IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare

    Vista  la  legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge  4  gennaio  1968,  n. 15,  recante  norme sulla
documentazione    amministrativa    e    sulla    legalizzazione   ed
autenticazione    delle   firme   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752,  concernente  le  norme  di attuazione dello statuto speciale
della  regione  Trentino-Alto  Adige  in materia di proporzione negli
uffici  statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego;
    Vista  la  legge  11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la  legge  1o  aprile  1981,  n. 121, concernente il nuovo
ordinamento   dell'amministrazione   della   Pubblica   sicurezza   e
successive  modifiche ed integrazioni, nonche' i relativi regolamenti
di  attuazione  approvati con decreti del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1983, nn. 903 e 904;
    Vista  la  legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  del  Corpo della
Guardia di finanza e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, indicante gli specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574,  concernente  le  norme  di attuazione dello statuto speciale
della  regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia di uso della lingua
tedesca  e  della  lingua  ladina  nei  rapporti dei cittadini con la
pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed   integrazioni,   concernente   le   nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 febbraio
1991,    n. 132,    concernente    il   regolamento   sui   requisiti
psico-attitudinali  di cui devono essere in possesso gli appartenenti
ai  ruoli  del  Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di
polizia  ed  i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai ruoli del
personale  del  Corpo  forestale  dello Stato che espleta funzioni di
polizia;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
4 marzo  1991,  n. 138,  concernente  il  regolamento recante i nuovi
limiti  di statura per l'ammissione ai corsi per la nomina ad allievo
guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato.
    Vista la legge 6 agosto 1991, n. 225 circa il potenziamento degli
organici delle capitanerie di porto;
    Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concernente
l'ordinamento  del  personale  del  Corpo di polizia penitenziaria, a
norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
27 aprile  1993,  n. 233, concernente la rimozione del limite massimo
fissato  in m 1,80 per l'ammissione ai concorsi pubblici per i vigili
del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    Visto  il decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228, concernente
il   regolamento  sui  requisiti  psico-fisici  ed  attitudinali  per
l'accesso  nelle  qualifiche  dell'area  operativa  tecnica del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della Difesa;
    Visto  l'art. 3,  comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente  incentivi  per il reclutamento dei volontari nelle Forze
armate  e  la  loro  successiva  immissione  nei ruoli delle Forze di
polizia  ad  ordinamento  militare  e civile, nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e nel Corpo militare della Croce rossa italiana;
    Visto  l'art. 3  della  legge  24 gennaio  1994,  n. 24  circa la
costituzione  del  Comando  generale  del  Corpo delle capitanerie di
porto;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, recante norme
sull'accesso   nelle   pubbliche  amministrazioni,  le  modalita'  di
svolgimento  dei  pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
    Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 196, recante
norme  sull'attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in   materia   di   riordino   dei  ruoli,  modifica  alle  norme  di
reclutamento,  stato ed avanzamento del personale non direttivo e non
dirigente delle Forze armate;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  riordino  dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato
ed  avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma
dei carabinieri;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  nuovo  inquadramento  del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  riordino  delle carriere del personale non direttivo del Corpo di
polizia penitenziaria;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  riordino  delle  carriere  del  personale  non  direttivo  e  non
dirigente del Corpo forestale dello Stato;
    Vista  la legge 8 agosto 1996, n. 427, concernente la conversione
in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto  legge  29 giugno 1996,
n. 341,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  trattamento
economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997,  n. 332,  recante  norme  per  regolamentare  l'immissione  dei
volontari delle Forze armate nelle amministrazioni previste dall'art.
3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni  alla  legge  15  marzo  1997,  n. 59  e 15 maggio 1997,
n. 127;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto   il   decreto  ministeriale  6  agosto  1998,  concernente
modalita'  e requisiti per il reclutamento di personale volontario in
ferma  breve  dell'Esercito  da  destinare alla specialita' del genio
ferrovieri;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Vista  la legge 23 dicembre 1998, n. 448 concernente le misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
    Visto  il  decreto ministeriale 30 dicembre 1998, n. 505, recante
il  regolamento  concernente la disciplina relativa al limite di eta'
per  l'accesso  al  profilo di vigile dell'area operativa-tecnica del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    Visto  il  foglio  n. 116/3/1588/4205.0,  in  data 11 aprile 2000
dello  Stato  maggiore  della  Difesa  che  stabilisce  il numero dei
volontari con ferma breve triennale da arruolare nell'Esercito, nella
Marina e nell'Aeronautica per l'anno 2001;
    Considerato che ciascuna Forza di polizia ad ordinamento militare
o  civile  ed  il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  ha reso
disponibili  i posti per l'immissione di volontari delle Forze armate
nelle  rispettive  carriere iniziali in applicazione dell'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332;
    Acquisito  l'assenso  delle predette Forze di polizia e del Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  alle  disposizioni  contenute del
presente decreto;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                Posti disponibili per l'arruolamento

    1.  Sono  indetti  i  sottonotati  tre  bandi  per l'arruolamento
nell'anno   2001   di   10.590   volontari  con  ferma  di  tre  anni
nell'Esercito  italiano,  nella  Marina  militare  e nell'Aeronautica
militare. Al termine di detta ferma di tre anni, i volontari potranno
accedere  con  le  modalita'  e  nei  numeri stabiliti dai successivi
articoli  13,  14,  15  e  16  del  presente  decreto, nelle carriere
iniziali  delle  stesse  Forze  armate,  delle  Forze  di  Polizia ad
ordinamento  militare  (Arma  dei carabinieri, Corpo della Guardia di
finanza),  civile  (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria,
Corpo  forestale  dello  Stato)  e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.     Primo bando di arruolamento:
      arruolamento  di  3.530  volontari  con ferma di tre anni nelle
Forze  armate, con la possibilita' di immissione, al termine di detta
ferma,  nelle carriere iniziali delle Forze armate stesse o nell'Arma
dei  carabinieri.  I posti disponibili per l'arruolamento nella ferma
triennale sono cosi' ripartiti:
        2.447 nell'Esercito italiano;
        833  nella  Marina  militare  (di  cui  167  nel  Corpo delle
capitanerie di porto);
        250 nell'Aeronautica militare.
    La   domanda   di  partecipazione  all'arruolamento  deve  essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - con le modalita'
di cui al successivo art. 3.
    Secondo bando di arruolamento:
      arruolamento  di  3.530  volontari  con ferma di tre anni nelle
Forze  Armate, con la possibilita' di immissione, al termine di detta
ferma,  nelle carriere iniziali delle Forze armate stesse o nel Corpo
della  Guardia  di  finanza.  I  posti disponibili per l'arruolamento
nella ferma triennale sono cosi' ripartiti:
        2.446 nell'Esercito italiano;
        834  nella  Marina  militare  (di  cui  167  nel  Corpo delle
capitanerie di porto);
        250 nell'Aeronautica militare.
    La   domanda   di  partecipazione  all'arruolamento  deve  essere
presentata  dal  20 giugno  2000  ed  entro il termine perentorio del
19 settembre 2000, con le modalita' di cui al successivo art. 3.
    Terzo bando di arruolamento:
      arruolamento  di  3.530  volontari  con ferma di tre anni nelle
Forze  armate, con la possibilita' di immissione, al termine di detta
ferma,  nelle  carriere  iniziali  delle  Forze  armate stesse, nella
Polizia  di  Stato,  nel Corpo della polizia penitenziaria, nel Corpo
forestale  dello  Stato o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I
posti disponibili per l'arruolamento nella ferma triennale sono cosi'
ripartiti:
        2.447 nell'Esercito italiano;
        833  nella  Marina  militare  (di  cui  166  nel  Corpo delle
capitanerie di porto);
        250 nell'Aeronautica militare.
    La   domanda   di  partecipazione  all'arruolamento  deve  essere
presentata  dal  20 settembre 2000 ed entro il termine perentorio del
19 gennaio 2001, con le modalita' di cui al successivo art. 3.
    2.  Non  e' ammesso presentare piu' domande per lo stesso bando e
partecipare a piu' bandi. A tal fine sara' considerata partecipazione
la  presentazione  del candidato alla prova di preselezione culturale
prevista dal successivo articolo 5.
    3.  Resta  impregiudicata  per  l'amministrazione della Difesa la
facolta'   di   sospendere   o   rinviare   le   attivita'   connesse
all'arruolamento  stesso,  in  ragione  di  esigenze  attualmente ne'
valutabili  ne'  prevedibili.  In  tal caso il Ministero della difesa
provvedera' a darne formale comunicazione agli interessati.
    4.  Per  la  specialita'  del  genio ferrovieri dell'Esercito con
possibilita' d'assunzione nei ruoli delle Ferrovie dello Stato S.p.A.
- sara' indetto un arruolamento riservato ai volontari in ferma breve
dell'Esercito  Italiano che abbiano chiesto, in sede di presentazione
della   domanda,  l'accesso  nella  carriera  iniziale  dell'Esercito
stesso.