Art. 1.

                     Requisiti di partecipazione

    La  Banca  d'Italia  indice  un  concorso  pubblico per esami per
l'assunzione  in  esperimento  di  sei elementi da nominare nel grado
iniziale  della  carriera  direttiva  del  ruolo  legale, purche' non
abbiano   tenuto  comportamenti  incompatibili  con  le  funzioni  da
svolgere nell'Istituto.
    Sono richiesti i seguenti requisiti:
      1. laurea  in  giurisprudenza  conseguita  con  il punteggio di
almeno  105/110  o  votazione  equivalente;  ovvero  titolo di studio
conseguito  all'estero  o  titolo  estero  conseguito  in Italia, con
votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuto equipollente
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la vigente
normativa, alla laurea sopra indicata;
      2. iscrizione  all'albo  degli  avvocati  istituito  in  Italia
presso  i  relativi consigli dell'ordine ovvero titolo all'iscrizione
in detto albo;
      3. cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge;
      4. idoneita'  fisica  alle  mansioni, da accertarsi da parte di
enti pubblici o di pubbliche istituzioni sanitarie;
      5. godimento dei diritti politici.
    I  cittadini  di  altri  Stati  membri dell'Unione europea devono
possedere i seguenti ulteriori requisiti:
      6. godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
      7. adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  di  cui  ai  punti  1. e 2. del presente articolo -
inclusa  l'equipollenza  del titolo di studio conseguito all'estero o
del titolo estero conseguito in Italia - devono essere posseduti alla
data  di  scadenza  stabilita per la presentazione della domanda, gli
altri  alla  data  di assunzione. Il possesso del requisito di cui al
punto 7. viene verificato durante le prove del concorso.
    La  Banca  d'Italia  puo'  verificare  presso gli enti competenti
l'effettivo  possesso  dei  requisiti  previsti dal presente bando in
qualsiasi  momento,  anche successivo allo svolgimento delle prove di
concorso e all'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego.
    La  Banca  d'Italia  dispone  l'esclusione  dal concorso, non da'
seguito  all'assunzione  ovvero procede alla risoluzione del rapporto
d'impiego  dei  soggetti  che  risultano sprovvisti di uno o piu' dei
requisiti  previsti  dal  bando. Le eventuali difformita' riscontrate
rispetto  a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalate all'autorita' giudiziaria.