IL DIRIGENTE
                   del dipartimento del personale

    Vista  la  delibera  del  consiglio  di presidenza n. 225 in data
30 aprile  1998, con la quale e' stata emanata la "direttiva generale
per  la  predisposizione  dei  bandi  delle borse di studio a livello
centrale e decentrato dell'Ente";
    Vista la delibera del consiglio direttivo in data 15-16 settembre
1999;

                              Dispone:

                               Art. 1.
    E'  indetta  una  pubblica  selezione,  per titoli, eventualmente
integrata  da  colloquio,  ad  una  borsa  di studio per laureati, da
usufruirsi  presso  l'European  Synchrotron Radiation Facility (ESRF)
Grenoble,  per  ricerche  nel  campo  delle  attivita' della "Luce di
Sincrotrone",  secondo  le  specifiche  di  cui  all'allegato  A  che
costituisce parte integrante del presente bando.
    La   durata  della  borsa  sara'  determinata  dalla  commissione
giudicatrice  in  relazione  al  programma  di  studi  e  di ricerche
proposto dal candidato; essa non puo' comunque essere inferiore a sei
mesi e superiore a dodici mesi.
    La  borsa di studio puo' essere rinnovata secondo quanto previsto
dal successivo art. 11.
    L'ammontare  di  ogni  borsa e' stabilito dal C.N.R. e comprende,
oltre  ad  una somma forfettaria per le spese di viaggio dal luogo di
residenza al luogo dove e' svolta la ricerca, un assegno mensile, per
l'intera  sua  durata,  che  deve intendersi concesso a copertura sia
delle  spese  di  soggiorno  che  di  qualunque altra eventuale spesa
inerente all'utilizzazione della borsa stessa.
    L'importo  dell'assegno  mensile e' determinato tenendo conto dei
seguenti criteri:
      A) ai  vincitori del concorso che mantengano stipendi o assegni
sono corrisposte L. 1.800.000 mensili lorde;
      B)  ai  vincitori  del  concorso  che non mantengano stipendi o
assegni sono corrisposte L. 2.200.000 mensili lorde.
    Sia   sulla  somma  forfettaria  per  le  spese  di  viaggio  che
sull'assegno  mensile  sono  effettuate  le  prescritte ritenute alla
fonte,   trattandosi,  nell'uno  come  nell'altro  caso,  di  redditi
soggetti ad I.R.P.E.F.
    Il  borsista  e' assicurato, a cura del C.N.R., per gli infortuni
in  cui possa incorrere nell'espletamento dell'attivita' connessa con
la fruizione della borsa.