IL MINISTRO DELLA SANITA'


                           di concerto con


            IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
                      SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

    Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'art. 4
con  relativo  allegato  E,  concernente  la  delega  al  governo per
l'esecuzione  delle sentenze della Corte di giustizia della Comunita'
europea;
    Visto  il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 concernente
disposizioni   in   materia   di   esercizio   della  professione  di
odontoiatra,  in  attuazione  dell'art. 4 della legge 24 aprile 1998,
n. 128;
    Visto  l'art. 1,  comma  1,  del  richiamato  decreto legislativo
n. 386,  del  1998,  il  quale  prevede  che i laureati in medicina e
chirurgia  immatricolati  al  relativo  corso  di  laurea  a  partire
dall'anno  accademico  dal  1980-1981,  fino  al  1984-1985,  possono
iscriversi all'albo degli odontoiatri previo superamento di una prova
attitudinale;
    Visto,  l'art. 1,  comma  2,  del  richiamato decreto legislativo
n. 386  del  1998,  il  quale  stabilisce  i  contenuti  della  prova
attitudinale;
    Visto,  in particolare, l'art. 1, comma 3, del richiamato decreto
legislativo  n. 386  del  1998,  il quale prevede che con decreto del
Ministro  della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita'
e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica, sentita la Federazione
nazionale  degli  ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, e'
disciplinata l'organizzazione della prova attitudinale;
    Ritenuto  di  dover  procedere  all'organizzazione  della prima e
della seconda prova attitudinale;
    Ritenuto opportuno, a tal fine, di avvalersi della collaborazione
della  Federazione  nazionale  e  degli ordini provinciali dei medici
chirurghi e degli odontaiatri;
    Ritenuto  di  prevedere  che  gli oneri connessi all'espletamento
della prova siano a carico degli interessati;
    Sentita   la   Federazione  nazionale  degli  ordini  dei  medici
chirurghi e degli odontoiatri;
    Sentito  il Consiglio superiore di sanita' che ha espresso parere
favorevole nella seduta del 9 febbraio 2000;

                              Decreta:

                               Art. 1.


                 Domanda e termine di presentazione

    1.  I laureati in medicina e chirurgia, immatricolati al relativo
corso  di laurea presso le universita' italiane negli anni accademici
1980-1981,  1981-1982,  1982-1983,  1983-1984, 1984-1985, in possesso
dell'abilitazione    all'esercizio   professionale,   che   intendono
sostenere  la  prova  attitudinale di cui al comma 2, dell'art. 1 del
decreto  legislativo  13 ottobre 1998, n. 386 ai fini dell'iscrizione
all'albo    degli   odontoiatri,   devono   presentare   domanda   di
partecipazione alla prova all'Ordine provinciale dei medici chirurghi
e degli odontoiatri presso il quale sono iscritti. I predetti medici,
se  iscritti  ad  un corrispondente albo di uno dei paesi dell'Unione
europea,  devono presentare domanda all'Ordine dei medici chirurghi e
degli odontoiatri della provincia di Roma.
    2.   La   domanda,   in  carta  semplice,  deve  essere  prodotta
esclusivamente  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Sulla
busta  contenente  la  domanda,  deve essere specificato: "Domanda di
ammissione  alla  prova  attitudinale per l'iscrizione all'albo degli
odontoiatri".
    3.  Il  termine per la presentazione della domanda e' di sessanta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    4.  La  domanda di ammissione alla prova si considera prodotta in
tempo  utile solo se spedita, entro il termine indicato al comma 3, a
mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di ritorno. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    5.  Sono  esclusi  dalla  prova  attitudinale  coloro che abbiano
spedito la domanda oltre il suindicato termine di scadenza.
    6.  I  candidati,  oltre  alle generalita' (cognome, nome, data e
luogo  di nascita) devono dichiarare sotto la propria responsabilita'
di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.
    7.  La  domanda,  compilata  a  macchina  o  in stampatello, deve
contenere  l'indicazione  della  residenza  nonche'  del  domicilio o
recapito  presso  il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni.
Il  candidato  ha  l'obbligo  di  comunicare  all'Ordine provinciale,
presso il quale ha presentato la domanda, le eventuali variazioni.