IL RETTORE

    Visto l'art. 17 della legge 390/1991;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
30 aprile 1997;
    Visto  il  decreto ministeriale 24 luglio 1997 n. 18, concernente
borse    di    studio    finalizzate   all'incentivazione   ed   alla
razionalizzazione della frequenza universitaria;
    Vista   la   deliberazione   del  senato  accademico  n.  46  del
1o febbraio 1999  con  cui  veniva approvato, in linea di massima, il
regolamento per l'assegnazione delle suddette borse di studio;
    Visto  il  decreto rettorale n. 406 del 17 febbraio 1999, con cui
venivano  approvate le successive modifiche apportate al sopra citato
regolamento;
    Vista   la   deliberazione  del  senato  accademico  n.  101  del
7 aprile 2000  con  cui  veniva  approvata  l'attivazione, per l'anno
accademico   1999/2000,   di   n.   35   borse   di   studio  per  la
razionalizzazione  e l'incentivazione degli studi universitari (prima
annualita');
    Considerato   che   e'   necessario  procedere  alla  deroga  del
regolamento  sopra  citato  nella parte relativa all'erogazione delle
borse  di  studio  in  questione, in quanto i tempi di emanazione del
presente   bando  non  consentono  il  rispetto  delle  modalita'  di
pagamento  delle  somme spettanti ai vincitori, cosi come specificato
nell'art. 10 del citato regolamento e che, proprio per questo motivo,
e'  opportuno  prevedere  il pagamento di una prima rata all'atto del
conferimento  delle borse e una seconda dopo l'eventuale verifica dei
requisiti  posseduti  dallo  studente  a  cura del competente ufficio
dell'amministrazione (30 novembre p.v.);
    Visto l'art. 19 dello statuto;

                              Decreta:

    In  conformita' alle disposizioni previste dalla legge 2 dicembre
1991  n. 390 art. 17 "norme sul diritto agli studi universitari", dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 art.
1  "uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari" e
dal  decreto  ministeriale  24  luglio  1997  n. 218 "borse di studio
finalizzate  all'incentivazione",  l'Universita' di Lecce bandisce n.
trentacinque  borse  di  studio finalizzate all'incentivazione e alla
razionalizzazione  della  frequenza universitaria per anno accademico
1999/2000;
                               Art. 1.

               Borse d'incentivazione alle iscrizioni

    1.1   Le  borse  di  studio  finalizzate  alla  incentivazione  e
razionalizzazione   della  frequenza  universitaria  sono  di  durata
annuale  e  sono  rinnovabili  per  un numero di anni pari all'intera
durata legale del corso di studio piu' uno;
    1.2 L'importo massimo della borsa di studio e' stabilito in:
      L. 2.000.000 per studenti "in sede";
      L. 3.000.000 per studenti "pendolari";
      L. 4.000.000 per studenti "fuori sede".
    1.3 Definizione di studente "in sede", "fuori sede", "pendolare":
      a) sono considerati "in sede" gli studenti residenti nel comune
di  Lecce  e  nei  comuni confinanti con relative frazioni: Arnesano,
Cavallino,  Lequile,  Lizzanello,  Monteroni  di  Lecce,  Novoli, San
Cesareo  di  Lecce,  San  Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi,
Vernole;
      b) sono  considerati  "fuori  sede"  gli  studenti residenti in
tutti gli altri comuni, a condizione che risultino vincitori di posto
alloggio  presso  le strutture dell' EDISU o comprovino con contratto
di  affitto,  debitamente registrato, di essere domiciliati presso il
comune sede dell'Ateneo;
      c) sono  considerati  "pendolari"  gli  studenti,  residenti in
tutti  gli  altri  comuni,  privi  del  contratto  di  affitto  o non
vincitori del posto alloggio presso l'EDISU.