IL DIRIGENTE del dipartimento del personale Vista la delibera del Consiglio di Presidenza n. 225 in data 30 aprile 1998, con la quale e' stata emanata la "direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale e decentrato dell'Ente"; Vista la delibera del Consiglio direttivo n. 366/1999 in data 14 ottobre 1999 con la quale e' stata approvata la programmazione delle borse di studio per l'anno 1999; Dispone: Art. 1. E' indetta una pubblica selezione, per titoli, eventualmente integrata da colloquio, a trentatre' borse di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo delle scienze fisiche da usufruirsi presso organi del CNR di cui all'allegato A dipartimenti ed istituti universitari italiani ed osservatori astronomici secondo le specifiche indicate nell'allegato B, allegati che costituiscono parte integrante del presente bando. I candidati possono concorrere ad un solo raggruppamento di borse identificato nell'"allegato B" dal numero di codice. La borsa di studio dell'importo di L. 1.700.000 lorde mensili ha la durata di 12 mesi e non e' rinnovabile. Art. 2. La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio, ne' con assegni o sovvenzioni di analoga natura e la sua fruizione e' incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari italiani con o senza assegni, nonche' con la frequenza di scuole di specializzazione post-laurea italiane con o senza assegni. La borsa non puo' essere cumulata neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego pubblico o privato, tranne i casi previsti dal successivo art. 3, ultimo comma. A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a contributi od assegnazioni del CNR. All'assegnatario di borsa, comandato in missione per motivi inerenti all'attivita' della borsa stessa, e' corrisposto il trattamento di missione pari a quello spettante ai dipendenti del CNR, settimo livello, esclusivamente a carico dei fondi dell'Istituzione (sia essa del CNR o diversa dal CNR) presso la quale e' fruita la borsa. Il borsista e' assicurato, a cura del CNR, per gli infortuni in cui possa incorrere nell'espletamento dell'attivita' connessa con la fruizione della borsa stessa. Art. 3. Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione europea che alla data di scadenza del presente bando: a) abbiano conseguito la laurea presso Universita' o istituti superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso Universita' o istituti superiori stranieri dichiarata equivalente da una Universita' o istituto superiore italiano o dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST); b) che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'. E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'. I cittadini dell'Unione europea devono stabilirsi per l'intero periodo di assegnazione della borsa nella sede di fruizione della stessa. Non possono partecipare alla selezione i professori universitari di I e II fascia e categorie equiparate ne' i ricercatori universitari e del CNR ed altri pubblici dipendenti. Puo' partecipare il personale insegnante della scuola media secondaria di ruolo, che puo' usufruire della borsa previa autorizzazione del competente Provveditorato agli studi, secondo la specifica normativa. Art. 4. La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta libera, secondo lo schema, allegato C, del presente bando, deve essere indirizzata e presentata, con la relativa documentazione, al: Consiglio nazionale delle ricerche - Dipartimento del personale - Reparto II - Concorsi e borse di studio, entro e non oltre il quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. La domanda di partecipazione alla selezione si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Per le domande di partecipazione alla selezione, presentate a mano all'ufficio accettazione del CNR durante l'orario di lavoro, sara' rilasciata ricevuta. Le domande non firmate dai candidati saranno escluse. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 1) certificato di laurea in carta semplice nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami, la votazione dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo (ai sensi della legge n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 il candidato puo' presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione come da fac-simile allegato E); 2) dichiarazione di accettazione del candidato da parte del direttore dell'Istituzione scientifica, rilasciata su carta intestata della stessa, presso la quale il candidato intende svolgere la ricerca (come da fac simile allegato D); tale dichiarazione non puo' essere formulata tramite telegramma o telex; puo' eventualmente essere trasmessa via fax; 3) tesi di laurea; 4) i lavori che il candidato intende presentare, con relativo elenco, precisando, per questi ultimi, se trattasi di pubblicazioni o dattiloscritti e il nome di eventuali collaboratori; 5) programma particolareggiato di studio e di ricerca che il candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della borsa; 6) curriculum vitae et studiorum; 7) l'elenco di tutti i documenti e titoli presentati. I documenti di cui ai punti 5), 6) e 7) e l'elenco dei lavori presentati devono essere sottoscritti dal candidato e presentati in duplice copia. Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo del candidato e il numero del bando al quale intende partecipare. Non si tiene conto dei titoli e dei documenti presentati o spediti al CNR dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, ne' delle domande che, alla data di scadenza di tale termine, risultino sfornite della prescritta documentazione; ne' e' infine consentito, scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti gia' presentati, anche se trattasi di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati. Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata presentazione di uno dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 5) del presente articolo. Art. 5. I candidati sono giudicati da una Commissione nominata dal Presidente del CNR. E' facolta' del Presidente del CNR nominare, in relazione al presente bando, piu' Commissioni esaminatrici. Ogni membro della Commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione di ciascun candidato. La Commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo. La Commissione stabilisce altresi', in via preliminare, se i candidati vadano sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il punteggio da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che i candidati debbono conseguire nella valutazione dei titoli per essere ammessi a sostenere la prova stessa. La Commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione attribuita ai vari titoli. Nel caso in cui sia stato, in via preliminare, previsto dalla Commissione il colloquio, la stessa provvede a convocare i candidati che abbiano ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione dei titoli, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di preavviso. Nessun rimborso e' dovuto dall'Ente ai candidati che sostengono il colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza. Ai fini della graduatoria di merito, la Commissione tiene conto della valutazione dei titoli e del risultato dell'eventuale colloquio, del programma di studio e di ricerca presentato dal candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere, in genere, compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo specifico degli studi che lo stesso propone di compiere. Al termine dei lavori, la Commissione presenta la graduatoria dei candidati distinte per ogni raggruppamento. Sono compresi nella graduatoria di merito, secondo l'ordine del voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone. Le operazioni compiute dalla Commissione sono verbalizzate, con sottoscrizione in ogni pagina, del Presidente, dei componenti e del segretario. Art. 6. Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli idonei si trovano collocati in posizione corrispondente al numero dei posti banditi. A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata: a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di studio; b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del candidato. Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei, secondo l'ordine della graduatoria, entro un mese dalla rinuncia o decadenza del vincitore e, in ogni modo, non oltre i sei mesi dalla data d'approvazione della graduatoria. Qualora il vincitore, entro tre mesi dalla data d'inizio dell'attivita' di ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa per incompatibilita' di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa puo' essere conferita, per il restante periodo, al successivo idoneo, in base alla disponibilita' finanziaria residua e alla valutazione scientifica da parte del responsabile dell'istituzione scientifica interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore a quello inizialmente previsto. Art. 7. Il CNR provvede a comunicare a ciascun concorrente l'esito della selezione restituendogli, nel frattempo, parte della documentazione presentata per l'ammissione alla stessa, ad eccezione di: 1) certificato di laurea; 2) dichiarazione di accettazione del responsabile dell'istituzione scientifica; 3) programma di ricerca (una copia); 4) curriculum vitae et studiorum (una copia); 5) elenco di tutti i titoli e documenti presentati (una copia); 6) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati (una copia). Il CNR non assume alcuna responsabilita' sia in caso di eventuale dispersione di comunicazioni da parte dell'Ente, dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito da parte degli aspiranti, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, sia per eventuali disguidi postali. Art. 8. La data di decorrenza della borsa e' stabilita insindacabilmente dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal 1o o dal 15 del mese. Coloro che risultino vincitori della borsa e non diano inizio agli studi e alle ricerche in programma entro il termine stabilito dal Consiglio nazionale delle ricerche decadono dalla borsa. La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso che il titolare debba assolvere gli obblighi militari di leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia. La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo nel caso che il titolare debba assolvere gli obblighi militari di leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata superiore ad un mese. I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente comprovati e presentati al Dipartimento del personale, reparto concorsi e borse di studio del CNR. L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca programmata non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, per proposta del responsabile della ricerca, e' dichiarato decaduto con motivato provvedimento del CNR dall'ulteriore utilizzazione della borsa. Dell'avvio del relativo procedimento e' data comunicazione all'interessato, il quale ha la facolta' di far conoscere la propria posizione in merito, mediante comunicazione scritta. Della conclusione del procedimento, che potra' consistere o in un'archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di decadenza, sara' data motivata comunicazione all'interessato. Il CNR si riserva di adottare, in ogni momento forme adeguate di accertamento sullo stato delle ricerche in corso da parte dell'assegnatario della borsa. Art. 9 Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili. La prima rata e' erogata dopo che il responsabile della ricerca ha comunicato che il titolare della borsa ha iniziato l'attivita' presso la sede prescelta. Le rate successive sono erogate anticipatamente, a meno che il responsabile della ricerca non comunichi che si siano verificate le condizioni di cui all'art. 8 del presente bando. Coloro che una volta iniziata la ricerca siano incorsi nella dichiarazione di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della borsa sono tenuti a restituire l'importo anticipato e non maturato. La restituzione dell'importo sara' richiesta dal CNR. Art. 10. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza della borsa, l'assegnatario deve trasmettere al CNR una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute. La relazione deve essere corredata di una dichiarazione del Direttore delle ricerche, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale l'assegnatario ha atteso agli studi e ricerche anzidetti. La relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto in riviste a cura del CNR. Art. 11. Ai sensi dell'art. 10, comma uno, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche, per le finalita' di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per le finalita' inerenti alla selezione e alla gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Consiglio nazionale delle ricerche dipartimento del personale reparto II - Concorsi e borse di studio - Piazzale A. Moro n. 7, titolare del trattamento dei dati stessi. Il responsabile del trattamento e' il dirigente del suddetto reparto. Roma, 24 maggio 2000 Il dirigente: Micolitti