IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, ed il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto legisltativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in particolare 1'art. 5, commi 10 e 12; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico-amministrativo del comparto universita' stipulato in data 21 maggio 1996; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e la legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; Visto il regolamento disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico ed amministrativo emanato dal consiglio di amministrazione dell'Universita' per stranieri di Perugia nella seduta del 6 aprile 2000 ed attualmente in vigore; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 luglio 2000, con la quale sono stati istituiti undici posti di terza qualifica funzionale dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari, con il profilo professionale di "portiere" e ne e' stata autorizzata la copertura, dando mandato agli uffici competenti di emanare il relativo bando di concorso; Considerato che alla data odierna esiste nel bilancio di ateneo la relativa disponibilita' finanziaria; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento sopracitato, il 70% dei posti e' riservato al personale che abbia prestato servizio presso l'Universita' per stranieri di Perugia con rapporto di lavoro a tempo determinato, purche' sia in possesso del titolo di studio richiesto dal bando; Cosiderato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' necessario riservare un posto ai soggetti disabili da avviare al lavoro; Verificato che non operano altre riserve di legge; Decreta: Art. 1. Posti messi a concorso E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di undici posti di portiere (terza qualifica funzionale) dell'area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari presso l'Universita' per stranieri di Perugia. Il 70% dei suddetti posti (otto) e' riservato al personale che abbia prestato servizio presso l'Universita' per stranieri di Perugia con rapporto di lavoro a tempo determinato, purche' sia in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando, ai sensi del regolamento disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico ed amministrativo emanato dall'Universita' per stranieri di Perugia. Un posto su quelli messi a concorso e' riservato agli appartenenti alle categorie di disabili previsti dall'art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che di seguito si elencano: a) persone in eta' lavorativa affetta da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione delle capacita' lavorativa superiore al 45%, accertata dalle componenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile; b) persone invalide del lavoro con un grado di invalidita' superiore al 33%, accertata dall'INAIL; c) persone non vedenti o sordomute, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382 e alla legge 26 maggio 1970, n. 381; d) persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensione di guerra.