IL DIRIGENTE
                   del dipartimento del personale

    Vista  la  delibera del Consiglio di Presidenza n. 225 in data 30
aprile 1998, con la quale e' stata emanata la "direttiva generale per
la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale
e decentrato dell'Ente";
    Vista  la  delibera  del  Consiglio direttivo n. 366/1999 in data
14 ottobre  1999  con  la  quale e' stata approvata la programmazione
delle borse di studio per l'anno 1999;

                              Dispone:


                               Art. 1.

    E'  indetta  una  pubblica  selezione,  per titoli, eventualmente
integrata  da  colloquio,  a trentatre' borse di studio per laureati,
per  studi  e  ricerche nel campo delle scienze fisiche da usufruirsi
presso  organi del CNR di cui all'allegato A dipartimenti ed istituti
universitari   italiani   ed   osservatori   astronomici  secondo  le
specifiche indicate nell'allegato B, allegati che costituiscono parte
integrante del presente bando.
    I candidati possono concorrere ad un solo raggruppamento di borse
identificato nell'"allegato B" dal numero di codice.
    La  borsa di studio dell'importo di L. 1.700.000 lorde mensili ha
la durata di 12 mesi e non e' rinnovabile.

                               Art. 2.

    La  borsa  non  e'  cumulabile con altre borse di studio, ne' con
assegni  o  sovvenzioni  di  analoga  natura  e  la  sua fruizione e'
incompatibile  con  la  frequenza  di  corsi  di dottorato di ricerca
universitari  italiani  con o senza assegni, nonche' con la frequenza
di  scuole  di  specializzazione  post-laurea  italiane  con  o senza
assegni.
    La  borsa  non  puo'  essere  cumulata  neppure  con  stipendi  o
retribuzioni  di  qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego
pubblico  o  privato,  tranne  i casi previsti dal successivo art. 3,
ultimo comma.
    A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo  della  borsa,  ulteriori  compensi  che  facciano carico a
contributi  od  assegnazioni  del  CNR.  All'assegnatario  di  borsa,
comandato  in  missione per motivi inerenti all'attivita' della borsa
stessa,  e'  corrisposto  il  trattamento  di  missione pari a quello
spettante  ai  dipendenti  del CNR, settimo livello, esclusivamente a
carico  dei  fondi  dell'Istituzione  (sia essa del CNR o diversa dal
CNR) presso la quale e' fruita la borsa.
    Il  borsista  e' assicurato, a cura del CNR, per gli infortuni in
cui  possa incorrere nell'espletamento dell'attivita' connessa con la
fruizione della borsa stessa.

                               Art. 3.

    Possono  partecipare  alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  che  alla  data  di scadenza del
presente bando:
      a)  abbiano  conseguito la laurea presso Universita' o istituti
superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso Universita'
o   istituti   superiori  stranieri  dichiarata  equivalente  da  una
Universita'   o   istituto   superiore   italiano   o  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST);
      b) che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'.
    E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'.
    I  cittadini  dell'Unione  europea devono stabilirsi per l'intero
periodo  di  assegnazione  della  borsa nella sede di fruizione della
stessa.
    Non  possono partecipare alla selezione i professori universitari
di   I   e  II  fascia  e  categorie  equiparate  ne'  i  ricercatori
universitari e del CNR ed altri pubblici dipendenti.
    Puo'  partecipare  il  personale  insegnante  della  scuola media
secondaria   di   ruolo,   che  puo'  usufruire  della  borsa  previa
autorizzazione  del  competente Provveditorato agli studi, secondo la
specifica normativa.

                               Art. 4.

    La  domanda  di  partecipazione  alla  selezione redatta in carta
libera,  secondo  lo  schema,  allegato  C,  del presente bando, deve
essere  indirizzata e presentata, con la relativa documentazione, al:
Consiglio  nazionale  delle  ricerche  - Dipartimento del personale -
Reparto  II  -  Concorsi  e  borse  di  studio,  entro e non oltre il
quarantesimo  giorno  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
    Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere
in  un  giorno  festivo,  detto termine si intende protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
    La domanda di partecipazione alla selezione si considera prodotta
in  tempo  utile,  anche se spedita a mezzo lettera raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine stabilito. A tal fine fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    Per  le  domande  di  partecipazione alla selezione, presentate a
mano  all'ufficio  accettazione  del  CNR durante l'orario di lavoro,
sara' rilasciata ricevuta.
    Le domande non firmate dai candidati saranno escluse.
    Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
      1)  certificato  di  laurea  in  carta semplice nel quale siano
indicate  le  votazioni  riportate  nei  singoli  esami, la votazione
dell'esame  di laurea e la data di quest'ultimo (ai sensi della legge
n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998
il   candidato   puo'   presentare   dichiarazione   sostitutiva   di
certificazione come da fac-simile allegato E);
      2)  dichiarazione  di  accettazione  del candidato da parte del
direttore dell'Istituzione scientifica, rilasciata su carta intestata
della  stessa,  presso  la  quale  il  candidato  intende svolgere la
ricerca  (come da fac simile allegato D); tale dichiarazione non puo'
essere  formulata  tramite  telegramma  o  telex;  puo' eventualmente
essere trasmessa via fax;
      3) tesi di laurea;
      4)  i  lavori che il candidato intende presentare, con relativo
elenco, precisando, per questi ultimi, se trattasi di pubblicazioni o
dattiloscritti e il nome di eventuali collaboratori;
      5)  programma  particolareggiato  di studio e di ricerca che il
candidato  intende  svolgere  durante  il  periodo di fruizione della
borsa;
      6) curriculum vitae et studiorum;
      7) l'elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
    I  documenti  di  cui  ai punti 5), 6) e 7) e l'elenco dei lavori
presentati  devono  essere sottoscritti dal candidato e presentati in
duplice copia.
    Il  plico  contenente  la  domanda  con gli allegati deve portare
sull'involucro  esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo
del candidato e il numero del bando al quale intende partecipare.
    Non  si  tiene  conto  dei  titoli  e  dei documenti presentati o
spediti  al  CNR  dopo  il termine di cui al primo comma del presente
articolo,  ne'  delle  domande  che,  alla  data  di scadenza di tale
termine,  risultino  sfornite della prescritta documentazione; ne' e'
infine  consentito, scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli
e  i  documenti  gia'  presentati,  anche  se  trattasi di sostituire
dattiloscritti   o  bozze  di  stampa  con  i  corrispondenti  lavori
stampati.
    Costituisce  motivo  di  non ammissione alla selezione la mancata
presentazione di uno dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 5) del
presente articolo.

                               Art. 5.

    I  candidati  sono  giudicati  da  una  Commissione  nominata dal
Presidente del CNR.
    E'  facolta'  del  Presidente  del  CNR nominare, in relazione al
presente bando, piu' Commissioni esaminatrici.
    Ogni membro della Commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per la valutazione di ciascun candidato.
    La  Commissione  provvede,  in  via  preliminare,  a ripartire il
punteggio  a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
    La  Commissione  stabilisce  altresi',  in  via preliminare, se i
candidati  vadano  sottoposti  a  colloquio  e,  in caso positivo, il
punteggio  da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che
i  candidati  debbono  conseguire  nella  valutazione  dei titoli per
essere ammessi a sostenere la prova stessa.
    La Commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
    Nel  caso  in  cui  sia stato, in via preliminare, previsto dalla
Commissione  il colloquio, la stessa provvede a convocare i candidati
che abbiano ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione
dei  titoli, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
con  almeno  quindici  giorni di preavviso. Nessun rimborso e' dovuto
dall'Ente  ai candidati che sostengono il colloquio, anche se in sede
diversa da quella di residenza.
    Ai  fini  della graduatoria di merito, la Commissione tiene conto
della   valutazione   dei   titoli  e  del  risultato  dell'eventuale
colloquio,  del  programma  di  studio  e  di  ricerca presentato dal
candidato,  valutando  sia  la  sua attitudine a svolgere, in genere,
compiti  di  ricerca  scientifica,  sia la sua preparazione nel campo
specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
    Al termine dei lavori, la Commissione presenta la graduatoria dei
candidati distinte per ogni raggruppamento.
    Sono  compresi  nella graduatoria di merito, secondo l'ordine del
voto   a  ciascuno  attribuito,  soltanto  i  candidati  che  abbiano
raggiunto  una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei
punti di cui la Commissione dispone.
    Le  operazioni  compiute dalla Commissione sono verbalizzate, con
sottoscrizione  in  ogni pagina, del Presidente, dei componenti e del
segretario.

                               Art. 6.

    Sono  considerati  vincitori  coloro  che nella graduatoria degli
idonei si trovano collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
    A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
      a) dalla  minore  anzianita'  di  conseguimento  del  titolo di
studio;
      b) in   caso  di  ulteriore  parita',  dalla  minore  eta'  del
candidato.
    Le  borse  che  restino  interamente  disponibili  per rinuncia o
decadenza  dei  vincitori  possono  essere  assegnate  ai  successivi
idonei,  secondo  l'ordine  della  graduatoria,  entro  un mese dalla
rinuncia  o  decadenza del vincitore e, in ogni modo, non oltre i sei
mesi dalla data d'approvazione della graduatoria.
    Qualora   il  vincitore,  entro  tre  mesi  dalla  data  d'inizio
dell'attivita'  di  ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa
per  incompatibilita'  di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa
puo' essere conferita, per il restante periodo, al successivo idoneo,
in  base  alla  disponibilita' finanziaria residua e alla valutazione
scientifica  da  parte  del responsabile dell'istituzione scientifica
interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore
a quello inizialmente previsto.

                               Art. 7.

    Il  CNR provvede a comunicare a ciascun concorrente l'esito della
selezione  restituendogli,  nel frattempo, parte della documentazione
presentata per l'ammissione alla stessa, ad eccezione di:
      1) certificato di laurea;
      2)    dichiarazione    di    accettazione    del   responsabile
dell'istituzione scientifica;
      3) programma di ricerca (una copia);
      4) curriculum vitae et studiorum (una copia);
      5) elenco di tutti i titoli e documenti presentati (una copia);
      6) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati (una copia).
    Il CNR non assume alcuna responsabilita' sia in caso di eventuale
dispersione  di  comunicazioni  da  parte  dell'Ente,  dipendente  da
inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito
da  parte  degli aspiranti, oppure da mancata o tardiva comunicazione
del  cambiamento  dell'indirizzo  indicato  nella  domanda,  sia  per
eventuali disguidi postali.

                               Art. 8.

    La  data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente
dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal 1o o dal 15 del mese.
    Coloro  che  risultino  vincitori  della borsa e non diano inizio
agli  studi  e  alle ricerche in programma entro il termine stabilito
dal Consiglio nazionale delle ricerche decadono dalla borsa.
    La  data  di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso
che  il  titolare  debba  assolvere  gli  obblighi  militari di leva,
assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
    La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo
nel  caso  che  il  titolare debba assolvere gli obblighi militari di
leva,  assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata
superiore ad un mese.
    I   motivi   di  rinvio  o  sospensione  devono  essere  comunque
debitamente  comprovati  e  presentati al Dipartimento del personale,
reparto concorsi e borse di studio del CNR.
    L'assegnatario  che  dopo  aver  iniziato  l'attivita' di ricerca
programmata  non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo,
regolarmente  ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia  prova  di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, per
proposta  del  responsabile della ricerca, e' dichiarato decaduto con
motivato  provvedimento  del  CNR  dall'ulteriore utilizzazione della
borsa.
    Dell'avvio   del  relativo  procedimento  e'  data  comunicazione
all'interessato,  il quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito, mediante comunicazione scritta.
    Della  conclusione  del  procedimento, che potra' consistere o in
un'archiviazione   degli   atti   o  nel  predetto  provvedimento  di
decadenza, sara' data motivata comunicazione all'interessato.
    Il  CNR si riserva di adottare, in ogni momento forme adeguate di
accertamento   sullo   stato   delle   ricerche  in  corso  da  parte
dell'assegnatario della borsa.

                               Art. 9

    Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili.
    La  prima  rata e' erogata dopo che il responsabile della ricerca
ha  comunicato  che  il  titolare della borsa ha iniziato l'attivita'
presso la sede prescelta.
    Le  rate  successive  sono erogate anticipatamente, a meno che il
responsabile  della  ricerca non comunichi che si siano verificate le
condizioni di cui all'art. 8 del presente bando.
    Coloro  che  una  volta  iniziata  la ricerca siano incorsi nella
dichiarazione  di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della
borsa sono tenuti a restituire l'importo anticipato e non maturato.
    La restituzione dell'importo sara' richiesta dal CNR.

                              Art. 10.

    Entro  i  sessanta  giorni  successivi alla scadenza della borsa,
l'assegnatario   deve   trasmettere   al  CNR  una  particolareggiata
relazione sulle ricerche compiute. La relazione deve essere corredata
di   una  dichiarazione  del  Direttore  delle  ricerche,  contenente
l'esatta   indicazione  del  periodo  complessivo  durante  il  quale
l'assegnatario ha atteso agli studi e ricerche anzidetti.
    La  relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del CNR.

                              Art. 11.

    Ai  sensi  dell'art. 10, comma uno, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  il competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche,
per  le  finalita'  di  gestione  della  selezione e saranno trattati
presso  una  banca  dati automatizzata per le finalita' inerenti alla
selezione e alla gestione del rapporto conseguente alla stessa.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione.
    I  medesimi  dati  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni  pubbliche  direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
Consiglio nazionale delle ricerche dipartimento del personale reparto
II - Concorsi e borse di studio - Piazzale A. Moro n. 7, titolare del
trattamento dei dati stessi.
    Il  responsabile  del  trattamento  e'  il dirigente del suddetto
reparto.
      Roma, 24 maggio 2000
Il dirigente: Micolitti