IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre 1981;
    Visto  il  decreto  ministeriale  20 maggio  1983,  ed il decreto
ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Visto   il   decreto   legisltativo  3 febbraio  1993,  n. 29,  e
successive modificazioni e integrazioni;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1993,  n. 537,  e  in  particolare
1'art. 5, commi 10 e 12;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive integrazioni e modificazioni;
    Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
    Visto  il  contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
tecnico-amministrativo  del  comparto  universita'  stipulato in data
21 maggio 1996;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
    Vista   la   legge   23 dicembre   1996,   n. 662   e   la  legge
27 dicembre 1997, n. 449;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
    Visto il regolamento disciplinante i procedimenti di selezione ed
assunzione  del  personale  tecnico  ed  amministrativo  emanato  dal
consiglio   di  amministrazione  dell'Universita'  per  stranieri  di
Perugia nella seduta del 6 aprile 2000 ed attualmente in vigore;
    Vista  la delibera del consiglio di amministrazione del 26 luglio
2000,  con  la  quale  sono  stati  istituiti  undici  posti di terza
qualifica   funzionale  dell'area  funzionale  dei  servizi  generali
tecnici  e ausiliari, con il profilo professionale di "portiere" e ne
e'   stata  autorizzata  la  copertura,  dando  mandato  agli  uffici
competenti di emanare il relativo bando di concorso;
    Considerato  che  alla data odierna esiste nel bilancio di ateneo
la relativa disponibilita' finanziaria;
    Considerato  che,  ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento
sopracitato,  il  70%  dei  posti e' riservato al personale che abbia
prestato  servizio  presso l'Universita' per stranieri di Perugia con
rapporto  di  lavoro a tempo determinato, purche' sia in possesso del
titolo di studio richiesto dal bando;
    Cosiderato  ai  sensi  della  legge  12  marzo  1999,  n.  68, e'
necessario  riservare  un  posto  ai  soggetti disabili da avviare al
lavoro;
    Verificato che non operano altre riserve di legge;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per titoli ed esami, per la
copertura  di  undici  posti di portiere (terza qualifica funzionale)
dell'area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari presso
l'Universita' per stranieri di Perugia.
    Il  70%  dei  suddetti posti (otto) e' riservato al personale che
abbia prestato servizio presso l'Universita' per stranieri di Perugia
con  rapporto  di lavoro a tempo determinato, purche' sia in possesso
del  titolo  di  studio  richiesto dall'art. 2 del presente bando, ai
sensi  del  regolamento  disciplinante i procedimenti di selezione ed
assunzione   del   personale   tecnico   ed   amministrativo  emanato
dall'Universita' per stranieri di Perugia.
    Un   posto   su   quelli  messi  a  concorso  e'  riservato  agli
appartenenti  alle  categorie di disabili previsti dall'art. 1, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che di seguito si elencano:
      a)  persone  in eta' lavorativa affetta da minorazioni fisiche,
psichiche  o  sensoriali  e ai portatori di handicap intellettivo che
comportino una riduzione delle capacita' lavorativa superiore al 45%,
accertata   dalle   componenti   commissioni  per  il  riconoscimento
dell'invalidita' civile;
      b)  persone  invalide  del  lavoro  con un grado di invalidita'
superiore al 33%, accertata dall'INAIL;
      c) persone non vedenti o sordomute, di cui alla legge 27 maggio
1970, n. 382 e alla legge 26 maggio 1970, n. 381;
      d)  persone  invalide  di  guerra,  invalide civili di guerra e
invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava
categoria  di  cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia di pensione di guerra.