IL RETTORE Visto l'art. 17 della legge 390/1991; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997; Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1997 n. 18, concernente borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria; Vista la deliberazione del senato accademico n. 46 del 1o febbraio 1999 con cui veniva approvato, in linea di massima, il regolamento per l'assegnazione delle suddette borse di studio; Visto il decreto rettorale n. 406 del 17 febbraio 1999, con cui venivano approvate le successive modifiche apportate al sopra citato regolamento; Vista la deliberazione del senato accademico n. 101 del 7 aprile 2000 con cui veniva approvata l'attivazione, per l'anno accademico 1999/2000, di n. 35 borse di studio per la razionalizzazione e l'incentivazione degli studi universitari (prima annualita'); Considerato che e' necessario procedere alla deroga del regolamento sopra citato nella parte relativa all'erogazione delle borse di studio in questione, in quanto i tempi di emanazione del presente bando non consentono il rispetto delle modalita' di pagamento delle somme spettanti ai vincitori, cosi come specificato nell'art. 10 del citato regolamento e che, proprio per questo motivo, e' opportuno prevedere il pagamento di una prima rata all'atto del conferimento delle borse e una seconda dopo l'eventuale verifica dei requisiti posseduti dallo studente a cura del competente ufficio dell'amministrazione (30 novembre p.v.); Visto l'art. 19 dello statuto; Decreta: In conformita' alle disposizioni previste dalla legge 2 dicembre 1991 n. 390 art. 17 "norme sul diritto agli studi universitari", dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 art. 1 "uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari" e dal decreto ministeriale 24 luglio 1997 n. 218 "borse di studio finalizzate all'incentivazione", l'Universita' di Lecce bandisce n. trentacinque borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria per anno accademico 1999/2000; Art. 1. Borse d'incentivazione alle iscrizioni 1.1 Le borse di studio finalizzate alla incentivazione e razionalizzazione della frequenza universitaria sono di durata annuale e sono rinnovabili per un numero di anni pari all'intera durata legale del corso di studio piu' uno; 1.2 L'importo massimo della borsa di studio e' stabilito in: L. 2.000.000 per studenti "in sede"; L. 3.000.000 per studenti "pendolari"; L. 4.000.000 per studenti "fuori sede". 1.3 Definizione di studente "in sede", "fuori sede", "pendolare": a) sono considerati "in sede" gli studenti residenti nel comune di Lecce e nei comuni confinanti con relative frazioni: Arnesano, Cavallino, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, Novoli, San Cesareo di Lecce, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Vernole; b) sono considerati "fuori sede" gli studenti residenti in tutti gli altri comuni, a condizione che risultino vincitori di posto alloggio presso le strutture dell' EDISU o comprovino con contratto di affitto, debitamente registrato, di essere domiciliati presso il comune sede dell'Ateneo; c) sono considerati "pendolari" gli studenti, residenti in tutti gli altri comuni, privi del contratto di affitto o non vincitori del posto alloggio presso l'EDISU.