IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre 1981;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista   la   legge   24 dicembre   1993,   n. 537,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto   il  decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n. 626,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visti  i  contratti  collettivi nazionali di lavoro del personale
non  docente  delle  universita'  stipulati  in data 21 maggio 1996 e
5 settembre 1996;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
    Vista  la  legge  18 febbraio  1999,  n. 28,  ed  in  particolare
l'art. 19;
    Visto  il regolamento che disciplina le modalita' di accesso agli
impieghi  del  personale tecnico-amministrativo presso questo Ateneo,
emanato con decreto rettorale n. 1368 del 4 aprile 1998, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  l'art. 33,  comma 1, del predetto regolamento, secondo cui
per i posti fino all'ottava qualifica compresa, che l'amministrazione
ritiene di ricoprire, sara' applicato, fatta salva la riserva del 50%
dei posti a favore del personale dipendente della Seconda Universita'
degli studi di Napoli, prioritariamente il principio della mobilita',
in via subordinata si fara' ricorso all'applicazione del principio di
utilizzazione  di  graduatorie,  ove efficaci, in via residuale sara'
attivata la procedura concorsuale con emissione di apposito bando;
    Vista  la  delibera  n. 7  del  12 marzo  1999,  con  la quale il
consiglio  di  amministrazione  di  questo  Ateneo  ha approvato, per
l'anno   2000,   la  copertura,  tra  gli  altri,  di  tre  posti  di
collaboratore  tecnico  (per  le  esigenze connesse alle attrezzature
didattico-scientifiche);
    Visto  il  decreto  direttoriale n. 146 del 7 giugno 1999, con il
quale,  tra  l'altro, in applicazione di quanto disposto dall'art. 33
del  regolamento,  e' stata autorizzata l'attivazione della procedura
di  mobilita'  prevista dall'art. 37 del vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per la copertura di due dei suddetti tre posti di
collaboratore tecnico, con relativo impegno di spesa;
    Vista  la  circolare  prot.  n. 3192/E del 29 giugno 1999, con la
quale  sono  stati  messi  in  mobilita'  i  suddetti  due  posti  di
collaboratore tecnico;
    Considerato  che  la citata procedura di mobilita' ha avuto esito
negativo;
    Vista  la  nota  prot.  n. 5299P/99 del 17 settembre 1999, con la
quale  il  preside  della  facolta' di medicina e chirurgia di questa
Universita' individua il diploma di laurea in scienze biologiche come
requisito per l'accesso ai suddetti posti;
    Visto  il  decreto direttoriale n. 296 del 22 ottobre 1999 con il
quale,   tra   l'altro,  e'  stata  autorizzata  l'attivazione  della
procedura  di  mobilita'  prevista dall'art. 37 del vigente contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  per  la  copertura di due posti di
collaboratore  tecnico riservati al personale in possesso del diploma
di laurea in scienze biologiche;
    Vista  la  circolare  prot.  n. 744/C  del 29 ottobre 1999 con la
quale  sono  stati  messi  in  mobilita'  i  suddetti  due  posti  di
collaboratore  tecnico riservati al personale in possesso del diploma
di laurea in scienze biologiche;
    Considerato che la suddetta procedura di mobilita' ha avuto esito
negativo;
    Accertato  che non esiste alcuna graduatoria di concorso efficace
per il profilo di collaboratore tecnico;
    Ritenuto  necessario  ed  urgente  provvedere  alla copertura dei
suddetti due posti mediante concorso pubblico;
    Accertata  la  vacanza  e  la  disponibilita'  dei  posti messi a
concorso;
    Visto  l'art. 7,  comma  2,  della  legge n. 68 del 12 marzo 1999
secondo  cui,  per le assunzioni di cui all'art. 36, comma 1, lettera
a)  del  decreto  legislativo n. 29 del 3 febbraio 1999, e successive
modificazioni,  i  lavoratori  disabili  di  cui all'art. 1, comma 1,
della  suddetta legge n. 68/1999, hanno diritto alla riserva di posti
fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso;
    Visto  l'art. 5,  comma  1,  della  suddetta legge n. 68/1999 che
subordina  all'emanazione  di un decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  l'individuazione  delle  mansioni  che,  in relazione
all'attivita'  svolta dalle amministrazioni pubbliche, non consentono
l'occupazione  di  lavoratori  disabili  o  la  consentono  in misura
ridotta;
    Ritenuto pertanto che l'assunzione di eventuali beneficiari della
suddetta   riserva  sia  subordinata  all'emanazione  del  suindicato
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, nonche' alla
condizione  che nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
stesso  le  mansioni  relative  al profilo messo a concorso non siano
contemplate  tra  quelle  per  cui non e' consentita l'occupazione di
lavoratori disabili;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                         Indizione e riserva

    E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
di   collaboratore   tecnico,   settima  qualifica  funzionale,  area
funzionale  tecnico-scientifica  e  socio-sanitaria presso la Seconda
Universita'  degli  studi di Napoli, di cui uno riservato ai disabili
individuati  dall'art. 1,  comma  1,  della legge n. 68/1999, recante
norme per il diritto al lavoro dei disabili.
    Coloro   che  intendono  avvalersi  della  riserva  prevista  dal
presente  articolo  devono  farne  espressa menzione nella domanda di
ammissione al concorso, pena decadenza dal beneficio.
    L'assunzione   dell'eventuale   beneficiario   della  riserva  e'
subordinata  all'emanazione  del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  previsto dall'art. 5, comma 1, della legge n. 68/1999,
nonche'  alla condizione che nel decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri stesso le mansioni relative al profilo messo a concorso
non   siano   contemplate  tra  quelle  per  cui  non  e'  consentita
l'occupazione di lavoratori disabili.
    Nel  caso  in  cui  non  vi siano aspiranti riservatari idonei il
posto  sara'  libero  e  verra'  ricoperto utilizzando la graduatoria
generale di merito.