IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 relativo alla declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle Universita'; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni (in particolare l'art. 36, quarto comma); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto universita' sottoscritto in data 21 maggio 1996 ed in particolare l'art. 19, comma 6; Visto il decreto rettorale n. 895 del 6 novembre 1997 con il quale e' stato emanato il "regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto Universita'"; Visto il decreto rettorale n. 867 del 30 settembre 1998 con il quale sono state definite le competenze degli organi di governo dell'Universita', nonche' i ruoli e gli ambiti di attivita' del direttore amministrativo e dei dirigenti; Visto il decreto rettorale n. 917 del 30 novembre 1999 con il quale e' stato emanato il "regolamento in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale"; Visto il P.D.A. n. 515 del 17 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 98 del 10 dicembre 1999, con il quale e' stata indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, a due posti di funzionario tecnico (ottava qualifica) - area funzionale tecnico-scientifica con rapporto di lavoro a tempo determinato ed a tempo parziale (pari al 70% dell'orario di lavoro settimanale), della durata di 12 mesi - presso il dipartimento di tecnico-economico per la gestione del territorio agricolo-forestale di questa Universita'; Considerato che la succitata selezione e' stata espletata con parziale esito positivo in quanto un solo candidato ha superato le prove previste dal bando; Visto il P.D.A. n. 184 del 20 aprile 2000 con il quale sono stati approvati gli atti della succitata selezione; Visto il verbale n. 4 del 19 aprile 2000 con la quale il Consiglio del D.I.T.E.C. ha deliberato di indire una nuova selezione per la copertura del succitato posto di funzionario tecnico (ottava qualifica), con rapporto di lavoro a tempo determinato ed a tempo parziale, rimasto vacante e disponibile; Considerato che il Consiglio del D.I.T.E.C., ha deliberato, inoltre, di ampliare la partecipazione alla selezione ai laureati in scienze agrarie, scienze forestali e in architettura, aggiungendo al programma di esame una prova di informatica ed una prova di lingua inglese: Dispone: Art. 1. Selezione pubblica E' indetta una selezione pubblica, per titoli ed sami, ad un posto di funzionario tecnico (ottava qualifica) - area funzionale tecnico-scientifica - con rapporto di lavoro a tempo determinato ed a tempo parziale (pari al 70% dell'orario di lavoro settimanale "ore 24"), della durata di 12 mesi presso il dipartimento di tecnico-economico per la gestione del territorio agricolo-forestale di questa Universita'. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potra' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il predetto rapporto di lavoro avra' inizio dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro e si risolvera' automaticamente, senza diritto al preavviso, dopo dodici mesi. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.