IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la   razionalizzazione   dell'organizzazione   delle  amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego,  a  norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487,  e  successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
regolamento  recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzioni  nei pubblici
impieghi,  in  quanto  applicabile  secondo il disposto dell'art. 45,
comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
    Vista  la  legge  10  aprile  1991,  n.  125, concernente "Azioni
positive  per  la  realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro"
come  anche  previsto  dall'art. 61 del decreto legislativo n. 29 del
1993,  cosi'  come  modificata  dall'art. 29, del decreto legislativo
23 dicembre 1993, n. 546;
    Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  con  cui e' stato adottato il regolamento
recante   norme   sull'accesso   dei  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
    Vista  la legge 8 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352,  recante  il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio  e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente  la  determinazione  dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al  lavoro  dei disabili, entrata in vigore dal 18 gennaio 2000, che,
all'art.  3,  prevede  che i datori di lavoro pubblici e privati sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura
del 7% dei lavoratori occupati;
    Vista  la  legge 20 settembre 1980, n. 574 e la legge 24 dicembre
1986,  n. 958,  modificata  dall'art. 3,  comma  65,  della  legge 24
dicembre  1993,  n. 537,  concernenti  le  percentuali  di riserva da
attribuire agli ex militari delle tre Forze armate;
    Visto   il   decreto   legislativo   1o  dicembre  1997,  n. 468,
concernente  la  revisione  della  disciplina  sui lavori socialmente
utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
    Vista  la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   concernente   le   norme   sulla  documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;
    Vista  la  legge  15  marzo 1997, n. 59, concernente la delega al
Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed
enti  locali,  per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
    Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente
nuove  disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di
lavoro   nelle  amministrazioni  pubbliche,  di  giurisdizione  nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanante in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15  marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n.
127;
    Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, concernente
ulteriori   disposizioni   integrative   e   correttive  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Vista   la   legge  18  febbraio  1999,  n.  28,  concernente  le
disposizioni     in     materia    tributaria,    di    funzionamento
dell'amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto;
    Vista  la  circolare  del Ministero delle finanze n. 83104/99 del
17 maggio  1999,  concernente  il versamento dell'imposta di bollo da
parte dei vincitori dei concorsi pubblici;
    Visto  il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n. 293 del 17 dicembre
1997,  concernente  l'unificazione  dei  Ministeri  del  tesoro e del
bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze
del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 febbraio
1998,  n. 38,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 58  dell'11 marzo  1998,  concernente  il  regolamento  recante le
attribuzioni  dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio
e  della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di
organizzazione  e  di  personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della
legge 3 aprile 1997, n. 94;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n. 154,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116
del  21 maggio  1998,  concernente  l'articolazione organizzativa dei
dipartimenti   del   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  e  disposizioni  sugli  uffici di diretta
collaborazione con l'organo di direzione politica;
    Visto  il  decreto  ministeriale  8  giugno  1999, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 124 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 152 del 1o luglio 1999, concernente il riassetto organizzativo dei
dipartimenti   del   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
    Vista  la  circolare  n.  69 del 6 agosto 1998, del Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento
della  ragioneria  generale dello Stato, concernente l'individuazione
degli  atti soggetti alla verifica di legalita' degli uffici centrali
del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato;
    Visto  il  contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto
Ministeri,  sottoscritto  il  16  maggio  1995  dall'agenzia  per  la
rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni  e dalle
confederazioni     e     organizzazioni     sindacali    maggiormente
rappresentative  nel  comparto; il contratto integrativo dello stesso
C.C.N.L.,  sottoscritto  in  data  22  ottobre  1997  ed il contratto
collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto il 16 febbraio 1999, per
il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999;
    Visto  in  particolare l'art. 26 del suddetto C.C.N.L. 1998-2001,
circa  la  formazione  per  lo  sviluppo professionale dei dipendenti
pubblici;
    Visto  l'art.  3,  comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
contenente  misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che
consente  l'assunzione,  nelle  singole  amministrazioni,  nel numero
deliberato trimestralmente dal Consiglio dei Ministri;
    Vista  la  circolare  n.  7/1998  in  data  23  giugno 1998 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale vengono impartite
direttive  in  ordine  all'applicazione  dell'art.  39 della suddetta
legge n. 449 del 1998;
    Vista  la  nota  n. 37913  del 16 settembre 1998, con la quale il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi  del  Tesoro,  ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica, il documento di
programmazione triennale del fabbisogno di personale;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale
-  n. 281 del 1o dicembre 1998, con il quale il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e' stato autorizzato ad
avviare  le procedure concorsuali per il reclutamento di personale da
inquadrare in vari profili nella ex ottava qualifica funzionale;
    Visto  il  decreto  ministeriale  4  gennaio 2000 con il quale e'
stato  istituito  il  ruolo  unico  del  personale  del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
    Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000);
    Visto,  in particolare, l'art. 20 della citata legge n. 488/1999,
il  quale,  tra  l'altro,  stabilisce  che  il Consiglio dei Ministri
definisce,  entro  il  primo semestre di ciascun anno, la percentuale
del  personale  da assumere con contratto di lavoro a tempo parziale,
che,  comunque,  non  puo'  essere  inferiore al 50% delle assunzioni
autorizzate;
    Ritenuto,  pertanto,  opportuno  procedere all'indizione, tra gli
altri,  di un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un
contingente  di  personale  dell'area  economica,  fissato nel numero
massimo  di  quarantanove  unita',  da inquadrare, in prova, nella ex
ottava  qualifica funzionale nel profilo professionale di funzionario
amministrativo-contabile  -  area  funzionale C - posizione economica
C2,  per  far  fronte  alle  esigenze  del  Ministero del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica, per gli uffici ubicati in
Roma;
    Considerato  che  le  assunzioni  in  servizio  dei vincitori del
concorso   saranno  subordinate  alle  autorizzazioni  concesse,  con
appositi  decreti  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del
Ministero  della  funzione  pubblica  e del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica e che tali autorizzazioni
saranno condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi e da
ricorso  a  contratti  di  lavoro  a  tempo  parziale  in  numero non
inferiore  alla  percentuale  prevista al momento dell'assunzione per
tale tipologia di rapporto;
    Considerato,  infine,  che  i  vincitori  del  concorso  potranno
frequentare apposito corso teorico-pratico finalizzato alle attivita'
da svolgere, sulla base di programmi definiti dall'amministrazione;

                              Decreta:

                               Art. 1.

        Numero dei posti messi a concorso e relative riserve

    E'  indetto  un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento
di  un  contingente  di  personale  dell'area  economica, fissato nel
numero massimo di quarantanove unita', da inquadrare, in prova, nella
ex  ottava qualifica funzionale, profilo professionale di funzionario
amministrativo-contabile  -  area  funzionale C - posizione economica
C2,  per  far  fronte  alle  esigenze  del  Ministero del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica, per gli uffici ubicati in
Roma.
    Le  assunzioni  in  servizio  dei  vincitori del concorso saranno
subordinate  alle  autorizzazioni  concesse, con appositi decreti del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della funzione
pubblica   e   del   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica e potranno essere condizionate da criteri di
scaglionamento  degli  ingressi  e da ricorso a contratti di lavoro a
tempo  parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta
per  cento  di  quella  a  tempo  pieno, in numero non inferiore alla
percentuale prevista al momento dell'assunzione per tale tipologia di
rapporto.
    I  lavoratori  disabili  disoccupati  iscritti nell'elenco di cui
all'art.  8, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, hanno diritto
alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e
fino  al  50%  dei  posti  messi  a  concorso. I disabili che abbiano
conseguito  l'idoneita'  nel concorso possono essere assunti, ai fini
dell'adempimento  dell'obbligo  della  quota  del  7%  dei lavoratori
occupati  di  cui  all'art. 3 della citata legge n. 68/1999, anche se
non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad
essi riservati nel concorso.
    Al fine di consentire ai predetti soggetti disabili di concorrere
in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al
concorso in questione, l'amministrazione, preso atto delle domande di
partecipazione  che  perverranno  da parte degli stessi, predisporra'
speciali modalita' di svolgimento delle prove di esame.
    Il  20%  dei  posti e' riservato, ai sensi dell'art. 3, comma 65,
della  legge  24  dicembre 1993, n. 537, ai militari in ferma di leva
prolungata  ed  ai  volontari  specializzati  delle tre Forze armate,
congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte.
    Il  2%  dei  posti  e' riservato, ai sensi dell'art. 40, comma 2,
della  legge 20 settembre 1980, n. 574, agli ufficiali di complemento
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato,
senza demerito, la ferma biennale.
    Gli  aspiranti  di cui ai precedenti commi 3, 5 e 6 devono essere
in  possesso  del  prescritto  titolo  di studio di cui al successivo
art. 2, lettera c), del presente bando.
    Qualora  tra  i  candidati  che  supereranno le prove ve ne siano
alcuni   che  appartengono  a  piu'  categorie  che  danno  titolo  a
differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da'
diritto ad una maggiore riserva, nell'ordine di cui all'art. 5, terzo
comma,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
    I  posti  riservati che non dovessero essere coperti per mancanza
di  aventi  titolo  saranno  conferiti  ai  concorrenti  che  abbiano
superato le prove secondo l'ordine di graduatoria.
    Coloro  che  intendano  avvalersi  di  una delle suddette riserve
ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.