IL DIRETTORE GENERALE degli affari generali del personale Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante le norme di esecuzione del testo unico citato e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574 e la legge 24 dicembre 1986, n. 958, modificata dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti le percentuali di riserva da attribuire agli ex militari delle tre Forze armate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, norme in favore dei privi di vista per l'ammissione ai concorsi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate"; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto ministeri sottoscritto il 16 maggio 1995; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 aprile 1996, registrato alla Corte dei Conti - Presidenza, il 27 dicembre 1996, registro n. 3, foglio n. 189 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 1997 con il quale e' stata determinata la dotazione organica del Ministero dei lavori pubblici; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 concernente le misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 concernente nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, concernente ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, in vigore dal 17 febbraio 1999; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 concernente, tra l'altro, disposizioni in materia tributaria; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, entrata in vigore dal 18 gennaio 2000, che, all'art. 3, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura del 7% dei lavoratori occupati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1999 con il quale il Ministero dei lavori pubblici e' stato autorizzato ad avviare delle procedure concorsuali, fra cui anche quella relativa al profilo di che trattasi; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488; Vista la ministeriale, in data 19 giugno 2000, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; Ritenuto, pertanto, opportuno ricoprire le vacanze esistenti nell'area C - profilo professionale ingegnere direttore; Decreta: Art. 1. Posti messi a concorso E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi nove posti, nel profilo professionale di ingegnere direttore - area C - posizione economica C2, (ex ottava qualifica funzionale) in prova nei ruoli del personale dell'amministrazione dei lavori pubblici - codice IND. Il concorso di cui al comma precedente e' indetto per gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dei lavori pubblici. I vincitori del concorso dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni decorrenti dalla data di effettiva presentazione in servizio. Sui posti si applicano le seguenti riserve: Il 20% dei posti e' riservato, ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ai militari in ferma di leva prolungata ed ai volontari specializzati delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma o rafferma contratta. Avranno, altresi', diritto alla riserva i candidati appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nel rispetto, peraltro, della misura fissata dall'art. 3 della stessa legge e nei limiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996 n. 693, art. 5, primo comma. Coloro che intendano avvalersi delle suddette riserve ovvero che abbiano titoli di preferenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso pena la non valutazione del relativo beneficio.