IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre 1981;
    Visto  il  decreto  ministeriale  20 maggio  1983  ed  il decreto
ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
    Vista   la  legge  24 dicembre  1993,  n. 537  e  in  particolare
l'art. 5, commi 10 e 12;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487, e successive integrazioni e modificazioni;
    Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
    Visto  il, contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
tecnico-amministrativo  del  comparto  Universita'  stipulato in data
21 maggio 1996;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre 98
n. 403;
    Vista   la   legge  23  dicembre  1996  n.  662  e  la  legge  27
dicembre 1997, n. 449;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
    Visto il regolamento disciplinante i procedimenti di selezione ed
assunzione  del  personale  tecnico  ed  amministrativo  emanato  dal
consiglio   di  amministrazione  dell'Universita'  per  stranieri  di
Perugia nella seduta del 6 aprile 2000 ed attualmente in vigore;
    Vista  la delibera del consiglio di amministrazione del 26 luglio
2000,  con  la  quale  sono  stati  istituiti ventuno posti di quinta
qualifica  funzionale  dell'area funzionale amministrativo-contabile,
con  il  profilo  professionale di "operatore amministrativo" e ne e'
stata  autorizzata la copertura, dando mandato agli uffici competenti
di emanare il relativo bando di concorso;
    Considerato  che  alla data odierna esiste nel bilancio di Ateneo
la relativa disponibilita' finanziaria;
    Considerato  che,  ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento
sopracitato,  il  70%  dei  posti e' riservato al personale che abbia
prestato  servizio  presso l'Universita' per stranieri di Perugia con
rapporto  di  lavoro a tempo determinato, purche' sia in possesso del
titolo di studio richiesto dal bando;
    Considerato  che  ai  sensi  della  legge 12 marzo 1999, n. 68 e'
necessario  riservare  due  posti  ai soggetti disabili da avviare al
lavoro;
    Verificato che non operano altre riserve di legge;

                              Decreta:


                               Art. 1.


                       Posti messi a concorso

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per titoli ed esami, per la
copertura  di  ventuno  posti  di  operatore  amministrativo  (quinta
qualifica  funzionale)  dell'area funzionale amministrativo-contabile
presso l'Universita' per stranieri di Perugia.
    Il  70%  dei  suddetti posti (quindici) e' riservato al personale
che  abbia  prestato  servizio  presso l'Universita' per stranieri di
Perugia  con  rapporto  di lavoro a tempo determinato, purche' sia in
possesso  del  titolo  di  studio  richiesto dall'art. 2 del presente
bando,  ai  sensi  del  regolamento  disciplinante  i procedimenti di
selezione  ed  assunzione  del  personale  tecnico  ed amministrativo
emanato dall'Universita' per stranieri di Perugia.
    Due  posti  su  quelli  messi  a  concorso  sono  riservati  agli
appartenenti  alle  categorie di disabili previste dall'art. 1, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che di seguito si elencano:
      a)  persone  in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche,
psichiche  o  sensoriali  e ai portatori di handicap intellettivo che
comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45%,
accertata   dalle   competenti   commissioni  per  il  riconoscimento
dell'invalidita' civile;
      b)  persone  invalide  del  lavoro  con un grado di invalidita'
superiore al 33%, accertata dall'INAIL;
      c) persone non vedenti o sordomute, di cui alla legge 27 maggio
1970, n. 382 e alla legge 26 maggio 1970, n. 381;
      d)  persone  invalide  di  guerra,  invalide civili di guerra e
invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava
categoria  di  cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra;