IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

    Visto  il  testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica   10 gennaio   1957,  n. 3  e  successive  integrazioni  e
modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686  recante  le  norme  di  esecuzione  del  testo unico citato e
successive integrazioni e modificazioni;
    Vista  la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive integrazioni e
modificazioni;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive integrazioni e
modificazioni;
    Vista  la  legge 20 settembre 1980, n. 574 e la legge 24 dicembre
1986,   n. 958,   modificata   dall'art. 3,  comma  65,  della  legge
24 dicembre  1993,  n. 537,  concernenti le percentuali di riserva da
attribuire agli ex militari delle tre Forze armate;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 dicembre
1984, n. 1219;
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
    Vista  la  legge 28 marzo 1991, n. 120, norme in favore dei privi
di vista per l'ammissione ai concorsi;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
integrazioni e modificazioni;
    Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di
finanza pubblica";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini  degli  Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche";
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693  concernente  il  regolamento  recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
    Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 "Attuazione
dell'art. 3  della  legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di riordino
dei  ruoli,  modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento
del personale non direttivo delle Forze armate";
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro, comparto
Ministeri sottoscritto il 16 maggio 1995;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
19 aprile  1996,  registrato  alla  Corte  dei Conti - Presidenza, il
27 dicembre  1996,  registro  n. 3,  foglio  n. 189  e pubblicato nel
supplemento  ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n. 23 del 29 gennaio 1997 con il quale e' stata determinata
la dotazione organica del Ministero dei lavori pubblici;
    Vista  la  legge 31 dicembre 1996, n. 675, tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
    Vista  la  legge  15 marzo  1997, n. 59, concernente la delega al
Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed
enti  locali,  per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127  concernente le misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa;
    Vista  la  legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 80 concernente
nuove  disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di
lavoro   nelle  pubbliche  amministrazioni,  di  giurisdizione  nelle
controversie  di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11 - comma 4 - della legge 15 marzo 1997 n. 59;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59  e  15 maggio 1997,
n. 127;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e  3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, concernente
ulteriori   disposizioni   integrative   e   correttive  del  decreto
legislativo  3 febbraio 1993 n. 29 e del decreto legislativo 31 marzo
1998 n. 80;
    Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro, comparto
ministeri, in vigore dal 17 febbraio 1999;
    Vista  la legge 18 febbraio 1999, n. 28 concernente, tra l'altro,
disposizioni in materia tributaria;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al  lavoro  dei disabili, entrata in vigore dal 18 gennaio 2000, che,
all'art. 3,  prevede  che  i datori di lavoro pubblici e privati sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura
del 7% dei lavoratori occupati;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 settembre
1999  con  il  quale  il  Ministero  dei  lavori  pubblici  e'  stato
autorizzato ad avviare delle procedure concorsuali;
    Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
    Vista  la  ministeriale,  in data 19 giugno 2000, alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
    Ritenuto,  pertanto,  opportuno  ricoprire  la  vacanza esistente
nell' area C - profilo professionale di geologo;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per esami, ad un posto, nel
profilo  professionale di geologo, area C, posizione economica C1 (ex
settima  qualifica  funzionale),  in  prova  nei  ruoli del personale
dell'amministrazione dei lavori pubblici - codice GPR.
    Il  vincitore  del  concorso sara' assegnato presso il magistrato
per  il  Po - con sede in Parma, dove dovra' permanere per un periodo
non  inferiore  a  cinque  anni  decorrenti  dalla  data di effettiva
presentazione in servizio.