IL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

    Viste  le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e
31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
    Vista  la  legge  26 febbraio  1974,  n. 45,  sul reclutamento di
ufficiali  di  complemento  della  Guardia  di finanza in servizio di
prima nomina;
    Vista   la   legge  23 dicembre  1999,  n. 489  sul  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2000  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2000-2002;
    Visto  il  regolamento  sul  reclutamento  degli  ufficiali della
Guardia   di  finanza,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26 agosto  1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti
il 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 1o dicembre 1959;
    Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725,
concernenti  le  disposizioni  sul  reclutamento  degli  ufficiali in
servizio permanente della Guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
1964,   n. 237,   sulla   leva   e   sul   reclutamento  obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
    Vista  la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul
servizio di leva;
    Viste  le  leggi  4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390,
recanti le norme sulla documentazione amministrativa;
    Viste  le  leggi 8 gennaio 1979, n. 10, 15 ottobre 1982, n. 757 e
14 febbraio  1990,  n. 28, recanti norme relative all'equipollenza di
talune   lauree   a   quella   di   economia  e  commercio,  ai  fini
dell'ammissione ai pubblici concorsi;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986, n. 958, recante le norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la   "Razionalizzazione   dell'organizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego,  a  norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e
successive modifiche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni concernente il "Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita'  di  svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi";
    Visto   il   decreto   ministeriale   27 ottobre   1994,  recante
"Disposizioni  per  lo  svolgimento  del  corso  allievi ufficiali di
complemento della Guardia di finanza";
    Vista  la  legge  28 dicembre  1995,  n. 549,  che  ha introdotto
modifiche  alla  legge  n. 45/1974,  concernente  il  reclutamento di
allievi ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio
di prima nomina;
    Vista  la  legge  23 dicembre 1996, n. 662 recante modifiche alle
leggi  26 febbraio  1974,  n. 45 e 31 maggio 1975, n. 191 concernenti
norme sul servizio militare di leva;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675 concernente la "Tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali";
    Vista  la  legge  15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo";
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191 concernente "Modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59,  e 15 maggio 1997,
n. 127,   nonche'  norme  in  materia  di  formazione  del  personale
dipendente  e  di  lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica";
    Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza";
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative";
    Visto  il decreto ministeriale 26 giugno 1997, n. 221, registrato
alla Corte dei conti in data 11 luglio 1997, registro n. 2 Finanze al
foglio  n. 176, recante "Regolamento concernente l'individuazione dei
diplomi   di  laurea  il  cui  possesso  costituisce  titolo  per  la
partecipazione  al  concorso  per  il reclutamento degli ufficiali di
complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina";
    Visto  il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, concernente
"Disposizioni  integrative  della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul
trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici";
    Visto   il   decreto  ministeriale  17 maggio  2000,  emanato  in
applicazione  dell'art. 1,  comma  5,  della  legge  20 ottobre 1999,
n. 380  con  cui  e'  stato adottato il Regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;

                              Decreta:

                        Disposizioni generali

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    E'  indetto  un  pubblico  concorso,  per titoli ed esami, per il
reclutamento  di  duecentodieci  sottotenenti  di  complemento  della
Guardia di finanza in servizio di prima nomina.
    Lo svolgimento del concorso comprende:
      a) una prova d'esame (test culturali e intellettivi);
      b) visita medica comprensiva degli esami specialistici;
      c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati.