IL DIRETTORE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni; Vista il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191; Vista la delibera del Consiglio direttivo dell'Osservatorio astrofisico di Catania del 22 febbraio 2000; Visto il decreto direttoriale n. 28/00 del 1o marzo 2000 di ridefinizione dell'organico dell'Osservatorio; Accertato che e' disponibile un posto di collaboratore di elaborazione dati; Accertata l'inesistenza di graduatorie utili; Decreta: Art. 1. Posto a concorso E' indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore di elaborazione dati in prova, settima qualifica funzionale dell'area di elaborazione dati, presso l'Osservatorio astrofisico di Catania. L'amministrazione garantisce posti e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) il possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea conseguiti presso una universita' italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente ad una delle seguenti lauree italiane in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592: 1) laurea in astronomia, rilasciata da una facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; 2) laurea in fisica, rilasciata da una facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; 3) laurea in matematica, rilasciata da una facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; 4) laurea in ingegneria; 5) laurea in informatica o scienza dell'informazione, ovvero diploma di istruzione secondaria di secondo grado piu' attivita' lavorativa, svolta con rapporto di lavoro subordinato, presso lo Stato, enti pubblici o soggetti privati di importanza nazionale per almeno quattro anni continuativi, con livello di inquadramento e mansioni corrispondenti a quelle del posto messo a concorso. Si prescinde dal suddetto titolo di studio per il personale degli OO.AA. in servizio nella qualifica immediatamente inferiore con una anzianita' nella qualifica di almeno cinque anni senza demerito. Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia; b) eta' non inferiore agli anni 18; c) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica); d) godimento dei diritti politici; e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare; f) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce; l'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; g) non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ne' possono parteciparvi coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti prescritti per i cittadini della Repubblica Italiana; avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale conoscenza sara' accertata attraverso le prove d'esame. I predetti requisiti, sia per i cittadini italiani che per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, e' disposta, in qualunque momento, con motivato decreto del Direttore dell'osservatorio e notificata all'interessato con lettera raccomandata a.r. Art. 3. Domanda e termine di presentazione La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera utilizzando lo schema in allegato (Allegato A) che e' parte integrante del presente bando, firmata dal candidato, indirizzata al Direttore dell'osservatorio astrofisico di Catania, dovra' essere inviata esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Osservatorio astrofisico di Catania, via S. Sofia n. 78 - Citta' Universitaria - 95125 Catania, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilita', oltre al proprio nome e cognome: a) la data e il luogo di nascita; b) la residenza con l'indicazione della via, del numero civico, della citta', del c.a.p., della provincia e dello Stato; c) la cittadinanza posseduta; d) se cittadini italiani, il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; f) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera a), del presente bando; g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego; i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; j) l'idoneita' fisica all'impiego; k) i titoli di precedenza e preferenza alla nomina (tra quelli di cui al successivo art. 6 del presente bando), dei quali il candidato intenda avvalersi, dettagliatamente descritti; l) domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono dichiarare altresi' di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di aver adeguata conoscenza della lingua italiana. I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, in relazione al loro diritto a sostenere le prove d'esame con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap, dovranno esplicitamente indicare nella domanda gli ausili necessari e l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Art. 4. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice sara' nominata e composta ai sensi della normativa vigente. Per le modalita' di espletamento del concorso si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 maggio 1983, decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534, e decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. Le procedure concorsuali dovranno concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte. Art. 5. Prove di esame Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e una prova orale, come da programma allegato al presente bando (allegato B). Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - del 1o settembre 2000 sara' pubblicato avviso del luogo, dei giorni e dell'ora in cui si terranno le prove scritte, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime. La suddetta pubblicazione sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione o notificazione. L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti di idoneo ed aggiornato (non scaduto per decorso del termine di validita') documento di riconoscimento. Sono considerati idonei i seguenti documenti: tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti; tessera postale; porto d'armi; passaporto; carta d'identita'; patente automobilistica. Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle due prove scritte una votazione di almeno 21/30, o equivalente. Le sedute della Commissione giudicatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche. Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sara' data comunicazione con l'indicazione dei voti riportati nelle prove scritte non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. La prova orale si intende superata se il candidato avra' riportato una votazione di almeno 21/30, o equivalente. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame. La valutazione complessiva e' determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto nella prova orale. Art. 6. Precedenze e preferenze a parita' di merito I candidati che abbiano superato la prova orale e intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza a parita' di merito, sono tenuti ad esibire i relativi documenti (gia' indicati nella domanda) in originale o copia autenticata, in carta semplice. Dai documenti anzidetti dovra' risultare il possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Il possesso dei suddetti titoli di precedenza o preferenza, altresi', puo' risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi della legge n. 15/1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti (ovvero della dichiarazione sostitutiva) ai fini della precedenza e preferenza, e' di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale: a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parita' di merito sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'. Art. 7. Approvazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi cosi' come determinato ai sensi dell'art. 5 con l'osservanza, a parita' di merito, delle preferenze previste nel precedente articolo. Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti messi a concorso di cui all'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma precedente. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso e' approvata con decreto direttoriale, e' immediatamente efficace e verra' pubblicata mediante affissione all'albo dell'Osservatorio. Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. L'amministrazione si riserva la possibilita' di utilizzare la graduatoria degli idonei, per un periodo corrispondente a quanto in materia disposto dalle norme in vigore, al fine di costituire, ricorrendone i presupposti a livello di configurazione della pianta organica, ulteriori rapporti di lavoro. Non si da' luogo a dichiarazioni d'idoneita'. Art. 8. Presentazione dei documenti Il concorrente dichiarato vincitore del concorso, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e degli articoli 1 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dovra' presentare o far pervenire all'Osservatorio, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei seguenti stati e qualita' personali: 1) data di nascita; 2) cittadinanza italiana; 3) godimento dei diritti politici; 4) assenza di condanne penali; 5) titolo di studio; 6) situazione relativa agli obblighi militari; 7) l'esistenza o meno di altri incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private o, comunque, la fruizione di altri redditi da lavoro subordinato e, in caso affermativo, la relativa opzione; detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego e deve essere rilasciata anche se negativa. Nella dichiarazione di cui sopra dovra' essere specificato che il vincitore del concorso aveva il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre la domanda di ammissione al concorso. I suddetti stati e qualita' personali possono, comunque, essere documentati, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra menzionata, mediante la produzione dei relativi certificati, rilasciati dalle pubbliche amministrazioni competenti. A norma dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, il vincitore del concorso dovra', altresi', presentare, in bollo, un certificato medico rilasciato dall'Unita' sanitaria locale competente per territorio, o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario, attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneita' fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego. Nel certificato dovra' essere precisato che e' stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La dichiarazione e i documenti di cui sopra si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine fissato dall'Amministrazione. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il certificato medico sopra menzionato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla data del contratto di assunzione. Il vincitore dovra', altresi', regolarizzare in bollo la domanda di partecipazione al concorso. Art. 9. Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato Il vincitore del concorso sara' invitato a stipulare un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il rapporto di lavoro e' costituito e regolato dal contratto individuale - secondo quanto previsto dal contratto collettivo, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presup-posto. Agli assunti sara' corrisposto il trattamento economico iniziale spettante al settimo livello funzionale-retributivo oltre agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. La mancata o incompleta consegna della documentazione di cui all'art. 8 del presente bando, o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano l'impossibilita' di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro, ovvero, per i rapporti gia' instaurati, comportano l'immediata risoluzione dei medesimi. La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato da questa amministrazione comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio; e' fatto salvo il caso dell'impedimento giuridico alla presentazione in servizio che renda giustificata l'assenza ed equivalente l'assenza stessa alla presenza in servizio con conseguente decorrenza degli effetti economici, correlati alla situazione di assenza giustificata dal servizio, sin dal giorno indicato dall'amministrazione quale termine per la presa di servizio. La durata del periodo di prova sara' di tre mesi. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle due parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. Art. 10. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione saranno raccolti presso l'Osservatorio astrofisico di Catania - Ufficio affari generali, personale e segreteria e saranno utilizzati per le finalita' di gestione della procedura concorsuale. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge. Art. 11. R i n v i o Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempre se applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle norme citate in premessa. In particolare, si rinvia alle norme contenute nell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, istitutivo dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), nonche' ai regolamenti che saranno adottati ai sensi degli articoli 7 e 11 dello stesso decreto. Catania, 26 aprile 2000 Il direttore: Rodono'