IL RETTORE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, art. 27; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, che regolamenta le procedure concorsuali del personale del Comparto universita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 modificato ed integrato dal decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534, contenente le declaratorie del personale del Comparto universita'; Visto l'art. 3, comma 65, della legge 537/1993 che eleva al 20 per cento la riserva di cui alla legge 958/1986 art. 19; Vista la legge 23 agosto 1988 n. 370 che all'art. 1 dichiara non soggette all'imposta di bollo le domande del concorso; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 che detta norme in materia di parita' uomo-donna nel lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 20; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, che viene applicato laddove non sia in contrasto con lo specifico regolamento concorsuale per l'accesso ai profili professionali del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario delle universita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 che reca modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 487/1994; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ed in particolare il suo art. 39, comma 15; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto universita'; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'universita' degli studi di Udine di data 28 novembre 1996 con la quale vengono stabiliti i criteri relativi alle procedure di reclutamento, nel ruolo universitario, del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario destinato al policlinico universitario; Considerata la necessita' di coprire tre posti di assistente socio-sanitario - infermiere professionale - sesta qualifica funzionale - che risulta vacante e disponibile nella pianta organica del policlinico universitario a gestione diretta; Considerato che si sono verificate numerose cessazioni di personale con qualifica di assistente socio-sanitario nei suoi vari profili; Decreta: Art. 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di assistente socio-sanitario - infermiere professionale - sesta qualifica funzionale - area funzionale socio-sanitaria, con destinazione il policlinico universitario a gestione diretta di Udine. L'universita' garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.