IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'art. 4 con relativo allegato E, concernente la delega al governo per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia della Comunita' europea; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 concernente disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'art. 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128; Visto l'art. 1, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 386, del 1998, il quale prevede che i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea a partire dall'anno accademico dal 1980-1981, fino al 1984-1985, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri previo superamento di una prova attitudinale; Visto, l'art. 1, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 386 del 1998, il quale stabilisce i contenuti della prova attitudinale; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 386 del 1998, il quale prevede che con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, e' disciplinata l'organizzazione della prova attitudinale; Ritenuto di dover procedere all'organizzazione della prima e della seconda prova attitudinale; Ritenuto opportuno, a tal fine, di avvalersi della collaborazione della Federazione nazionale e degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontaiatri; Ritenuto di prevedere che gli oneri connessi all'espletamento della prova siano a carico degli interessati; Sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che ha espresso parere favorevole nella seduta del 9 febbraio 2000; Decreta: Art. 1. Domanda e termine di presentazione 1. I laureati in medicina e chirurgia, immatricolati al relativo corso di laurea presso le universita' italiane negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, che intendono sostenere la prova attitudinale di cui al comma 2, dell'art. 1 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 ai fini dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri, devono presentare domanda di partecipazione alla prova all'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri presso il quale sono iscritti. I predetti medici, se iscritti ad un corrispondente albo di uno dei paesi dell'Unione europea, devono presentare domanda all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Roma. 2. La domanda, in carta semplice, deve essere prodotta esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Sulla busta contenente la domanda, deve essere specificato: "Domanda di ammissione alla prova attitudinale per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri". 3. Il termine per la presentazione della domanda e' di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. La domanda di ammissione alla prova si considera prodotta in tempo utile solo se spedita, entro il termine indicato al comma 3, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 5. Sono esclusi dalla prova attitudinale coloro che abbiano spedito la domanda oltre il suindicato termine di scadenza. 6. I candidati, oltre alle generalita' (cognome, nome, data e luogo di nascita) devono dichiarare sotto la propria responsabilita' di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 7. La domanda, compilata a macchina o in stampatello, deve contenere l'indicazione della residenza nonche' del domicilio o recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni. Il candidato ha l'obbligo di comunicare all'Ordine provinciale, presso il quale ha presentato la domanda, le eventuali variazioni.