IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 ed il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e in particolare l'art. 5, commi 10 e 12; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il, contratto collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico-amministrativo del comparto Universita' stipulato in data 21 maggio 1996; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 98 n. 403; Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 662 e la legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; Visto il regolamento disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico ed amministrativo emanato dal consiglio di amministrazione dell'Universita' per stranieri di Perugia nella seduta del 6 aprile 2000 ed attualmente in vigore; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 luglio 2000, con la quale sono stati istituiti ventuno posti di quinta qualifica funzionale dell'area funzionale amministrativo-contabile, con il profilo professionale di "operatore amministrativo" e ne e' stata autorizzata la copertura, dando mandato agli uffici competenti di emanare il relativo bando di concorso; Considerato che alla data odierna esiste nel bilancio di Ateneo la relativa disponibilita' finanziaria; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento sopracitato, il 70% dei posti e' riservato al personale che abbia prestato servizio presso l'Universita' per stranieri di Perugia con rapporto di lavoro a tempo determinato, purche' sia in possesso del titolo di studio richiesto dal bando; Considerato che ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e' necessario riservare due posti ai soggetti disabili da avviare al lavoro; Verificato che non operano altre riserve di legge; Decreta: Art. 1. Posti messi a concorso E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventuno posti di operatore amministrativo (quinta qualifica funzionale) dell'area funzionale amministrativo-contabile presso l'Universita' per stranieri di Perugia. Il 70% dei suddetti posti (quindici) e' riservato al personale che abbia prestato servizio presso l'Universita' per stranieri di Perugia con rapporto di lavoro a tempo determinato, purche' sia in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando, ai sensi del regolamento disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico ed amministrativo emanato dall'Universita' per stranieri di Perugia. Due posti su quelli messi a concorso sono riservati agli appartenenti alle categorie di disabili previste dall'art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che di seguito si elencano: a) persone in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile; b) persone invalide del lavoro con un grado di invalidita' superiore al 33%, accertata dall'INAIL; c) persone non vedenti o sordomute, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382 e alla legge 26 maggio 1970, n. 381; d) persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;