IL DIRETTORE

    Visto  lo  statuto della scuola, emanato con decreto direttoriale
n. 290  del 15 marzo 1995, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.72
del 27 marzo 1995 e successive modificazioni;
    Visti in particolare gli articoli 1, 6, 18 e 31 dello statuto;
    Vista  la legge 30 novembre 1989, n. 398, concernente le norme in
materia di borse di studio universitarie;
    Visto  il  decreto  interministeriale in data 13 aprile 1990, con
cui e' stata determinata la misura minima delle borse di studio;
    Visto  il  regolamento per il conferimento di borse di studio per
attivita'  di  ricerca  post-dottorato adottato dalla scuola, emanato
con decreto direttoriale n. 637 del 15 luglio 1996;
    Vista   la   delibera  del  consiglio  della  classe  di  scienze
matematiche,  fisiche  e  naturali del mese di luglio 2000 con cui e'
stata  autorizzata l'istituzione di una borsa di studio per attivita'
di  ricerca  post-dottorato  in neurobiologia dell'importo annuale di
L. 25.000.000, utilizzando i fondi rimasti non utilizzati di cui alle
borse  di  studio  post-dottorato  precedentemente  bandite  in varie
discipline  (neurobiologia,  analisi, matematica, fisica teorica), ed
e'  stato delegato il preside ad assumere le ulteriori determinazioni
di competenza della classe come previsto dal regolamento suddetto;
    Vista la delibera del consiglio direttivo in data 16 gennaio 1998
con  cui  e'  stata determinata la ripartizione tra le due classi dei
fondi  ministeriali per borse di studio ex lege n. 398/1989 assegnati
alla scuola per l'anno 1997;
    Sentito in merito il preside della classe di scienze matematiche,
fisiche  e  naturali  ed  il  docente  responsabile delle ricerche di
neurobiologia;
    Stante la disponibilita' sul cap. 1.4.13;

                              Decreta:


                               Art. 1.

    E' indetto un concorso per titoli per l'attribuzione di una borsa
di  studio  per lo svolgimento di attivita' di ricerca post-dottorato
presso  la  classe  di  scienze matematiche, fisiche e naturali della
scuola normale superiore di Pisa, per la seguente area disciplinare:
      "neurobiologia".
    Il  programma  di  ricerca  riguarda:  Studio sul sistema nervoso
centrale, in particolare sulla plasticita' nel sistema nervoso.
    Lo  stesso  si svolgera' sotto la supervisione del prof. Lamberto
Maffei,  professore  ordinario  di  neurobiologia  presso  la  scuola
normale.

                               Art. 2.

    La  borsa  di studio ha durata di due anni, sottoposta a conferma
al termine del primo anno.
    Il  concorso  e'  aperto  agli studiosi che non hanno compiuto il
trentatreesimo anno di eta' alla data di scadenza del presente bando,
in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equipollente
conseguito  presso universita' o istituto di istruzione universitario
italiano  o  straniero alla data di decorrenza della borsa, di cui al
successivo art. 7.
    Il   titolo   conseguito   all'estero  sara'  considerato  valido
nell'eventualita'  in  cui sia stato operato il riconoscimento di cui
all'art. 74  del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.
In  assenza  di  tale riconoscimento l'equipollenza, ai soli fini del
concorso,  potra'  essere  dichiarata con decreto del direttore della
scuola, previo parere conforme della commissione di cui al successivo
art. 5.

                               Art. 3.

    L'ammontare della borsa e' di L. 25.000.000 annui.

                               Art. 4.

    Le  domande  di  partecipazione  al  concorso,  redatte  in carta
semplice,  dovranno  pervenire  indirizzate al direttore della Scuola
normale  superiore  di Pisa - piazza dei Cavalieri n. 7 - 56100 Pisa,
entro il 20 novembre 2000.
    Nella  domanda,  di  cui  si  allega  uno  schema esemplificativo
(allegato A), i candidati dovranno dichiarare:
      di  non  aver compiuto il trentatreesimo anno di eta' alla data
di scadenza del presente bando;
      il titolo di studio posseduto;
      di  non usufruire e non aver usufruito di altra borsa di studio
per attivita' di ricerca post-dottorato concessa ai sensi della legge
n. 398/1989;
      i  nomi  di  due  o piu' docenti o studiosi che abbiano seguito
l'attivita'  di studio e ricerca del candidato, ai quali il candidato
ha  chiesto  di  inviare  alla scuola una lettera di presentazione in
appoggio alla domanda.
    Nella domanda dovra' altresi' essere indicato il domicilio eletto
dal  candidato  ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello
stesso dovra' essere tempestivamente comunicata.
    La domanda dovra' essere corredata da:
      curriculum vitae et studiorum;
      elenco delle pubblicazioni scientifiche;
      il  programma  di  ricerca  che  il  candidato intende svolgere
presso  la  scuola  normale,  nell'ambito  del  programma  di ricerca
indicato all'art. 1 del presente bando.
    Non saranno prese in considerazione le domande che non contengono
le dichiarazioni sopraindicate e alle quali non sia stata allegata la
prescritta documentazione.
    Tutti  i candidati sono ammessi con riserva sino all'accertamento
dei  requisiti  prescritti  e  l'esclusione  dal concorso puo' essere
disposta, in qualsiasi momento, con decreto motivato del direttore.

                               Art. 5.

    Il   concorso   consiste   nell'esame  dei  titoli  accademici  e
scientifici (curriculum vitae, lista delle pubblicazioni e lettere di
presentazione),  nonche'  del  programma  di  ricerca  presentati dal
candidato, onde accertarne l'attitudine alla ricerca.
    La  commissione  giudicatrice  sara' nominata dal direttore della
Scuola  normale  superiore  di Pisa, ai sensi dell'art. 4 della legge
n. 398/1989.
    La  commissione,  che  dispone  fino  ad un massimo di 100 punti,
stabilira'  in  via  preliminare  i  punteggi  da  attribuire ai vari
titoli.
    Per  conseguire  l'idoneita'  ciascun candidato deve riportare un
punteggio non inferiore ai 60 punti.
    Sulla  base  dei  punteggi  riportati  dai  singoli candidati, la
commissione  formulera'  la  graduatoria di merito in base alla quale
sara' assegnata la borsa.
    La  commissione  attribuira'  punteggi  differenziati  a  tutti i
candidati, al fine di evitare situazioni di merito ex-aequo.
    Il  direttore della scuola, con proprio provvedimento, approvera'
la  graduatoria e nominera' il vincitore della borsa sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti all'art. 2.
    La  graduatoria degli idonei verra' pubblicata all'albo ufficiale
della  scuola,  con  relativo annuncio nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

                               Art. 6.

    Il  vincitore  sara' invitato a far pervenire alla Scuola normale
superiore  di  Pisa, anche tramite telefax o per via telegrafica, nel
termine perentorio di dieci giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello   in   cui   ha  ricevuto  la  comunicazione  di  nomina,  una
dichiarazione  di  accettazione  della borsa e di tutte le condizioni
previste nel bando di concorso, pena la decadenza.
    Entro  venti  giorni  dalla  data  di  decorrenza della borsa, il
borsista  dovra'  produrre  la documentazione di rito (certificato di
nascita, titolo di studio o valido documento sostitutivo, ecc.).
    In  caso  di  rinuncia  o  di inadempienze da parte del vincitore
(mancanza  dei  requisiti, ovvero mancata presentazione dei documenti
prescritti,  o mancato inizio dell'attivita' nel termine prescritto),
subentreranno  altri  candidati  secondo l'ordine di graduatoria, nel
rispetto dei termini fissati dal regolamento citato in premessa.

                               Art. 7.

    La decorrenza della borsa e' fissata al 1o gennaio 2001.
    Entro  la  fine del primo anno di attivita' la borsa di studio e'
sottoposta  a  conferma  da  parte  di  una  commissione nominata dal
consiglio  della  classe  di  scienze matematiche, fisiche e naturali
della Scuola normale superiore di Pisa.
    A   tale   scopo   il  borsista  dovra'  produrre  una  relazione
particolareggiata  sull'attivita'  di  ricerca  svolta, sui risultati
conseguiti e sul residuo programma di ricerca.
    La  borsa  di  studio  non  puo'  in  ogni caso, allo scadere del
biennio, essere rinnovata.

                               Art. 8.

    Il   borsista   ha   l'obbligo   di   compiere  continuativamente
l'attivita'  di  studio e di ricerca presso la scuola; l'inosservanza
di tale obbligo comporta la decadenza della borsa.
    Il  borsista  puo' partecipare, previa autorizzazione, a progetti
di ricerca coerenti con il programma predisposto dalla scuola, svolti
anche all'estero presso enti di ricerca e universita'.
    Il  borsista  non  puo'  essere impegnato in attivita' didattiche
ufficiali  e  non  puo'  svolgere  attivita'  di  lavoro dipendente o
attivita'  di consulenza retribuite aventi natura continuativa, e che
comunque  risultino  incompatibili  con  gli obblighi di cui al primo
comma.
    Il  godimento  della  borsa  non  implica  un rapporto di lavoro,
essendo finalizzato alla sola formazione del borsista.
    La borsa di studio non da' luogo a trattamenti previdenziali, ne'
a  valutazioni giuridiche ed economiche ai fini della carriera, ne' a
riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
    Essa  non  puo'  essere  cumulata  con  altre  borse  di studio a
qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o  straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero  l'attivita'  di  formazione  o  di  ricerca del borsista;
l'eventuale  cumulo  con  dette  borse  deve  essere  preventivamente
autorizzato.
    In  caso  di mancato rispetto degli impegni assunti dal borsista,
la scuola potra' decidere l'interruzione del godimento della borsa.

                               Art. 9.

    Il  pagamento  della borsa avviene a rate mensili di cui le prime
due    anticipate,    da    corrispondersi    all'atto    dell'inizio
dell'attivita'.
    La  scuola  provvedera'  alla  copertura  assicurativa contro gli
infortuni,   rimanendo  a  carico  del  borsista  quanto  dovuto  per
l'assistenza sanitaria.
    Il  differimento della data di inizio della borsa, o interruzioni
nel periodo di godimento della stessa per un periodo non superiore ai
sei mesi, potranno essere disposte dalla scuola, previa deliberazione
del consiglio della classe di scienze matematiche, fisiche e naturali
della Scuola.

                              Art. 10.

    Il   procedimento   concorsuale   si  concludera'  non  oltre  il
15 dicembre 2000.
    Il  responsabile  del  procedimento concorsuale e' il funzionario
amministrativo  responsabile  della  segreteria studenti della scuola
(tel. 050/509237-509026; fax 050/563513).
    Entro   sei  mesi  dall'espletamento  del  concorso  i  candidati
potranno  provvedere  al  recupero,  a loro spese, dei titoli inviati
alla  scuola.  Trascorso  tale periodo l'amministrazione non sara' in
alcun modo responsabile dei suddetti titoli.
    Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla
legge  n. 398/1989,  al  regolamento  adottato  dalla  scuola  per il
conferimento   di   borse   di   studio   per  attivita'  di  ricerca
post-dottorato  gia'  citato  nelle  premesse,  emanato  con  decreto
direttoriale  n. 637  del  15 luglio 1996, nonche' allo statuto ed al
regolamento didattico della scuola.
      Pisa, 24 luglio 2000
Il direttore