IL RETTORE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato; Visto la legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed in particolare gli artt. 2 e 4 concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta'; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 contenente le declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle Universita'; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente la normativa concorsuale del personale non docente dell'Universita'; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958 recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente i diritti dei portatori di handicap; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni concernente il trattamento dei dati personali; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 concernente lo snellimento dell'attivita' amministrativa; Vista la legge 8 luglio 1998 n. 230 recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di partecipazione a pubblici concorsi e relativi documenti; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decereto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 recante disposizioni in materia di servizi postali; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 448 concernente disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Genova pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1995, serie generale, e le successive modificazioni; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del Comparto Universita' entrato in vigore il 22 maggio 1996; Visto il decreto ministeriale del 21 giugno 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999 relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000, ed in particolare l'art. 5; Vista la nota esplicativa del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1823 del 16 dicembre 1999 relativa alla ripartizione di fondi concernenti il triennio ed agli accreditamenti consolidati e disposti anche per il corrente esercizio; Vista la nota del D.A. in data 8 febbraio 2000, prot. n. 14514 dalla quale risulta che i fondi sopra citati debbano essere finalizzati all'assunzione di due unita' di ottava qualifica, con competenze statistiche - informatiche; Considerato che per la particolare tipologia dei posti assegnati non trova applicazione la riserva di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987; Considerato che per il numero di posti messi a concorso non trova applicazione la riserva di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994; Decreta: Art. 1. Numero dei posti E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di Funzionario Tecnico, ottava qualifica area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria, presso l'Amministrazione Centrale di questo Ateneo. L'Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.