IL DIRETTORE GENERALE

    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il decreto dirigenziale 29 dicembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  - 4a serie speciale n. 1 del 4 gennaio 2000, con
cui  e'  stato  indetto  un  concorso, per esami, per l'ammissione di
duecentonovantaquattro allievi ufficiali al primo anno del 182o corso
dell'Accademia  militare  di  Modena  -  anno accademico 2000/2001, e
successive  integrazioni,  in  particolare  il  decreto  dirigenziale
26 aprile  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4a serie
speciale - n. 33 del 28 aprile 2000;
    Tenuto  conto  che  nel  precitato decreto dirigenziale 26 aprile
2000   risulta   omessa   l'indicazione   del  numero  massimo  delle
concorrenti  che,  a  mente  dell'articolo  11,  comma  1,  del bando
potrannoconseguire  l'ammissione  alla  prova  orale secondo l'ordine
delle  graduatorie  distinte per Arma/Corpo formate dalla commissione
esaminatrice  al  termine della prova scritta e che all'articolo 5 e'
stato  erroneamente indicato il numero massimo delle concorrenti che,
a  mente  dell'articolo  15,  comma  4, ultimo periodo, del bando del
concorso   medesimo,  potra'  conseguire  l'ammissione  al  tirocinio
secondo  l'ordine delle graduatorie parimenti distinte per Arma/Corpo
formate dalla commissione esaminatrice al termine delle prove orali;
    Ritenuta pertanto l'esigenza di precisare il numero massimo delle
concorrenti  che,  a  mente  dei  succitati  articoli  del  bando  di
concorso, potra' conseguire l'ammissione, rispettivamente, alle prove
orali ed al tirocinio secondo l'ordine delle relative graduatorie;
    Preso   atto   delle  istanze  indirizzate  al  Presidente  della
Repubblica  e  al  Ministro della difesa da talune concorrenti, nelle
quali  viene  rappresentato,  tra l'altro, che il mancato superamento
delle  prove  di  efficienza  fisica dalle medesime sostenute sarebbe
stato  determinato  dalla  tardiva  conoscenza  della tipologia delle
prove   stesse  e  dei  relativi  parametri  di  valutazione  per  il
conseguimento  dell'idoneita', mentre i concorrenti di sesso maschile
ne avrebbero avuto piena conoscenza fin dall'inizio;
    Considerato  che  la pubblicazione delle disposizioni integrative
del bando di concorso contenenti, tra l'altro, l'indicazione di dette
prove  e  dei  relativi  parametri  di  valutazione,  e' avvenuta con
puntuale   tempestivita',   non   appena   sono   stati  approvati  i
provvedimenti    normativi   attuativi   della   legge   delega   per
l'istituzione del servizio militare volontario femminile, per cui non
puo'    imputarsi    all'Amministrazione    della    difesa    alcuna
responsabilita';
    Considerato, peraltro, l'interesse dell'amministrazione a che, in
attuazione di principi di economicita' e di buona amministrazione, la
procedura  concorsuale  sia  portata  comunque a compimento nei tempi
previsti;
    Accertato   che  la  soddisfazione  di  detto  interesse  non  e'
compromessa  dalla  tempestiva  adozione, in via di autotutela, di un
provvedimento  che,  in  applicazione  del  principio della parita' e
delle pari opportunita', consenta alle concorrenti di sesso femminile
che ne abbiano titolo, di sostenere, previa adeguata preparazione, le
prove  di  efficienza fisica previste dall'articolo 2 del gia' citato
decreto dirigenziale 26 aprile 2000;
    Vista  la  direttiva  in  data  5 giugno  2000 del Ministro della
difesa  e  su  concorde avviso dello Stato maggiore della difesa, del
Segretariato   generale   della   difesa   e   dello  Stato  maggiore
dell'Esercito;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                     Prove di efficienza fisica

    1.  I  giudizi  di  non idoneita' alle prove di efficienza fisica
previste  dall'articolo  2  del  decreto dirigenziale 26 aprile 2000,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 33 del
28 aprile  2000,  citato  nelle  premesse, espressi dalla commissione
preposta nei confronti delle concorrenti risultate in posizione utile
nelle  graduatorie  distinte per Arma/Corpo formate dalla commissione
esaminatrice  al  termine  della  prova  di preselezione del concorso
indetto  con  decreto dirigenziale 29 dicembre 1999, parimenti citato
nelle   premesse,   sempreche'  le  concorrenti  medesime  non  siano
risultate  non  idonee  agli  accertamenti sanitari, all'accertamento
psico-attitudinale  ed alla prova scritta di cultura generale, di cui
agli articoli 8, 9 e 10 del bando, sono annullati.
    2.  Pertanto,  le  concorrenti di cui al precedente comma 1, sono
riammesse a sostenere le prove di efficienza fisica previste dal gia'
citato art. 2 del decreto dirigenziale 26 aprile 2000 e dall'allegato
A  al  medesimo  e,  qualora  idonee,  a  sostenere, con le modalita'
indicate  nel  bando  di  concorso e nei limiti numerici indicati nei
successivi  articoli  2  e 3 del presente decreto, le rimanenti prove
concorsuali.  Sono inoltre ammesse a sostenere le prove di efficienza
fisica  le  concorrenti  che,  risultate  in  posizione  utile  nelle
graduatorie  di  cui al precedente comma 1, non si siano presentate a
sostenere le prove medesime per le quali avevano ricevuto la relativa
convocazione.
    3.  Sono  riammesse,  infine,  a sostenere le prove di efficienza
fisica,  qualora  lo  desiderino,  le  concorrenti  che  abbiano gia'
sostenuto  con esito favorevole le prove stesse, conseguendo giudizio
di  idoneita',  che resta in ogni caso confermato. Dette concorrenti,
qualora  si avvalgano della facolta' di sostenere nuovamente le prove
di  efficienza  fisica, dovranno superare tutti gli esercizi previsti
nell'art. 2 del succitato decreto dirigenziale 26 aprile 2000, con le
modalita'  indicate  nel  gia'  richiamato allegato A al medesimo. In
caso  di  risultati migliori di quelli gia' in precedenza conseguiti,
per  gli  esercizi  per  i  quali  e'  prevista  l'attribuzione di un
punteggio  incrementale,  verra' attribuito il corrispondente maggior
punteggio.  In  caso  di  mancato superamento anche di uno solo degli
esercizi  previsti, restera' confermato il gia' acquisito giudizio di
idoneita', con il relativo punteggio incrementale.
    4.  Per  le  concorrenti,  invece,  che dichiarino di non volersi
avvalere  della  facolta'  di ripetere le prove di efficienza fisica,
ovvero  che  non  si presenteranno nel giorno indicato nella relativa
lettera  di  convocazione,  restera'  confermato  il  gia'  acquisito
giudizio di idoneita', con il relativo punteggio.
    5.   Le   concorrenti  che  risulteranno  idonee  alle  prove  di
efficienza  fisica,  agli  accertamenti  sanitari ed all'accertamento
psico-attitudinale, ad eccezione di quelle di cui al precedente comma
3  che  l'hanno  gia' sostenuta, saranno ammesse a sostenere la prova
scritta  di  cultura  generale,  che  avra' luogo presso il Centro di
selezione  e  reclutamento  nazionale dell'Esercito, caserma "Gonzaga
del Vodice", Viale Mezzetti 2, Foligno, in sessione straordinaria, il
giorno  28 luglio  2000,  alle  ore  8,30,  con le modalita' indicate
nell'art. 10 del bando di concorso. Le concorrenti assenti all'inizio
della  prova saranno escluse dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.