IL RETTORE

    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista  la  legge  2 dicembre  1991,  n. 390,  recante  "Norme sul
diritto agli studi universitari";
    Visto  l'art. 17 della predetta legge che prevede l'erogazione di
borse    di    studio    finalizzate    all'incentivazione   e   alla
razionalizzazione della frequenza universitaria;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997, in particolare l'art. 1, comma 4;
    Visto il decreto ministeriale n. 509 del 29 maggio 1997;
    Visto il decreto ministeriale n. 189 del 6 giugno 1997;
    Vista  la delibera del senato accademico del 4 luglio 2000 con la
quale  e'  stata  approvata  l'attribuzione  di  settantadue borse di
studio  e  la  relativa ripartizione tra le facolta' istituite presso
questo Ateneo;
    Vista  la  delibera del consiglio di amministrazione del 6 luglio
2000  che,  tra  l'altro, determina lo stanziamento di L. 432.000.000
per il finanziamento di dette borse;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  Per  l'anno  accademico 2000-2001, in attuazione dell'art. 17
della legge n. 390/1991, e' indetto un concorso per l'attribuzione di
settantadue  borse  di studio finalizzate alla incentivazione ed alla
razionalizzazione della frequenza universitaria.
    2.  L'importo  massimo  della  borsa  di  studio  e'  fissato  in
L. 6.000.000  per  gli  studenti  fuori sede, in L. 3.000.000 per gli
studenti  in  sede  e tale rimarra', in caso di conferme delle borse,
per tutti gli anni successivi.
    3.  Per  "fuori  sede" si intendono gli studenti che all'evidenza
anagrafica  risultino  residenti,  da  almeno  tre mesi dalla data di
pubblicazione  del  bando, in comune diverso dalla sede universitaria
(Catania)  e  che  per raggiungere detta sede debbano impiegare oltre
un'ora  avvalendosi  di mezzi pubblici di trasporto; per studenti "in
sede"  tutti  gli  altri.  Per  la  determinazione della posizione di
studente   "fuori  sede"  e  "in  sede"  sara'  adottata  la  tabella
predisposta  dall'opera universitaria per l'erogazione delle borse di
studio  di  cui  all'art. 8  della  legge  n. 390/1991, accorpando la
figura  degli  studenti  considerati  dall'opera  "pendolari" fra gli
studenti in sede.
      4.  Dette  borse  rinnovabili  per  un numero di anni pari alla
durata legale del corso di studio piu' uno (piu' due per gli studenti
portatori di handicap con invalidita' pari o superiore a 66%), con il
medesimo  importo  fissato  per  l'anno  accademico  2000-2001,  sono
ripartite alle facolta' dell'Universita' di Catania come segue:

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                   Facoltà -                   |   Numero borse -
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Agraria                                        |          5
Architettura                                   |          5
Economia                                       |          9
Farmacia                                       |          5
Giurisprudenza                                 |          5
Ingegneria                                     |          9
Lettere e filosofia                            |          5
Lingue e letterature straniere                 |          7
Medicina e chirurgia                           |          5
Scienze matematiche, fisiche e naturali        |          5
Scienze della formazione                       |          5
Scienze politiche                              |          7