui il medesimo sia gia' in possesso. Art. 12. Periodo di prova Il periodo di prova avra' la durata di quindici giorni di effettivo servizio. Durante tale periodo ciascuna delle parte puo' recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia sotto risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio. Il periodo di prova non potra' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. L'aspirante che non accetti l'assunzione o non assuma servizio nei termini prescritti verra' cancellato dalla graduatoria cui l'assunzione si riferisce. Non saranno in nessun caso concesse proroghe alla data di assunzione. Art. 13. Termine di preavviso In caso di recesso unilaterale dal contratto, il dipendente e' tenuto a dare un preavviso pari a quindici giorni. Il termine di preavviso decorre dal primo giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso, l'amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. Art. 14. Trattamento economico e normativo Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto universita' per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi i rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Art. 15. Pari opportunita' L'Universita' di Ancona garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Art. 16. Accesso agli atti I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalita' ivi previste. Art. 17. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le sole finalita' inerenti allo svolgimento della selezione ed all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. I dati saranno trattati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 13 della legge n. 675/1996. Titolare del trattamento e' l'Universita' degli studi di Ancona, con sede ad Ancona, piazza Roma n. 22. Il responsabile del trattamento e' il rettore. Art. 18. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di modificazione ed integrazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. Art. 19. Calendario d'esame La prova selettiva si svolgera' presso le aule M1 ed M2 della facolta' di agraria - Polo didattico Monte Dago - Ancona - il giorno 20 giugno 2000, alle ore 9. La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nel luogo, nei giorni ed alle ore indicati, muniti di valido documento di riconoscimento, per sostenere la prova. Qualora non fosse possibile rispettare il predetto calendario, questa amministrazione provvedera' a comunicare direttamente ai candidati il nuovo calendario, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno quindici giorni prima dall'inizio delle prove medesime. Ai sensi della vigente normativa il presente provvedimento non e' soggetto al visto degli organi di controllo esterni. Ancona, 6 aprile 2000 Il direttore amministrativo: (firma illeggibile)