IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista  la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  18 dicembre  1952,  n. 2386,  concernente,  tra
l'altro,  il  riordinamento  dei  ruoli  della  Marina  e  successive
modificazioni;
    Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 626, concernente, tra l'altro,
il riordinamento dei ruoli speciali della Marina;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
unificazione  e  riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e  di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  d'altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi  per  la nomina ad
ufficiale della Marina;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
    Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53, concernente, tra l'altro,
modifiche   sullo   stato   giuridico  e  sull'avanzamento  dei  vice
brigadieri,   dei   graduati  e  militari  di  truppa  dell'Arma  dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, recante
norma  in  materia  di  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento  recante disposizioni d'attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi,  dei  concorsi  unici e delle altre forme
d'assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento  degli ufficiali, in particolare gli articoli 5, 7 e
58, comma 15;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Vista  la  legge  18 febbraio  1999, n. 28, recante, tra l'altro,
disposizioni in materia tributaria;
    Visto  il  decreto  interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
fra l'altro, i titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento
dei  concorsi  e  delle  prove di esame per la nomina ad ufficiale in
servizio   permanente  effettivo  dei  ruoli  speciali  della  Marina
militare,   emanato   in   applicazione  dell'art. 3,  comma  2,  del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive
modificazioni;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza;
    Visti  i  decreti  ministeriali 9 febbraio 2000 e 14 luglio 2000,
concernenti  la definizione dei Corpi della Marina militare nei quali
avverra'  nell'anno  2000  il  reclutamento  di personale femminile e
delle  rispettive aliquote percentuali massime di detto personale che
potra' essere immesso nei ruoli normali e speciali di ciascun Corpo;
    Ravvisata  la  necessita',  per soddisfare l'esigenza della Forza
armata di disporre di ufficiali odontoiatri e psicologi, di indire un
concorso  straordinario,  per titoli ed esami, per il reclutamento di
guardiamarina  in  servizio  permanente  nel ruolo speciale del Corpo
sanitario della Marina;
    Considerato  che,  per  esigenze  didattiche  ed addestrative, il
corso  applicativo  che  i  vincitori  del  concorso  sono  tenuti  a
frequentare   dopo   la   nomina  deve  aver  inizio  entro  il  mese
di settembre  2000,  per  cui  e'  necessario che le varie fasi della
procedura  concorsuale  avviata con il presente decreto si concludano
in  tempo  utile,  nel  rispetto,  comunque, dei termini di preavviso
previsti dalla normativa vigente a favore dei concorrenti;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art. 1,  comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale   della   sanita'   militare   emanata   per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000;
    Vista  la  direttiva  in  data  19 aprile  2000  della  Direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  per  l'anno  2000 un concorso straordinario, per
titoli  ed  esami, per la nomina di quattro guardiamarina in servizio
permanente  effettivo  del  ruolo  speciale nel Corpo sanitario della
Marina, cosi' ripartiti:
      due, per laureati in odontoiatria;
      due, per laureati in psicologia.
    Qualora  i  posti  previsti  per  i  laureati in odontoiatria non
venissero  ricoperti  in  tutto  o  in  parte  per  insufficienza  di
concorrenti  idonei,  i  medesimi potranno essere portati in aumento,
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, a quelli per i
laureati in psicologia, e viceversa.
    2. Al  concorso di cui al precedente comma 1, possono partecipare
concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile.
    3.  Al  concorso di cui al precedente comma 1 il numero dei posti
potra'  subire  modificazioni,  fino  alla data di approvazione delle
relative  graduatorie  di merito, qualora fosse necessario soddisfare
esigenze della Forza armata.