IL RETTORE

    Vista  la legge 13 agosto 1984, n. 476, norme in materia di borse
di studio e di dottorato di ricerca nelle universita';
    Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
30 aprile  1997,  uniformita'  di  trattamento sul diritto agli studi
universitari;
    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le  universita',  con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei  corsi  di  dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del  titolo,  gli  obiettivi  formativi  ed  il relativo programma di
studi,  la  durata,  il  contributo  per l'accesso e la frequenza, le
modalita'  di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche'
le  convenzioni  con  soggetti  pubblici e privati, in conformita' ai
criteri  generali  e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
    Visto  il  decreto  ministeriale 30 aprile 1999, con cui e' stato
emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca;
    Visto  il  decreto ministeriale 11 settembre 1998 "Determinazione
dell'importo  e dei criteri per l'incremento delle borse concesse per
la  frequenza dei corsi di dottorato di ricerca" e succ. integrazione
del 14 dicembre 1998;
    Visto  il  regolamento  dei dottorati di ricerca dell'Universita'
degli   studi   dell'Insubria  approvato  dal  senato  accademico  il
10 aprile 2000;
    Visto  il  parere  espresso  dal  nucleo  di  valutazione in data
19 maggio 2000;
    Viste  le  delibere  di  consiglio  di  amministrazione  e senato
accademico  in  data  24 maggio  2000  con  cui  per ciascun corso di
dottorato  di ricerca sono stati determinati il numero di posti messi
a  concorso,  il  numero  di  posti  coperti  da  borsa  di  studio e
l'ammontare dei contributi per la frequenza e l'accesso ai corsi;

                              Decreta:


                               Art. 1.


                             Istituzione

    E'  istituito  presso  l'Universita' degli studi dell'Insubria il
XVI  ciclo  dei  corsi  di  dottorato di ricerca. Per l'ammissione ai
corsi  dei  dottorati  sono  indetti pubblici concorsi per esami. Per
ciascun  dottorato viene indicata la durata, i posti messi a concorso
e il numero delle borse disponibili.

  DOTTORATI XVI CICLO SEDE AMMINISTRATIVA UNIVERSITA' DELL'INSUBRIA

=====================================================================
       Titolo        |  Sedi consorziate   |Durata (anni)|Posti|Borsa
=====================================================================
Analisi, protezione e|                     |             |     |
gestione delle       |                     |             |     |
biodiversità         |                     |      3      |  4  |  2
---------------------------------------------------------------------
Biologia             |                     |             |     |
evoluzionistica e    |                     |             |     |
dello sviluppo       |                     |      3      |  4  |  2
---------------------------------------------------------------------
Chirurgia e          |                     |             |     |
biotecnologie        |                     |             |     |
chirurgiche          |                     |      3      |  4  |  2
---------------------------------------------------------------------
                     |Grenoble 2 (Irep-D)  |             |     |
                     |Univ. Pierre Mendes  |             |     |
                     |France; Universitat  |             |     |
                     |de Barcelona;        |             |     |
                     |University of Sussex;|             |     |
                     |Universidad autono-ma|             |     |
                     |de Madrid; Université|             |     |
                     |des Sciences Sociales|             |     |
                     |de Toulouse (Lerep); |             |     |
Economia della       |Copenaghen Business  |             |     |
produzione e dello   |School; Université de|             |     |
sviluppo             |Neuchatel (Irer)     |      3      |  4  |  2
---------------------------------------------------------------------
Fisica               |                     |      3      |  4  |  2
---------------------------------------------------------------------
Immunopatologia      |Torino, Genova       |      4      |  4  |  2
---------------------------------------------------------------------
Patologie            |                     |             |     |
degenerative         |                     |             |     |
congenite ed         |                     |             |     |
acquisite            |                     |      3      |  4  |  2
---------------------------------------------------------------------
                     |Piemonte orientale   |             |     |
Scienze chimiche     |(Alessandria)        |      3      |  4  |  2
---------------------------------------------------------------------
Storia e dottrina    |                     |             |     |
delle istituzioni    |                     |      3      |  4  |  2

    Per le sedi consorziate e' in corso di stipula la convenzione.

                               Art. 2.


                       Requisiti di ammissione

    Possono  accedere  ai  corsi  di  dottorato  di ricerca di cui al
precedente  articolo,  senza  limitazioni  di'  eta'  e cittadinanza,
coloro  che  siano  in  possesso di diploma di laurea coerente con il
dottorato    o    di   titolo   accademico   conseguito   all'estero,
preventivamente dichiarato dal collegio dei docenti equipollente alla
laurea o coerente con il dottorato.
    I  candidati  in  possesso  di  titolo  che  non  sia  gia' stato
dichiarato equipollente alla laurea dovranno, ai fini dell'ammissione
al  dottorato  al quale intendono concorrere, fare espressa richiesta
di  equipollenza  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e
corredare  la  domanda  stessa  dei  documenti  utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola. Tali
documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalla rappresentanza
diplomatica italiana all'estero competente secondo le norme in vigore
in  materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea
delle universita' italiane.
    E'   consentita  l'ammissione  al  concorso  di  selezione  sotto
condizione  ai  laureandi, purche' conseguano il titolo entro la data
di svolgimento della prova concorsuale.

                               Art. 3.


                        Domande di ammissione

    Le  domande  di  partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice  secondo  lo schema allegato al presente bando (Allegato A),
devono  essere  indirizzate  al  rettore dell'Universita' degli studi
dell'Insubria   e  presentate  o  inviate  all'ufficio  dottorati  di
ricerca, via Ravasi 2, 21100 Varese, entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
    Si  considerano  presentate  in  tempo utile le domande spedite a
mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  entro  il  termine
predetto. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante la spedizione.
    Nella  domanda, da redigere in lingua italiana, il candidato deve
dichiarare sotto la propria responsabilita':
      a) il  cognome,  il  nome  (cognome  da  nubile  per  le  donne
coniugate), la data e il luogo di nascita;
      b) la residenza
      c) la cittadinanza;
      d) l'esatta  denominazione  del  dottorato  di  ricerca  al cui
concorso intende partecipare;
      e) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
      f) la  laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso
cui  e'  stata  conseguita,  ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una universita' straniera;
      g) di  impegnarsi  a  frequentare  a  tempo  pieno  il corso di
dottorato  secondo  le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
      h) le lingue straniere conosciute;
      i) quale sia la propria posizione in relazione all'assolvimento
dell'obbligo di leva;
      j) di  non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in
caso  contrario,  di  impegnarsi  a  collocarsi  in aspettativa senza
assegni per il periodo di durata del corso di dottorato;
      k) di  avere/non  avere  gia'  usufruito in precedenza di altra
borsa di studio per un corso di dottorato;
      l) di essere/non essere titolare di un assegno di ricerca;
      m) di avere preso visione del bando di concorso;
      n) il  recapito eletto ai fini del concorso (specificando anche
c.a.p.  e  numero  telefonico)  con  espressa menzione dell'impegno a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni;
    La  domanda  dovra'  inoltre contenere il consenso al trattamento
dei  dati personali ai sensi della legge n. 675/1996. In applicazione
a  tale legge si informa che l'Universita' si impegna a rispettare il
carattere  riservato  delle  informazioni fornite dal candidato. Tali
dati saranno trattati solo per le finalita' connesse e strumentali al
concorso  ed  all'eventuale  stipula  e  gestione  del  rapporto  con
l'Universita'.

                               Art. 4.


                             Esclusioni

    Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
      a) la  cui  domanda  sia  stata  presentata  oltre  il  termine
stabilito dal presente bando;
      b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
      c) la  cui  domanda  sia  priva  della esatta denominazione del
concorso cui il/la candidato/a intende partecipare.
    Ai  candidati  la  cui domanda sia stata dichiarata inammissibile
sara'   data  comunicazione  dell'esclusione  dal  concorso  mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
    L'amministrazione   puo'   disporre   in   ogni   momento,   fino
all'approvazione  delle  graduatorie,  l'esclusione  dai concorsi per
difetto dei requisiti prescritti.
    Qualora  i  motivi  che  determinano  l'esclusione  ai  sensi del
presente  articolo  siano accertati dopo l'espletamento del concorso,
il  rettore con decreto motivato dispone la decadenza da ogni diritto
conseguente alla partecipazione al concorso.
    Parimenti  sara'  disposta  la  decadenza  dei  candidati  di cui
risulti  non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda
di  partecipazione  al  concorso.  A  tale  proposito  si ricorda che
costituisce reato fornire dichiarazioni mendaci, porre in essere atti
viziati  da  falsita'  ideologiche  e/o materiali, nonche' utilizzare
atti affetti da tali falsita'. Tali condotte integrano le fattispecie
penali  previste  dagli  articoli 482,  485, 489, 495, 496 del codice
penale.  Inoltre le posizioni acquisite utilizzando i predetti atti o
dichiarazioni  false  o mendaci saranno poste nel nulla con efficacia
retroattiva alla presentazione dell'istanza;

                               Art. 5.


                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  incaricata  delle  valutazioni  comparative  dei
candidati e' nominata dal rettore ed e' composta da tre membri scelti
tra  professori e ricercatori universitari di ruolo (dei quali almeno
due  professori  di  prima  o  di seconda fascia), cui possono essere
aggiunti,  su proposta del collegio dei docenti di ciascun dottorato,
non  piu'  di  due esperti, anche stranieri, esterni all'Universita',
scelti  nell'ambito  degli enti e delle strutture pubbliche e private
di ricerca di alta qualificazione.
    Nel   caso  di  dottorati  istituiti  a  seguito  di  accordi  di
cooperazione  interuniversitaria  internazionale, la commissione e le
modalita'  di  ammissione sono definite secondo quanto previsto negli
accordi stessi.

                               Art.6.


                            Prove d'esame

    L'esame  di  ammissione consiste in due prove, una scritta ed una
orale, intese ad accertare le capacita' e le attitudini del candidato
alla  ricerca scientifica. E' compresa nella prova orale una verifica
della   conoscenza  della  o  delle  lingue  straniere  indicate  dal
candidato, comprendenti comunque la lingua inglese.
    Al  candidato  deve essere comunicato l'esito della prova scritta
prima  di sostenere quella orale. Il giorno della prova scritta viene
fissata  la  data della prova orale. Questa puo' essere stabilita per
lo  stesso  giorno,  se  tutti  i  candidati acconsentono, o, in caso
contrario, entro e non oltre trenta giorni dalla prova scritta.
    In  relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuisce
a  ogni  candidato fino ad un massimo 60 punti per ciascuna delle due
prove.  In  caso  di  differente valutazione da parte dei commissari,
ognuno  di essi attribuisce al candidato, per ciascuna prova, fino ad
un  massimo  di  20,  15  o 10 punti a seconda che la commissione sia
formata  da  tre,  quattro o cinque componenti. E' ammesso alla prova
orale  il  candidato  che  abbia  conseguito  nella  prova scritta un
punteggio  non  inferiore  a  40/60.  La prova orale e' pubblica e si
intende superata se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a
40/60.  Al  termine  delle  prove  d'esame, la commissione compila la
graduatoria  generale  di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati nelle due prove.
    La  graduatoria  generale  e'  approvata  dal  rettore ed esposta
all'albo rettorale.
    I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati
tra  gli  ammessi  al  corso,  decadono qualora non esprimano la loro
accettazione  per iscritto, entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'esito  del  concorso.  In tal caso subentra il candidato che, in
base alla graduatoria, risulta essere il primo dei non ammessi.
    Le  commissioni  devono concludere i propri lavori entro sessanta
giorni dalla data del decreto di nomina.

                               Art. 7.


                         Ammissione ai corsi

    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  di  posti  messi a
concorso  per  dottorato.  In  caso di eventuali rinunce degli aventi
diritto   prima  dell'inizio  del  corso,  subentreranno  altrettanti
candidati  secondo  l'ordine  della  graduatoria.  In  caso  di utile
collocamento  in  piu'  graduatorie,  il  candidato dovra' esercitare
opzione per un solo corso di dottorato.
    I   candidati   ammessi,   dovranno   presentare  all'Universita'
dell'Insubria  entro  il  termine  perentorio di giorni quindici, che
decorrono  dal  giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il
relativo  invito,  domanda  di  iscrizione  su  carta  legale, o resa
legale, corredata dai seguenti documenti:
      a) una  fotocopia  fronte  e  retro del documento di identita',
debitamente firmato, in carta libera;
      b) autocertificazione di cittadinanza;
      e) una  fotocopia  fronte e retro del tesserino, rilasciato dal
Ministero delle finanze, riportante il codice fiscale;
      d) il  diploma  -  documento  originale  - di scuola secondaria
superiore  ovvero,  per  i  cittadini  stranieri,  il  diploma che ha
consentito la loro ammissione all'Universita', debitamente tradotto e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti  in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di
laurea nelle universita' italiane;
      e) il certificato di laurea con la relativa votazione;
      f)   la  dichiarazione (in carta libera) di non essere iscritti
ad  una  scuola  di  specializzazione ovvero di perfezionamento o, in
caso contrario, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
      g) la  dichiarazione  di non aver fruito in precedenza di altre
borse di studio o di dottorato;
      h) ricevuta  di  versamento della contribuzione, per coloro che
non  si  sono collocati in posizione utile per godere di una borsa di
studio;
      i) dichiarazione  del reddito complessivo familiare relativo al
1999  per  coloro  che  non  si sono collocati in posizione utile per
godere di una borsa di studio.
    La  mancata  presentazione  della  domanda  entro i termini sopra
esposti  comporta  la  decadenza dal diritto di frequenza ai corsi di
dottorato.
    I  cittadini  stranieri devono inoltre dichiarare di possedere il
godimento  dei  diritti  civili  e  politici  anche  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza.

                               Art. 8.


                         Frequenza ai corsi

    Il  dottorando  e'  tenuto a seguire con regolarita' le attivita'
previste  per  il  suo  curriculum  formativo e a dedicarsi con pieno
impegno  ai programmi di studio e allo svolgimento delle attivita' di
ricerca  assegnate.  La  sospensione  degli obblighi di frequenza del
dottorato,  fino  ad  un massimo di un anno, e' consentita in caso di
servizio  militare di leva, o servizio civile sostitutivo, di grave e
documentata   malattia,  in  caso  di  maternita'  nei  limiti  della
normativa  prevista  per  i  dipendenti  pubblici  o  per particolari
situazioni  familiari.  La  sospensione interrompe il godimento della
borsa   di   studio,  con  successivo  recupero  alla  ripresa  della
frequenza,  fermo  restando  che  le  annualita' di borsa non possano
eccedere  la  durata  del  ciclo  di  dottorato.  La  sospensione  e'
accordata  con provvedimento del rettore su documentata domanda fatta
pervenire dall'interessato al coordinatore del corso.
    Il  collegio  dei  docenti puo' proporre al rettore, con delibera
motivata,  che un dottorando sia temporaneamente sospeso dal corso, o
che  ne  venga  escluso,  con  conseguente  perdita parziale o totale
dell'eventuale borsa di studio in godimento, in caso di:
      a) giudizio  negativo da parte del collegio dei docenti in sede
di verifica annuale dell'attivita' svolta;
      b) assenze ingiustificate superiori a due mesi;
    Ai  dottorandi si applicano, in quanto compatibili, le condizioni
per  il  godimento dei servizi universitari previste per gli studenti
iscritti ai corsi di studio dell'Universita'.
    Ai  sensi  del  comma  8  dell'art. 4 della legge n. 210/1998, ai
dottorandi  puo'  essere affidata, con il loro consenso, una limitata
attivita'  didattica  sussidiaria  o integrativa che non deve in ogni
caso compromettere la loro attivita' di formazione alla ricerca.
    L'eventuale  attivita' didattica e' da intendersi senza oneri per
il  bilancio dello Stato e dell'Universita' e non da' luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'.
    L'iscrizione  a  corsi di dottorato di ricerca non e' compatibile
con  la  contemporanea  iscrizione  a  scuole  di  specializzazione o
perfezionamento  o  ad altri corsi di dottorato. L'iscrizione a corsi
di  dottorato  di ricerca e' compatibile con la fruizione di borse di
studio   per   attivita'   di  ricerca  tranne  per  quanto  previsto
dall'art. 6   della   legge  n. 398/1989.  L'iscrizione  a  corsi  di
dottorato  di ricerca e' compatibile con la fruizione di una borsa di
studio  per  il perfezionamento all'estero tranne per quanto previsto
dall'art. 6  della  legge  n. 398/1989 e a con-dizione che il periodo
formativo  all'estero  persegua  temi  scientifici  che rientrino nel
curriculum  formativo  stabilito  dal collegio dei docenti, che a tal
fine deve esprimersi.

                               Art. 9.


                           Borse di studio

    Ciascun  dottorato  e' dotato di borse di studio per la frequenza
ai  corsi  che  sono conferite ai dottorandi collocati ai primi posti
delle  relative  graduatorie  e  fino  a concorrenza con il numero di
borse disponibili.
    A  parita'  di  merito  prevale  la  valutazione della situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
    Per  i  periodi  di  studio  all'estero  l'importo della borsa e'
aumentato  del  50%.  Il periodo di studio all'estero non puo' essere
superiore a meta' della durata del dottorato.
    Ai  sensi  dell'art. 4  della  legge  n. 476  del 13 agosto 1984,
l'importo  della borsa e' esente dall'imposta locale sui redditi e da
quella sul reddito delle persone fisiche.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato  anche  per  un  solo anno non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.

                              Art. 10.


               Contributi per l'accesso e la frequenza

    Il  contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
di  ricerca  e' determinato secondo il reddito complessivo conseguito
nel  1999  dal nucleo familiare cui appartiene lo studente secondo le
seguenti fasce di reddito:

=====================================================================
       Reddito complessivo familiare        |Ammontare del contributo
=====================================================================
Sino a L. 15 milioni                        |L. 0
Da oltre L. 15 milioni fino a L. 70 milioni |L. 100.000
Da oltre L. 70 milioni sino a L. 130 milioni|L. 250.000
Redditi superiori a L. 130 milioni          |L. 500.000

    Sono  esonerati  dal  contributo  per l'accesso e la frequenza al
corso i dottorandi assegnatari di borse di studio.
    Per  quanto  non disposto specificamente dai punti precedenti del
presente  bando,  l'Universita'  degli studi dell'Insubria si attiene
alla  normativa  in  vigore,  cosi'  come modificata ed integrata dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 387/1997, dalla legge
n. 210/1998 e dal regolamento di applicazione della legge n. 210/1998
e  al  regolamento  dei  dottorati  di ricerca dell'Universita' degli
studi dell'Insubria.
      Varese, 12 luglio 2000
Il rettore: Dionigi