IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
    Vista la legge 25 ottobre 1077, n. 808;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre 1981;
    Visto  il  decreto  ministeriale  20 maggio  1983,  e  successive
modificazioni;
    Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
    Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
    Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534, che integra
e modifica il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Visto  il  divieto  di  cui all'art. 1, ultimo comma, della legge
n. 421 del 23 ottobre 1992;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
    Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n. 196,  ed in
parti-colare l'art. 39, comma 15;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693,   recante  modificazioni  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 487/1994;
    Vista   la   legge   31 dicembre   1996,   n. 675   e  successive
modificazioni e integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1998,
n. 403;
    Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 1220 del 17 giugno 1999, con il
quale  e'  stato  adottato  il  regolamento di Ateneo disciplinante i
procedimenti   di   selezione  e  assunzione  del  personale  tecnico
amministrativo del-l'Universita' degli studi di Padova;
    Vista  la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione
nell'adunanza del 7 settembre 1999, con la quale e' stata autorizzata
l'emissione del presente bando di concorso;
    Viste  le  note  dei  direttori  dei  dipartimenti,  dei centri e
istituti;
    Accertata   l'inesistenza   di   graduatorie   utili   ai   sensi
dell'art. 23,  quarto  comma, della legge n. 23/1986 di concorsi gia'
espletati per il profilo e la struttura di cui al presente bando;
    Considerato   che,   con  separato  provvedimento  si  procedera'
all'indizione  di  corso-concorso  riservato al personale in servizio
presso l'Universita' degli studi di Padova;
    Verificata la disponibilita' finanziaria;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                              Indizione

    L'Universita'  degli  studi  di Padova indice i seguenti concorsi
pubblici,  per  titoli ed esami, a posti di operatore tecnico, quinta
qualifica,  area  funzionale  tecnico-scientifica, presso le seguenti
strutture:

=====================================================================
                                                |N. concorso|N. posti
=====================================================================
Dipartimento di chimica organica                |    12/2000|       1
---------------------------------------------------------------------
Dipartimento di tecnica e gestione dei sistemi  |           |
industriali - sede di Vicenza                   |    13/2000|       1
---------------------------------------------------------------------
Dipartimento di chimica fisica                  |    14/2000|       1
---------------------------------------------------------------------
Servizi generali della facoltà di medicina      |           |
veterinaria                                     |    15/2000|       1

    Sono garantite pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.