E'  indetto  avviso  pubblico,  per  il conferimento del seguente
incarico presso la sede I.N.R.C.A. di Ancona:
      dirigente  medico di struttura complessa per l'unita' operativa
di   diagnostica   per  immagini  e  radiologia  clinica  (disciplina
equiparata a radiodiagnostica).
    Ai  sensi  delle  norme  regolamentari di questo Istituto possono
partecipare  all'avviso  coloro  che  siano  in possesso dei seguenti
requisiti:
      a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli
Stati  membri della Unione europea (gia' CEE) valgono le disposizioni
di  cui  all'art. 11  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
n. 761/1979,   dell'art. 37  del  decreto  legislativo  n. 29/1993  e
successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n.
174/1994;
      b)  idoneita'  fisica  all'impiego. L'amministrazione, prima di
procedere  alla  nomina, ha facolta' di sottoporre a visita medica il
vincitore dell'avviso;
      c) iscrizione all'albo professionale ove esistente;
      d)  anzianita'  di  servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina   o   disciplina  equipollente  e  specializzazione  nella
disciplina o in una disciplina equipollente;
      e)  curriculum ai sensi dell'art. 67 in cui sia documentata una
specifica  attivita'  professionale  ed  adeguata esperienza ai sensi
dell'art. 66;
      f)  attestato  di formazione manageriale: fino all'espletamento
del  primo  corso di formazione manageriale, l'incarico e' attribuito
senza  l'attestato,  fermo restando l'obbligo di acquisirlo nel primo
corso utile.
    L'accertamento del possesso dei requisiti di cui alle lettere c),
d),   e),   f)  e  la  verifica  dell'espletamento  dell'incarico  e'
effettuato  dall'apposita Commissione nominata dall'Organo di Governo
per  l'accesso al secondo livello dirigenziale di cui all'atto n. 822
del 29 giugno 1998 e successive modificazioni e integrazioni.
    L'iscrizione  al  corrispondente  albo  professionale  di uno dei
Paesi  dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo  restando  l'obbligo  della iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
    Specifica attivita' professionale: si prescinde da tale requisito
fino  all'emanazione  dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.

        Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale.

    1.  La  commissione  accerta l'idoneita' dei candidati sulla base
del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
    2.  Il  colloquio  e'  diretto  alla  valutazione delle capacita'
professionali   del   candidato   nella   specifica   disciplina  con
riferimento  anche alle esperienze professionali documentate, nonche'
all'accertamento    delle    capacita'    gestionali,   di   ricerca,
organizzative  e  di  direzione  del candidato stesso con riferimento
all'incarico da svolgere.
    3. I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del
comma 1, concernono le attivita' professionali, di ricerca, di studio
direzionali-organizzative, con riferimento:
      a) alla  tipologia  delle  istituzioni  in cui sano allocate le
strutture  presso  le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
      b) alla  posizione  funzionale del candidato nelle strutture ed
alle  sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
      c) alla  tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
      d) ai  soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
      e) all'attivita'  didattica  presso  corsi  di  studio  per  il
conseguimento    di    diploma   universitario   di   laurea   o   di
specializzazione  ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
      f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche  effettuati  all'estero  valutati  secondo  i  criteri  di  cui
all'art. 9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484, nonche' alle pregresse idoneita' nazionali.
    4.  Nella  valutazione  del curriculum e' presa in considerazione
altresi',  la  produzione  scientifica  strettamente  pertinente alla
disciplina,    pubblicata    su   riviste   italiane   o   straniere,
caratterizzate  da  criteri  di  filtro  nell'accettazione dei lavori
nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica.
    5.  I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3,
lettera  c),  e  le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal
candidato  ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni
e integrazioni.
    6.  Prima  di  procedere  al  colloquio  ed  alla valutazione del
curriculum  la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto
conto   delle   specificita'  proprie  del  posto  da  ricoprire.  La
commissione   al  termine  del  colloquio  e  della  valutazione  del
curriculum  stabilisca  sulla base di una valutazione complessiva, la
idoneita' del candidato all'incarico.
    7.  Ai  fini dei presente articolo, la partecipazione ai corsi di
aggiornamento  tecnico-professionale,  anche effettuati all'estero e'
valutata  in  base  ai  criteri  stabiliti  dall'art. 9, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484.

                       Anzianita' di servizio.

    1.  L'anzianita'  di  servizio  utile  per  l'accesso  al secondo
livello  dirigenziale  deve  essere  maturata  presso amministrazioni
pubbliche,  istituti  di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico,
istituti   o   cliniche   universitarie  e  istituti  zooprofilattici
sperimentali  salvo  quanto  previsto  dai  successivi  articoli.  E'
valutato  il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza
o  in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello prestato con
qualifiche  di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il
servizio  di  cui al settimo comma del decreto-legge 23 dicembre 1978
n. 817,  convertito  con  modificazioni  dalla legge 19 febbraio 1979
n. 54.  Il  triennio di formazione di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente  della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, e' valutato con
riferimento   al   servizio  effettivamente  prestato  nelle  singole
discipline.   A   tal   fine  nelle  certificazioni  dovranno  essere
specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni
singola disciplina.
    2.  Ai  fini  della  valutazione  dei  servizi  prestati  e delle
specializzazioni  possedute  dal  candidato  si  fa  riferimento alle
rispettive  tabelle  stabilite con decreto del Ministro della sanita'
30 gennaio 1998.
    3.  Ai  fini  del  presente  regolamento  le  specializzazioni in
medicina  e  chirurgia,  non  ricomprese  negli  elenchi  formati  ed
aggiornati  ai  sensi  degli  articoli  1, comma 2, e 8, comma 1, del
decreto   legislativo   8   agosto   1991,   n. 257,  sono  prese  in
considerazione  solo  se  il relativo corso di formazione e' iniziato
prima  dell'anno  accademico  1992/1993,  salvo  le  specializzazioni
inserite  nei  predetti  elenchi  dopo il predetto anno accademico. A
partire   dall'anno   accademico   1991/1992   la   tipologia   delle
specializzazioni  e'  quella  indicata  nei  predetti  elenchi. Fermo
restando  la  rilevanza degli indirizzi ed orientamenti relativi alle
specializzazioni  il cui corso e' iniziato prima dell'anno accademico
1991/1992,  gli indirizzi ed orientamenti, eventualmente indicati sui
diplomi  relativi  a  corsi  di specializzazione iniziati dopo l'anno
accademico 1991/1992, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente
regolamento.
    4.   Nei  certificati  di  servizio  devono  essere  indicate  le
posizioni  funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle
quali  i  servizi  sono  stati  prestati,  nonche' le date iniziali e
terminali dei relativi periodi di attivita'.

    Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche.

    1.  I  servizi  prestati  nelle  amministrazioni pubbliche, negli
enti, settori e presidi sono equiparati alle discipline ed ai servizi
come   previsto   dall'art. 11   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   n. 484/1997   cosi'   come   recepito  dall'art. 69  del
regolamento dell'Ente allegato all'atto n. 822 del 29 giugno 1998.

Servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari.

    1.  I  servizi  e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed
istituzioni  private  di  cui  all'art. 4, commi 12 e 13, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, sono
equiparati  ai  corrispondenti  servizi  e titoli acquisiti presso le
aziende  sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761.
    2.  I  servizi  prestati  presso  gli  enti di cui al decreto del
Ministro  della  sanita'  27  gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 27 del 30 gennaio 1976, sono valutati con i criteri ivi
previsti.

                    Servizio prestato all'estero.

    1.  Il  servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai
cittadini  degli  Stati  della  Unione  europea,  nelle istituzioni e
fondazioni  pubbliche  e  private  senza scopo di lucro, ivi compreso
quello  prestato  ai  sensi  della  legge  26  febbraio  1987, n. 49,
equiparabile  a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, e'
valutato  come  il  corrispondente  servizio  prestato nel territorio
nazionale,  se  riconosciuto  ai  sensi  della  legge 10 luglio 1960,
n. 735, e successive modificazioni.
    2.  Il  servizio  prestato  presso  organismi  internazionali  e'
riconosciuto  con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in
analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.
    Non   possono  accedere  all'impiego  coloro  che  siano  esclusi
dall'elettorato   attivo  e  coloro  che  siano  stati  destituiti  o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
    I  requisiti  anzidetti  devono  essere  posseduti  alla  data di
scadenza   del   termine   stabilito   nel   presente  bando  per  la
presentazione delle domande di ammissione.
    Per  essere  ammessi  alla  procedura  gli aspiranti dovranno far
pervenire  domanda  in  carta  semplice  all'Amministrazione Centrale
I.N.R.C.A.  -  Via Santa Margherita n. 5 - 60124 Ancona - entro e non
oltre  le  ore  12  del  trentesimo  giorno  successivo  alla data di
pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica.
    Qualora tale termine dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso  si  intende  prorogato  al  giorno non festivo immediatamente
successivo.  Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la
data  di  spedizione  e'  comprovata  dal  timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    Nella  domanda  di  ammissione i candidati dovranno espressamente
indicare  il  proprio  nome  e  cognome  e  dichiarare  sotto la loro
personale responsabilita':
      1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
      2) il possesso della cittadinanza italiana;
      3)  il  comune  di  iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi  della  loro  non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime (non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico);
      4) le eventuali condanne penali riportate;
      5) titoli di studio posseduti;
      6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      7)  il  domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta  ogni  comunicazione  relativa  alla  procedura  stessa. A tale
scopo,  il  candidato  dovra'  comunicare  ogni  eventuale successiva
variazione  del  domicilio  indicato  nella domanda di partecipazione
all'avviso;
      8)  la  incondizionata  accettazione  delle  norme del presente
bando e quelle del regolamento generale dell'Ente;
      9) il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere c),
d), e) e f);
      10)  il  consenso  al  trattamento  dei dati personali ai sensi
della legge n. 675/1996.
    Alla  domanda  di  partecipazione,  redatta  in carta semplice, i
concorrenti devono allegare tutti quei documenti e titoli scientifici
e  di  carriera che ritengono opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
    La  domanda  di  partecipazione  al  presente  avviso deve essere
firmata dal concorrente.
    Ai   sensi   della   legge   n.   127/1997,   non   e'  richiesta
l'autenticazione della firma in calce alla domanda.
    I  titoli  possono  essere  prodotti  in  originale  o  in  copia
autentica,  ovvero  il  concorrente puo' avvalersi di quanto previsto
dalla  legge  4 gennaio  1968  n. 15  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  in  particolare per quanto riguarda la possibilita' di
presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di
notorieta' (come da allegato).
    Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
    Alla domanda dovranno essere allegati:
      a) titoli   di   studio,   professionali,   ecc.  pubblicazioni
posseduti   e   certificato  di  iscrizione  all'Ordine  dei  medici,
rilasciato   in   data   non   anteriore   a  sei  mesi  qualora  non
autocertificati);
      b) un  elenco,  in  carta  semplice  ed  in  duplice copia, dei
documenti  e  dei titoli presentati, datato e firmato dal concorrente
e,  separatamente, un elenco delle pubblicazioni presentate, numerate
progressivamente  in  relazione  al  corrispondente titolo, anch'esso
datato e firmato;
      c) ricevuta  originale del versamento, con specificazione della
causale, di L. 20.000, non rimborsabile, quale tassa di concorso, sul
c/c  postale  n. 18105601 intestato all'I.N.R.C.A. presso Banca delle
Marche - Ancona - Tesoriere dell'ente;
      d) curriculum   formativo  e  professionale  redatto  su  carta
semplice,  datato  e  firmato, con la produzione della documentazione
probante  con  specifico  riferimento  alla  attivita'  assistenziale
nell'ultimo  quinquennio,  afferente  al  posto da conferire e quella
relativa all'attivita' di ricerca scientifica.
    Saranno  valutati  esclusivamente  i  servizi le cui attestazioni
siano  rilasciate  dal  legale  rappresentante dell'Ente presso cui i
servizi   stessi  sono  stati  prestati  o  da  suo  delegato  ovvero
dichiarazioni  sostitutive  dell'atto di notorieta' di cui alla legge
n. 15/1968.
    Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrono  o  meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46
del  decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761,
in  presenza  delle  quali  il  punteggio  di  anzianita' deve essere
ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura di
riduzione del punteggio.
    Ai candidati ammessi sara' comunicato, almeno 15 giorni prima, la
data  e  la  sede  del colloquio, prima del quale dovranno esibire un
documento legale di riconoscimento.
    I  candidati  che  non  si  presenteranno  nell'ora  e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla procedura, quale che sia
la  causa  dell'assenza  anche  se  non dipendente dalla volonta' dei
singoli concorrenti.
    L'attribuzione  dell'incarico di direzione di struttura complessa
e'  effettuata dall'Organo di governo dell'Istituto sulla base di una
rosa di candidati idonei selezionati dall'apposita Commissione.
    L'incarico  ha  la  durata di cinque anni con facolta' di rinnovo
per lo stesso periodo o per un periodo piu' breve.
    Il conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa
implica il rapporto di lavoro esclusivo.
    Il   concorrente  al  quale  verra'  conferito  l'incarico  sara'
invitato  a  stipulare  apposito  contratto  individuale di lavoro ai
sensi dell'art. 14 del vigente CCNL per l'Area della dirigenza medica
e  veterinaria, subordinatamente alla presentazione entro e non oltre
il  termine  perentorio  di  trenta  giorni dalla data di ricevimento
della  comunicazione  fatta  dall'Ente  dei  documenti  nella  stessa
indicati.
    Il  trattamento  economico  accessorio  (incarico  di  posizione,
retribuzione  di risultato, ecc.) sara' determinato tenendo conto dei
particolari compiti di coordinamento attribuiti al vincitore.
    L'amministrazione   dell'Ente  si  riserva  la  facolta',  a  suo
insindacabile  giudizio, di revocare, riaprire i termini o modificare
in  qualsiasi  momento il presente bando, nonche' di non far luogo ad
alcuna nomina.
    Decade  dall'impiego  chi  abbia  conseguito  la  nomina mediante
presentazione  di  documenti  falsi  o  viziati  da  invalidita'  non
sanabile.   Il   presente   bando  tiene  integralmente  conto  delle
disposizioni  di  cui  alla  legge  4 gennaio 1968 n. 15 e successive
modificazioni  ed  integrazioni  in  materia di semplificazione delle
certificazioni  amministrative.  A  tal  fine  e'  a disposizione dei
candidati  la necessaria modulistica con l'indicazione dei modi e dei
casi di autocertificazione.
    Per  quanto  non disciplinato nel presente avviso pubblico, si fa
rinvio  al  Regolamento  Generale  dell'Ente,  ai decreti legislativi
n. 502/1992, n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, al
decreto  del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997,
cosi' come recepito dall'Ente con atto n. 822 del 29 giugno 1998 alla
circolare  del Ministero della sanita' n. 1221 del 10 maggio 1996, al
decreto  legislativo  n. 229/1999, nonche' al C.C.N.L. vigente per la
dirigenza medica.
    Si  richiama  la  legge 10 aprile 1991 n. 125 che garantisce pari
opportunita'  tra  uomini  e donne per l'accesso al lavoro come anche
previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e
successive modificazioni.
    Per  eventuali  informazioni  gli  interessati possono rivolgersi
all'ufficio  gestione  risorse  umane  dell'amministrazione  centrale
I.N.R.C.A.   sito   in   Ancona   -  via  Santa  Margherita  n.  5  -
tel. 071/8001).