IL RETTORE

    Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6,
in   base   al   quale   le  Universita'  sono  dotate  di  autonomia
regolamentare;
    Visto  lo  statuto di autonomia dell'Universita' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1998;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  in materia di azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
    Vista la legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
    Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1987,  n. 449 che ha espressamente
previsto  all'art. 51,  comma  6,  la  possibilita' alle Universita',
nell'ambito  delle  disponibilita'  di bilancio, di conferire assegni
per la collaborazione ad attivita' di ricerca;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 403 del
20 ottobre  1998  in  materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative;
    Visto  il  decreto  ministeriale del 26 febbraio 1999, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 61  del 15 marzo 1999, con cui vengono
rideterminati   i  settori  scientifico-disciplinari,  come  previsto
dall'art. 17, comma 99, della legge n. 127/1997;
    Vista  la  circolare  del  Ministero  della giustizia 22 febbraio
1999, n. 1/50-FG-40/97/U887, in materia di "regolamento di attuazione
sulla semplificazione delle certificazioni amministrative";
    Vista  la  ministeriale n. 2867 del 15 dicembre 1997 con la quale
viene  assegnata  la  quota  di cofinanziamento all'Universita' degli
studi di Ancona da destinare agli assegni di ricerca;
    Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1998;
    Visto  il  regolamento  di  ateneo  relativo all'accensione degli
assegni  per  collaborazione  ad  attivita'  di ricerca approvato dal
senato  accademico  in data 10 luglio 1998 e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Vista   la  delibera  del  senato  accademico  nella  seduta  del
29 febbraio 2000;
    Visto il decreto rettorale n. 825 del 18 aprile 2000, relativo al
suddetto  regolamento,  come  integrato  all'art. 11,  in  materia di
requisiti per l'accensione ad assegni di ricerca;
    Viste  le  richieste  relative  all'assegnazione  di  assegni  di
ricerca  inoltrate  dal  dipartimento  di  bioteonologie  agrarie  ed
ambientali (sedute del 15 marzo 2000 e del 29 marzo 2000);
    Vista   la   disponibilita'   nel  bilancio  es.  fin. 2000,  sul
pertinente capitolo delle uscite, alla voce "assegni di ricerca";
    Vista   la   delibera   del   senato   accademico   nella  seduta
dell'11 aprile 2000;
    Vista  la  delibera del consiglio di amministrazione nella seduta
del 14 aprile 2000;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                        Numero degli assegni

    Sono   indette  selezioni  pubbliche,  per  titoli  e  colloquio,
finalizzate  al  conferimento  di  tre  assegni  di  ricerca  a tempo
determinato  per la collaborazione all'attivita' di ricerca presso le
aree e i settori specificati nell'allegato A, che fa parte integrante
del presente bando.
    Per   quanto   riguarda   le   discipline   incluse  nei  settori
scientifico-disciplinari   interessati,   si  fa  rinvio  al  decreto
ministeriale  23 giugno  1997,  pubblicato  nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 175 del 29 luglio 1997
e  al  decreto  ministeriale  del  26 febbraio 1999, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n. 61  del  15 marzo  1999,  con  cui  vengono
rideterminati   i  settori  scientifico-disciplinari,  come  previsto
dall'art. 17, comma 99, della legge n. 127/1997.
    Il  candidato  che  intende  concorrere  a  piu'  procedure  deve
presentare  domanda  separata  per  ciascuna di esse. Qualora con una
singola  istanza sia richiesta la partecipazione a piu' procedure, il
candidato  sara'  ammesso  soltanto alla prima indicata nella domanda
stessa.
    L'amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.