IL RETTORE Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, norme in materia di borse di studio e di dottorato di ricerca nelle universita'; Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari; Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che le universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche' le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati con decreto del Ministro; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, con cui e' stato emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca; Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 "Determinazione dell'importo e dei criteri per l'incremento delle borse concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca" e succ. integrazione del 14 dicembre 1998; Visto il regolamento dei dottorati di ricerca dell'Universita' degli studi dell'Insubria approvato dal senato accademico il 10 aprile 2000; Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione in data 19 maggio 2000; Viste le delibere di consiglio di amministrazione e senato accademico in data 24 maggio 2000 con cui per ciascun corso di dottorato di ricerca sono stati determinati il numero di posti messi a concorso, il numero di posti coperti da borsa di studio e l'ammontare dei contributi per la frequenza e l'accesso ai corsi; Decreta: Art. 1. Istituzione E' istituito presso l'Universita' degli studi dell'Insubria il XVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca. Per l'ammissione ai corsi dei dottorati sono indetti pubblici concorsi per esami. Per ciascun dottorato viene indicata la durata, i posti messi a concorso e il numero delle borse disponibili. DOTTORATI XVI CICLO SEDE AMMINISTRATIVA UNIVERSITA' DELL'INSUBRIA ===================================================================== Titolo | Sedi consorziate |Durata (anni)|Posti|Borsa ===================================================================== Analisi, protezione e| | | | gestione delle | | | | biodiversità | | 3 | 4 | 2 --------------------------------------------------------------------- Biologia | | | | evoluzionistica e | | | | dello sviluppo | | 3 | 4 | 2 --------------------------------------------------------------------- Chirurgia e | | | | biotecnologie | | | | chirurgiche | | 3 | 4 | 2 --------------------------------------------------------------------- |Grenoble 2 (Irep-D) | | | |Univ. Pierre Mendes | | | |France; Universitat | | | |de Barcelona; | | | |University of Sussex;| | | |Universidad autono-ma| | | |de Madrid; Université| | | |des Sciences Sociales| | | |de Toulouse (Lerep); | | | Economia della |Copenaghen Business | | | produzione e dello |School; Université de| | | sviluppo |Neuchatel (Irer) | 3 | 4 | 2 --------------------------------------------------------------------- Fisica | | 3 | 4 | 2 --------------------------------------------------------------------- Immunopatologia |Torino, Genova | 4 | 4 | 2 --------------------------------------------------------------------- Patologie | | | | degenerative | | | | congenite ed | | | | acquisite | | 3 | 4 | 2 --------------------------------------------------------------------- |Piemonte orientale | | | Scienze chimiche |(Alessandria) | 3 | 4 | 2 --------------------------------------------------------------------- Storia e dottrina | | | | delle istituzioni | | 3 | 4 | 2 Per le sedi consorziate e' in corso di stipula la convenzione. Art. 2. Requisiti di ammissione Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente articolo, senza limitazioni di' eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso di diploma di laurea coerente con il dottorato o di titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente dichiarato dal collegio dei docenti equipollente alla laurea o coerente con il dottorato. I candidati in possesso di titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea dovranno, ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere, fare espressa richiesta di equipollenza nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola. Tali documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalla rappresentanza diplomatica italiana all'estero competente secondo le norme in vigore in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. E' consentita l'ammissione al concorso di selezione sotto condizione ai laureandi, purche' conseguano il titolo entro la data di svolgimento della prova concorsuale. Art. 3. Domande di ammissione Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato A), devono essere indirizzate al rettore dell'Universita' degli studi dell'Insubria e presentate o inviate all'ufficio dottorati di ricerca, via Ravasi 2, 21100 Varese, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine predetto. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante la spedizione. Nella domanda, da redigere in lingua italiana, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilita': a) il cognome, il nome (cognome da nubile per le donne coniugate), la data e il luogo di nascita; b) la residenza c) la cittadinanza; d) l'esatta denominazione del dottorato di ricerca al cui concorso intende partecipare; e) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; f) la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita' straniera; g) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti; h) le lingue straniere conosciute; i) quale sia la propria posizione in relazione all'assolvimento dell'obbligo di leva; j) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in caso contrario, di impegnarsi a collocarsi in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del corso di dottorato; k) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio per un corso di dottorato; l) di essere/non essere titolare di un assegno di ricerca; m) di avere preso visione del bando di concorso; n) il recapito eletto ai fini del concorso (specificando anche c.a.p. e numero telefonico) con espressa menzione dell'impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni; La domanda dovra' inoltre contenere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996. In applicazione a tale legge si informa che l'Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tali dati saranno trattati solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso ed all'eventuale stipula e gestione del rapporto con l'Universita'. Art. 4. Esclusioni Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati: a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine stabilito dal presente bando; b) la cui domanda sia priva della firma del candidato; c) la cui domanda sia priva della esatta denominazione del concorso cui il/la candidato/a intende partecipare. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sara' data comunicazione dell'esclusione dal concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino all'approvazione delle graduatorie, l'esclusione dai concorsi per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il rettore con decreto motivato dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso. Parimenti sara' disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al concorso. A tale proposito si ricorda che costituisce reato fornire dichiarazioni mendaci, porre in essere atti viziati da falsita' ideologiche e/o materiali, nonche' utilizzare atti affetti da tali falsita'. Tali condotte integrano le fattispecie penali previste dagli articoli 482, 485, 489, 495, 496 del codice penale. Inoltre le posizioni acquisite utilizzando i predetti atti o dichiarazioni false o mendaci saranno poste nel nulla con efficacia retroattiva alla presentazione dell'istanza; Art. 5. Commissione giudicatrice La commissione incaricata delle valutazioni comparative dei candidati e' nominata dal rettore ed e' composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo (dei quali almeno due professori di prima o di seconda fascia), cui possono essere aggiunti, su proposta del collegio dei docenti di ciascun dottorato, non piu' di due esperti, anche stranieri, esterni all'Universita', scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca di alta qualificazione. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalita' di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi. Art.6. Prove d'esame L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta ed una orale, intese ad accertare le capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. E' compresa nella prova orale una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato, comprendenti comunque la lingua inglese. Al candidato deve essere comunicato l'esito della prova scritta prima di sostenere quella orale. Il giorno della prova scritta viene fissata la data della prova orale. Questa puo' essere stabilita per lo stesso giorno, se tutti i candidati acconsentono, o, in caso contrario, entro e non oltre trenta giorni dalla prova scritta. In relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuisce a ogni candidato fino ad un massimo 60 punti per ciascuna delle due prove. In caso di differente valutazione da parte dei commissari, ognuno di essi attribuisce al candidato, per ciascuna prova, fino ad un massimo di 20, 15 o 10 punti a seconda che la commissione sia formata da tre, quattro o cinque componenti. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60. La prova orale e' pubblica e si intende superata se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 40/60. Al termine delle prove d'esame, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle due prove. La graduatoria generale e' approvata dal rettore ed esposta all'albo rettorale. I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati tra gli ammessi al corso, decadono qualora non esprimano la loro accettazione per iscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. In tal caso subentra il candidato che, in base alla graduatoria, risulta essere il primo dei non ammessi. Le commissioni devono concludere i propri lavori entro sessanta giorni dalla data del decreto di nomina. Art. 7. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero di posti messi a concorso per dottorato. In caso di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. I candidati ammessi, dovranno presentare all'Universita' dell'Insubria entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, domanda di iscrizione su carta legale, o resa legale, corredata dai seguenti documenti: a) una fotocopia fronte e retro del documento di identita', debitamente firmato, in carta libera; b) autocertificazione di cittadinanza; e) una fotocopia fronte e retro del tesserino, rilasciato dal Ministero delle finanze, riportante il codice fiscale; d) il diploma - documento originale - di scuola secondaria superiore ovvero, per i cittadini stranieri, il diploma che ha consentito la loro ammissione all'Universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle universita' italiane; e) il certificato di laurea con la relativa votazione; f) la dichiarazione (in carta libera) di non essere iscritti ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento o, in caso contrario, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza; g) la dichiarazione di non aver fruito in precedenza di altre borse di studio o di dottorato; h) ricevuta di versamento della contribuzione, per coloro che non si sono collocati in posizione utile per godere di una borsa di studio; i) dichiarazione del reddito complessivo familiare relativo al 1999 per coloro che non si sono collocati in posizione utile per godere di una borsa di studio. La mancata presentazione della domanda entro i termini sopra esposti comporta la decadenza dal diritto di frequenza ai corsi di dottorato. I cittadini stranieri devono inoltre dichiarare di possedere il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza. Art. 8. Frequenza ai corsi Il dottorando e' tenuto a seguire con regolarita' le attivita' previste per il suo curriculum formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai programmi di studio e allo svolgimento delle attivita' di ricerca assegnate. La sospensione degli obblighi di frequenza del dottorato, fino ad un massimo di un anno, e' consentita in caso di servizio militare di leva, o servizio civile sostitutivo, di grave e documentata malattia, in caso di maternita' nei limiti della normativa prevista per i dipendenti pubblici o per particolari situazioni familiari. La sospensione interrompe il godimento della borsa di studio, con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualita' di borsa non possano eccedere la durata del ciclo di dottorato. La sospensione e' accordata con provvedimento del rettore su documentata domanda fatta pervenire dall'interessato al coordinatore del corso. Il collegio dei docenti puo' proporre al rettore, con delibera motivata, che un dottorando sia temporaneamente sospeso dal corso, o che ne venga escluso, con conseguente perdita parziale o totale dell'eventuale borsa di studio in godimento, in caso di: a) giudizio negativo da parte del collegio dei docenti in sede di verifica annuale dell'attivita' svolta; b) assenze ingiustificate superiori a due mesi; Ai dottorandi si applicano, in quanto compatibili, le condizioni per il godimento dei servizi universitari previste per gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Universita'. Ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della legge n. 210/1998, ai dottorandi puo' essere affidata, con il loro consenso, una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere la loro attivita' di formazione alla ricerca. L'eventuale attivita' didattica e' da intendersi senza oneri per il bilancio dello Stato e dell'Universita' e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'. L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non e' compatibile con la contemporanea iscrizione a scuole di specializzazione o perfezionamento o ad altri corsi di dottorato. L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca e' compatibile con la fruizione di borse di studio per attivita' di ricerca tranne per quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 398/1989. L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca e' compatibile con la fruizione di una borsa di studio per il perfezionamento all'estero tranne per quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 398/1989 e a con-dizione che il periodo formativo all'estero persegua temi scientifici che rientrino nel curriculum formativo stabilito dal collegio dei docenti, che a tal fine deve esprimersi. Art. 9. Borse di studio Ciascun dottorato e' dotato di borse di studio per la frequenza ai corsi che sono conferite ai dottorandi collocati ai primi posti delle relative graduatorie e fino a concorrenza con il numero di borse disponibili. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997. Per i periodi di studio all'estero l'importo della borsa e' aumentato del 50%. Il periodo di studio all'estero non puo' essere superiore a meta' della durata del dottorato. Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 476 del 13 agosto 1984, l'importo della borsa e' esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. Art. 10. Contributi per l'accesso e la frequenza Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e' determinato secondo il reddito complessivo conseguito nel 1999 dal nucleo familiare cui appartiene lo studente secondo le seguenti fasce di reddito: ===================================================================== Reddito complessivo familiare |Ammontare del contributo ===================================================================== Sino a L. 15 milioni |L. 0 Da oltre L. 15 milioni fino a L. 70 milioni |L. 100.000 Da oltre L. 70 milioni sino a L. 130 milioni|L. 250.000 Redditi superiori a L. 130 milioni |L. 500.000 Sono esonerati dal contributo per l'accesso e la frequenza al corso i dottorandi assegnatari di borse di studio. Per quanto non disposto specificamente dai punti precedenti del presente bando, l'Universita' degli studi dell'Insubria si attiene alla normativa in vigore, cosi' come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 387/1997, dalla legge n. 210/1998 e dal regolamento di applicazione della legge n. 210/1998 e al regolamento dei dottorati di ricerca dell'Universita' degli studi dell'Insubria. Varese, 12 luglio 2000 Il rettore: Dionigi