IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autentiche delle firme e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del corpo della Guardia di finanza, e successive modificazioni; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e successive modificazioni; Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, indicanti gli specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 22 giugno 1990, n. 164, concernente le pari opportunita' tra uomo e donna; Vista la legge 27 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione pubblica, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa, e successive modificazioni; Visto l'art. 3, comma 65 della legge 24 dicembre 1993, n. 527, concernente incentivi per il reclutamento di volontari nelle Forze armate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni, le modalita' di svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante norme sull'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997 concernente l'approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il personale militare dell'amministrazione della difesa; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 177; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente le misure di finanza per la stabilizzazione e lo sviluppo; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni in materia di imposta di bollo; Vista la legge 28 aprile 1999, n. 188; Vista la legge 18 giugno 1999, n. 186 Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 20 ottobre 1999, n. 380; Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2000, emanato in attuazione dell'art. 1, sesto comma, della citata legge n. 380/1999 nel quale, tra l'altro, si stabilisce che il reclutamento nell'esercito di personale femminile nella ferma breve triennale deve essere effettuato, per l'anno 2000, entro il limite dell'aliquota massima del 30% dei posti messi a concorso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2000, che ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 nella parte relativa all'indicazione dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dell'arma dei carabinieri; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000 - emanato in attuazione dell'art. 1, comma 5, della citata legge n. 380/1999, recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare - che prevede tra l'altro la possibilita' di indicare nei bandi di concorso specifici requisiti psico-fisici, in relazione alle esigenze di impiego; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della direzione generale della sanita' militare relativa all'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cul al citato decreto ministeriale 4 aprile 2000; Considerato che, presumibilmente, il numero dei volontari in ferma breve reclutati ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 332/1997 per l'anno 2000 risultera' insufficiente a soddisfare le esigenze organiche della Forza armata esercito e che, pertanto, secondo quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) della citata legge n. 186/1999 occorre procedere ad un reclutamento straordinario di volontari, con ferma di tre anni, ai sensi della legge n. 958/1986 citata in premessa; Tenuto conto che ai sensi dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 24/2000, il reclutamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza e' effettuato su base volontaria secondo le disposizioni vigenti per il personale maschile, salvo quanto disposto dal comma 3 dello stesso art. 2 e quanto previsto per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare del personale femminile; Considerato altresi' che, ai sensi della citata legge n. 958/1986, deve ritenersi prioritaria la copertura di posti con personale militare in servizio; Visti i fogli n. 186/082650 in data 21 marzo 2000 e n. 1612/082650 in data 5 maggio 2000 con i quali lo stato maggiore dell'esercito stabilisce il numero dei volontari con ferma breve triennale da arruolare nell'esercito per l'anno 2000 di cui il 30% da destinare a concorrenti di sesso femminile; Visto l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 26 gennaio 1998 concernente "struttura ordinativa e competenze della direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa"; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso per l'arruolamento nell'anno 2000 di ottocento volontari con ferma di tre anni nell'Esercito italiano di cui una aliquota del 30% (240) riservata ad aspiranti di sesso femminile. 2. Possono partecipare all'arruolamento di cui al comma 1: a) concorrenti di sesso maschile che non abbiano ancora assolto gli obblighi di leva e concorrenti di sesso femminile; b) concorrenti in servizio alle armi nell'Esercito italiano quali militari di leva, volontari in ferma annuale o trattenuti per dodici mesi oltre il servizio di leva obbligatorio. 3. Resta impregiudicata per l'amministrazione della difesa la facolta' di sospendere o rinviare le attivita' connesse all'arruolamento stesso, in ragione di esigenze attualmente ne' valutabili ne' prevedibili. In tal caso il Ministero della difesa provvedera' a darne formale comunicazione agli interessati.