IL DIRETTORE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre 1981;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 163;
    Visto  il  decreto  ministeriale  20 maggio  1983,  e  successive
modifiche e integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
    Vista  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Vista  la  delibera  del  Consiglio  direttivo  dell'Osservatorio
astrofisico di Catania del 22 febbraio 2000;
    Visto  il  decreto  direttoriale  n. 28/00  del  1o marzo 2000 di
ridefinizione dell'organico dell'Osservatorio;
    Accertato  che  e'  disponibile  un  posto  di  collaboratore  di
elaborazione dati;
    Accertata l'inesistenza di graduatorie utili;

                              Decreta:


                               Art. 1.


                          Posto a concorso

    E'   indetto  concorso  pubblico,  per  esami,  ad  un  posto  di
collaboratore  di  elaborazione  dati  in  prova,  settima  qualifica
funzionale  dell'area  di  elaborazione  dati,  presso l'Osservatorio
astrofisico di Catania.
    L'amministrazione garantisce posti e pari opportunita' tra uomini
e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.


                     Requisiti per l'ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) il possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea conseguiti
presso  una  universita'  italiana  o  un titolo di studio conseguito
all'estero  riconosciuto  equipollente  ad  una delle seguenti lauree
italiane  in  base ad accordi internazionali, ovvero con le modalita'
di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592:
    1)  laurea  in  astronomia, rilasciata da una facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali;
    2)  laurea  in  fisica,  rilasciata  da  una  facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali;
    3)  laurea  in  matematica, rilasciata da una facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali;
    4) laurea in ingegneria;
    5) laurea in informatica o scienza dell'informazione,
ovvero  diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  piu'
attivita'  lavorativa,  svolta  con  rapporto  di lavoro subordinato,
presso  lo  Stato,  enti  pubblici  o  soggetti privati di importanza
nazionale  per  almeno  quattro  anni  continuativi,  con  livello di
inquadramento  e  mansioni  corrispondenti a quelle del posto messo a
concorso.
    Si prescinde dal suddetto titolo di studio per il personale degli
OO.AA.  in  servizio nella qualifica immediatamente inferiore con una
anzianita' nella qualifica di almeno cinque anni senza demerito.
    Per  i  titoli  di  studio  conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione  di  equipollenza  ai  sensi della vigente normativa in
materia;
      b) eta' non inferiore agli anni 18;
      c) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
cittadini  di  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  (sono
equiparati   ai   cittadini,   gli  italiani  non  appartenenti  alla
Repubblica);
      d) godimento dei diritti politici;
      e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
      f) idoneita'  fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego  al  quale il concorso si riferisce; l'amministrazione ha
facolta'  di  sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori di
concorso, in base alla normativa vigente;
      g) non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2,
quinto  comma  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano
stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione,  ne'  possono  parteciparvi  coloro  che siano stati
dichiarati  decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127,
lettera  d),  dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego
mediante  la  produzione  di documenti falsi o viziati da invalidita'
insanabile.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  Europea  devono
possedere i seguenti requisiti:
      godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
      essere  in  possesso,  fatta  eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana, di tutti gli altri requisiti prescritti per i
cittadini della Repubblica Italiana;
      avere   adeguata   conoscenza   della   lingua  italiana.  Tale
conoscenza sara' accertata attraverso le prove d'esame.
    I  predetti  requisiti,  sia  per  i cittadini italiani che per i
cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea,  devono essere
posseduti   alla   data   di  scadenza  del  termine  ultimo  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
    L'esclusione  dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti,
e' disposta, in qualunque momento, con motivato decreto del Direttore
dell'osservatorio    e   notificata   all'interessato   con   lettera
raccomandata a.r.

                               Art. 3.


                 Domanda e termine di presentazione

    La  domanda  di  ammissione  al concorso, redatta in carta libera
utilizzando   lo   schema  in  allegato  (Allegato A)  che  e'  parte
integrante  del presente bando, firmata dal candidato, indirizzata al
Direttore  dell'osservatorio  astrofisico  di  Catania, dovra' essere
inviata esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
all'Osservatorio  astrofisico di Catania, via S. Sofia n. 78 - Citta'
Universitaria  - 95125 Catania, entro il termine perentorio di trenta
giorni,  a  decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del   presente   bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.  A  tal  fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
    Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto
la propria responsabilita', oltre al proprio nome e cognome:
      a) la data e il luogo di nascita;
      b) la residenza con l'indicazione della via, del numero civico,
della citta', del c.a.p., della provincia e dello Stato;
      c) la cittadinanza posseduta;
      d)  se  cittadini  italiani,  il comune ove sono iscritti nelle
liste  elettorali,  ovvero  i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
      e)  di  non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne  penali  riportate  (anche  se  sia stata concessa amnistia,
condono,  indulto  o  perdono  giudiziale)  o  i  procedimenti penali
eventualmente pendenti a loro carico;
      f)  il  possesso  del  titolo  di studio richiesto dall'art. 2,
lettera a), del presente bando;
      g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      h)    gli   eventuali   servizi   prestati   presso   pubbliche
amministrazioni  e  le  eventuali  cause di risoluzione di precedenti
rapporti di impiego;
      i)  di  non  essere  stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  pubbliche  amministrazioni  e  di non essere stati dichiarati
decaduti  da  altro impiego statale per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
      j) l'idoneita' fisica all'impiego;
      k)  i titoli di precedenza e preferenza alla nomina (tra quelli
di  cui  al  successivo  art. 6  del  presente  bando),  dei quali il
candidato intenda avvalersi, dettagliatamente descritti;
      l)  domicilio  o  recapito,  completo  del codice di avviamento
postale,  al  quale  si  desidera  siano  trasmesse  le comunicazioni
relative  al  concorso,  con l'impegno a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
    I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  debbono
dichiarare  altresi'  di  godere  dei diritti civili e politici anche
nello  Stato  di  appartenenza  o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato   godimento  e  di  aver  adeguata  conoscenza  della  lingua
italiana.
    I  candidati  riconosciuti  portatori  di handicap ai sensi della
legge  n. 104/1992, in relazione al loro diritto a sostenere le prove
d'esame  con  l'uso  degli  ausili  necessari  e nei tempi aggiuntivi
eventualmente   necessari   in  relazione  allo  specifico  handicap,
dovranno esplicitamente indicare nella domanda gli ausili necessari e
l'eventuale  necessita'  di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove.
    L'amministrazione   non  assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione  di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata,  oppure tardiva,
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne'  per  gli  eventuali  disguidi  postali  o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 4.


                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  giudicatrice  sara' nominata e composta ai sensi
della  normativa  vigente.  Per  le  modalita'  di  espletamento  del
concorso  si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale
20 maggio  1983,  decreto  ministeriale  27 luglio  1988,  n. 534,  e
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994, n. 487 e
successive modificazioni e integrazioni.
    Le  procedure  concorsuali  dovranno  concludersi  entro sei mesi
dalla data di effettuazione delle prove scritte.

                               Art. 5.


                           Prove di esame

    Gli  esami  consisteranno  in  due  prove  scritte,  di cui una a
contenuto  teorico-pratico,  e  una  prova  orale,  come da programma
allegato al presente bando (allegato B).
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - 4a serie
speciale "Concorsi ed esami" - del 1o settembre 2000 sara' pubblicato
avviso  del  luogo, dei giorni e dell'ora in cui si terranno le prove
scritte,  non  meno  di  15  giorni  prima  dell'inizio  delle  prove
medesime.
    La  suddetta  pubblicazione  sostituisce qualsiasi altra forma di
comunicazione o notificazione.
    L'assenza  del  candidato  sara'  considerata  come  rinuncia  al
concorso, qualunque ne sia la causa.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere le prove, i candidati dovranno
essere  muniti  di  idoneo ed aggiornato (non scaduto per decorso del
termine  di  validita') documento di riconoscimento. Sono considerati
idonei i seguenti documenti:
      tessera  di  riconoscimento  rilasciata  dalle  amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti;
      tessera postale;
      porto d'armi;
      passaporto;
      carta d'identita';
      patente automobilistica.
    Alla   prova  orale  saranno  ammessi  i  candidati  che  abbiano
riportato in ciascuna delle due prove scritte una votazione di almeno
21/30, o equivalente.
    Le  sedute  della Commissione giudicatrice durante lo svolgimento
della prova orale sono pubbliche.
    Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale
sara'  data  comunicazione con l'indicazione dei voti riportati nelle
prove  scritte  non  meno di venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla.
    La  prova  orale  si  intende  superata  se  il  candidato  avra'
riportato una votazione di almeno 21/30, o equivalente.
    Al   termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
Commissione  giudicatrice  formera'  l'elenco dei candidati esaminati
con  l'indicazione  dei  voti da ciascuno riportati che sara' affisso
nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.
    La  valutazione  complessiva e' determinata sommando la media dei
voti  riportati  nelle  prove  scritte e il voto ottenuto nella prova
orale.

                               Art. 6.


             Precedenze e preferenze a parita' di merito

    I  candidati  che abbiano superato la prova orale e intendano far
valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o
preferenza  a  parita'  di  merito, sono tenuti ad esibire i relativi
documenti   (gia'  indicati  nella  domanda)  in  originale  o  copia
autenticata,  in  carta  semplice.  Dai  documenti  anzidetti  dovra'
risultare il possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine
utile  per  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. Il possesso dei suddetti titoli di precedenza o preferenza,
altresi',  puo'  risultare  da  apposita dichiarazione sostitutiva di
certificazione  resa dall'interessato ai sensi della legge n. 15/1968
e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
    Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
(ovvero  della  dichiarazione sostitutiva) ai fini della precedenza e
preferenza,   e'   di  quindici  giorni,  che  decorrono  dal  giorno
successivo  a  quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la
prova orale: a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
    Le  categorie  di  cittadini  che  hanno  preferenza a parita' di
merito sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
      a)  dal  numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b)  dall'aver  prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.

                               Art. 7.


                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi
cosi'  come  determinato  ai  sensi  dell'art. 5  con l'osservanza, a
parita' di merito, delle preferenze previste nel precedente articolo.
    Sono  dichiarati vincitori, nel limite dei posti messi a concorso
di cui all'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di cui al comma precedente.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso  e'  approvata  con  decreto direttoriale, e' immediatamente
efficace   e   verra'   pubblicata   mediante   affissione   all'albo
dell'Osservatorio. Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante
avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica.  Dalla data di
pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il  termine  per eventuali
impugnative.
    L'amministrazione  si  riserva  la  possibilita' di utilizzare la
graduatoria  degli  idonei, per un periodo corrispondente a quanto in
materia  disposto  dalle  norme  in  vigore,  al  fine di costituire,
ricorrendone  i  presupposti a livello di configurazione della pianta
organica,   ulteriori   rapporti  di  lavoro.  Non  si  da'  luogo  a
dichiarazioni d'idoneita'.

                               Art. 8.


                     Presentazione dei documenti

    Il  concorrente dichiarato vincitore del concorso, ai sensi degli
articoli 1,  2  e  3  della  legge  15 maggio  1997,  n. 127  e degli
articoli 1   e  ss.  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
20 ottobre   1998,   n. 403,   dovra'   presentare  o  far  pervenire
all'Osservatorio,  entro  il  termine  perentorio  di  trenta giorni,
decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  in  cui  ha  ricevuto
l'invito,  una  dichiarazione  sostitutiva attestante il possesso dei
seguenti stati e qualita' personali:
      1) data di nascita;
      2) cittadinanza italiana;
      3) godimento dei diritti politici;
      4) assenza di condanne penali;
      5) titolo di studio;
      6) situazione relativa agli obblighi militari;
      7)  l'esistenza  o  meno  di  altri  incarichi  retribuiti alle
dipendenze  dello  Stato,  di  Enti  pubblici o di aziende private o,
comunque,  la  fruizione di altri redditi da lavoro subordinato e, in
caso  affermativo,  la  relativa  opzione;  detta  dichiarazione deve
contenere   le   eventuali   indicazioni   concernenti  le  cause  di
risoluzione   di   precedenti  rapporti  di  impiego  e  deve  essere
rilasciata anche se negativa.
    Nella dichiarazione di cui sopra dovra' essere specificato che il
vincitore  del concorso aveva il possesso della cittadinanza italiana
o  di  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea e del godimento dei
diritti  politici  anche  alla data di scadenza del termine utile per
produrre la domanda di ammissione al concorso.
    I  suddetti  stati e qualita' personali possono, comunque, essere
documentati,  in  alternativa  alla  dichiarazione  sostitutiva sopra
menzionata,   mediante   la   produzione  dei  relativi  certificati,
rilasciati dalle pubbliche amministrazioni competenti.
    A  norma  dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, il vincitore del concorso dovra',
altresi',  presentare,  in  bollo,  un  certificato medico rilasciato
dall'Unita'  sanitaria  locale  competente  per  territorio,  o da un
medico  militare  o  dall'ufficiale  sanitario,  attestante la sana e
robusta  costituzione e l'idoneita' fisica al servizio continuativo e
incondizionato  all'impiego.  Nel certificato dovra' essere precisato
che  e' stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto
dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
    La  dichiarazione  e  i  documenti  di  cui  sopra si considerano
prodotti  in  tempo  utile anche se spediti a mezzo raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine fissato dall'Amministrazione.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    Il  certificato  medico  sopra menzionato deve essere di data non
anteriore a sei mesi dalla data del contratto di assunzione.
    Il  vincitore dovra', altresi', regolarizzare in bollo la domanda
di partecipazione al concorso.

                               Art. 9.


      Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato

    Il vincitore del concorso sara' invitato a stipulare un contratto
individuale  finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo  indeterminato.  Il rapporto di lavoro e' costituito e regolato
dal  contratto  individuale  -  secondo quanto previsto dal contratto
collettivo,   dalle   disposizioni   di   legge   e  dalle  normative
comunitarie.
    Il  contratto  individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato  dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause  di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo,
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presup-posto.
    Agli  assunti sara' corrisposto il trattamento economico iniziale
spettante   al  settimo  livello  funzionale-retributivo  oltre  agli
assegni  spettanti  a  norma  delle  vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
    La  mancata  o  incompleta  consegna  della documentazione di cui
all'art. 8  del  presente  bando,  o la omessa regolarizzazione della
documentazione    stessa    nel    termine    prescritto,   implicano
l'impossibilita'  di  dar  luogo  alla  stipulazione del contratto di
lavoro,   ovvero,   per   i   rapporti  gia'  instaurati,  comportano
l'immediata risoluzione dei medesimi.
    La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine  indicato  da  questa  amministrazione  comporta  l'immediata
risoluzione  del  rapporto  di  lavoro.  Qualora il lavoratore assuma
servizio,   per   giustificato   motivo,   con  ritardo  sul  termine
prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di
servizio;  e'  fatto  salvo  il  caso dell'impedimento giuridico alla
presentazione   in  servizio  che  renda  giustificata  l'assenza  ed
equivalente   l'assenza   stessa   alla   presenza  in  servizio  con
conseguente   decorrenza  degli  effetti  economici,  correlati  alla
situazione  di  assenza  giustificata  dal  servizio,  sin dal giorno
indicato dall'amministrazione quale termine per la presa di servizio.
    La  durata  del  periodo  di  prova sara' di tre mesi. Decorso il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una  delle due parti, il dipendente si intende confermato in servizio
e  gli  viene  riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a
tutti gli effetti.

                              Art. 10.


                   Trattamento dei dati personali

    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma  1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati nelle domande di
partecipazione  saranno raccolti presso l'Osservatorio astrofisico di
Catania  -  Ufficio affari generali, personale e segreteria e saranno
utilizzati per le finalita' di gestione della procedura concorsuale.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.

                              Art. 11.


                             R i n v i o

    Per  quanto  non  previsto dal presente bando, valgono, sempre se
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nelle  norme citate in premessa. In particolare, si rinvia alle norme
contenute  nell'art. 11,  comma  3, del decreto legislativo 23 luglio
1999,  n. 296,  istitutivo  dell'Istituto  nazionale  di  astrofisica
(INAF),  nonche'  ai  regolamenti che saranno adottati ai sensi degli
articoli 7 e 11 dello stesso decreto.
      Catania, 26 aprile 2000
Il direttore: Rodono'