IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto dirigenziale 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale n. 1 del 4 gennaio 2000, con cui e' stato indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di duecentonovantaquattro allievi ufficiali al primo anno del 182o corso dell'Accademia militare di Modena - anno accademico 2000/2001, e successive integrazioni, in particolare il decreto dirigenziale 26 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 33 del 28 aprile 2000; Tenuto conto che nel precitato decreto dirigenziale 26 aprile 2000 risulta omessa l'indicazione del numero massimo delle concorrenti che, a mente dell'articolo 11, comma 1, del bando potrannoconseguire l'ammissione alla prova orale secondo l'ordine delle graduatorie distinte per Arma/Corpo formate dalla commissione esaminatrice al termine della prova scritta e che all'articolo 5 e' stato erroneamente indicato il numero massimo delle concorrenti che, a mente dell'articolo 15, comma 4, ultimo periodo, del bando del concorso medesimo, potra' conseguire l'ammissione al tirocinio secondo l'ordine delle graduatorie parimenti distinte per Arma/Corpo formate dalla commissione esaminatrice al termine delle prove orali; Ritenuta pertanto l'esigenza di precisare il numero massimo delle concorrenti che, a mente dei succitati articoli del bando di concorso, potra' conseguire l'ammissione, rispettivamente, alle prove orali ed al tirocinio secondo l'ordine delle relative graduatorie; Preso atto delle istanze indirizzate al Presidente della Repubblica e al Ministro della difesa da talune concorrenti, nelle quali viene rappresentato, tra l'altro, che il mancato superamento delle prove di efficienza fisica dalle medesime sostenute sarebbe stato determinato dalla tardiva conoscenza della tipologia delle prove stesse e dei relativi parametri di valutazione per il conseguimento dell'idoneita', mentre i concorrenti di sesso maschile ne avrebbero avuto piena conoscenza fin dall'inizio; Considerato che la pubblicazione delle disposizioni integrative del bando di concorso contenenti, tra l'altro, l'indicazione di dette prove e dei relativi parametri di valutazione, e' avvenuta con puntuale tempestivita', non appena sono stati approvati i provvedimenti normativi attuativi della legge delega per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, per cui non puo' imputarsi all'Amministrazione della difesa alcuna responsabilita'; Considerato, peraltro, l'interesse dell'amministrazione a che, in attuazione di principi di economicita' e di buona amministrazione, la procedura concorsuale sia portata comunque a compimento nei tempi previsti; Accertato che la soddisfazione di detto interesse non e' compromessa dalla tempestiva adozione, in via di autotutela, di un provvedimento che, in applicazione del principio della parita' e delle pari opportunita', consenta alle concorrenti di sesso femminile che ne abbiano titolo, di sostenere, previa adeguata preparazione, le prove di efficienza fisica previste dall'articolo 2 del gia' citato decreto dirigenziale 26 aprile 2000; Vista la direttiva in data 5 giugno 2000 del Ministro della difesa e su concorde avviso dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa e dello Stato maggiore dell'Esercito; Decreta: Art. 1. Prove di efficienza fisica 1. I giudizi di non idoneita' alle prove di efficienza fisica previste dall'articolo 2 del decreto dirigenziale 26 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 33 del 28 aprile 2000, citato nelle premesse, espressi dalla commissione preposta nei confronti delle concorrenti risultate in posizione utile nelle graduatorie distinte per Arma/Corpo formate dalla commissione esaminatrice al termine della prova di preselezione del concorso indetto con decreto dirigenziale 29 dicembre 1999, parimenti citato nelle premesse, sempreche' le concorrenti medesime non siano risultate non idonee agli accertamenti sanitari, all'accertamento psico-attitudinale ed alla prova scritta di cultura generale, di cui agli articoli 8, 9 e 10 del bando, sono annullati. 2. Pertanto, le concorrenti di cui al precedente comma 1, sono riammesse a sostenere le prove di efficienza fisica previste dal gia' citato art. 2 del decreto dirigenziale 26 aprile 2000 e dall'allegato A al medesimo e, qualora idonee, a sostenere, con le modalita' indicate nel bando di concorso e nei limiti numerici indicati nei successivi articoli 2 e 3 del presente decreto, le rimanenti prove concorsuali. Sono inoltre ammesse a sostenere le prove di efficienza fisica le concorrenti che, risultate in posizione utile nelle graduatorie di cui al precedente comma 1, non si siano presentate a sostenere le prove medesime per le quali avevano ricevuto la relativa convocazione. 3. Sono riammesse, infine, a sostenere le prove di efficienza fisica, qualora lo desiderino, le concorrenti che abbiano gia' sostenuto con esito favorevole le prove stesse, conseguendo giudizio di idoneita', che resta in ogni caso confermato. Dette concorrenti, qualora si avvalgano della facolta' di sostenere nuovamente le prove di efficienza fisica, dovranno superare tutti gli esercizi previsti nell'art. 2 del succitato decreto dirigenziale 26 aprile 2000, con le modalita' indicate nel gia' richiamato allegato A al medesimo. In caso di risultati migliori di quelli gia' in precedenza conseguiti, per gli esercizi per i quali e' prevista l'attribuzione di un punteggio incrementale, verra' attribuito il corrispondente maggior punteggio. In caso di mancato superamento anche di uno solo degli esercizi previsti, restera' confermato il gia' acquisito giudizio di idoneita', con il relativo punteggio incrementale. 4. Per le concorrenti, invece, che dichiarino di non volersi avvalere della facolta' di ripetere le prove di efficienza fisica, ovvero che non si presenteranno nel giorno indicato nella relativa lettera di convocazione, restera' confermato il gia' acquisito giudizio di idoneita', con il relativo punteggio. 5. Le concorrenti che risulteranno idonee alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed all'accertamento psico-attitudinale, ad eccezione di quelle di cui al precedente comma 3 che l'hanno gia' sostenuta, saranno ammesse a sostenere la prova scritta di cultura generale, che avra' luogo presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, caserma "Gonzaga del Vodice", Viale Mezzetti 2, Foligno, in sessione straordinaria, il giorno 28 luglio 2000, alle ore 8,30, con le modalita' indicate nell'art. 10 del bando di concorso. Le concorrenti assenti all'inizio della prova saranno escluse dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.