IL RETTORE

    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e   integrazioni,   recante   norme   in   materia   di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
    Visto il decreto rettorale n. 18 del 13 gen,naio 1994, cosi' come
modificato  dal  decreto rettorale n. 115 del 18 gennaio 1994, con il
quale e' stato costituito il Centro per la didattica linguistica;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
    Visto  il  Contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto
universita'  1994-1997  ed,  in  particolare,  l'art. 51  relativo  a
"Esperti e collaboratori linguistici";
    Visto  il  decreto-legge  21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   21 giugno   1995,   n. 236,  ed,  in
particolare,  l'art. 4, relativo alle modalita' di reclutamento degli
esperti e collaboratori linguistici;
    Visto  lo  statuto  dell'Istituto universitario orientale emanato
con  decreto  rettorale  n. 1500  del  13 novembre  1996 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, sulla "tutela della
privacy" e successive modifiche ed integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Visto   il   regolamento  per  l'accesso  a  posti  di  personale
tecnico-amministrativo  a  tempo  indeterminato e a tempo determinato
emanato  con  decreto rettorale n. 1267 del 25 agosto 1997 cosi' come
successivamente modificato;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, relativo al regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della suddetta legge n. 127/1997;
    Vista  la  legge  23 dicembre  1999,  n. 488,  ed  in particolare
l'art. 20;
    Visto  lo schema-tipo di contratto di lavoro subordinato, a tempo
indeterminato  per  collaboratori  ed  esperti  linguistici di lingua
madre   approvato  dal  consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto
universitario orientale nell'adunanza del 16 giugno 1999;
    Visto  il  Contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto
universita'  1998/2001  ed,  in  particolare,  l'art. 52  relativo ai
collaboratori  ed  esperti  linguistici e l'art. 19 che disciplina le
assunzioni a tempo determinato;
    Sentito il presidente del Centro per la didattica linguistica;
    Vista  la  delibera  del consiglio della Scuola di studi islamici
nella seduta del 9 marzo 2000;
    Vista   la  delibera  del  senato  accademico  nell'adunanza  del
16 maggio 2000;
    Vista  la  delibera del consiglio di amministrazione nella seduta
del 17 maggio 2000;
    Preso  atto,  quindi,  della  necessita' di bandire una selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e
collaboratore  linguistico  di madre lingua berbera da assegnare alla
Scuola di studi islamici in sostituzione del collaboratore ed esperto
linguistico cessato dal servizio;
    Valutate   le   esigenze   di   apprendimento  linguistico  e  le
motivazioni  che  sussistono  per il mantenimento e la garanzia della
continuita' dell'attivita';
    Tenuto   conto  che  si  procedera'  all'immissione  in  servizio
subordinatamente  alla capienza dei relativi stanziamenti di bilancio
dell'Ateneo;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
reclutamento  di  un  esperto  e  collaboratore  linguistico di madre
lingua  berbera da assegnare alla Scuola di studi islamici al fine di
addivenire alla stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato di diritto privato con un impegno orario di 318 ore; la
selezione  pubblica  di  cui trattasi e' da intendersi utile altresi'
per  la  costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nelle
seguenti ipotesi:
      a) per  sostituzione  di  personale  assente,  quando l'assenza
prevista superi i sessanta giorni consecutivi;
      b) per  sostituzione  di  personale  assente  per  gravidanza e
puerperio,  nelle  ipotesi  di  astensione obbligatoria e facoltativa
previste  dalla legge n. 1204/1971 e n. 903/1977 e n. 53 dell'8 marzo
2000;
      c) per esigenze straordinarie;
      d) per  esigenze  di  apprendimento  delle  lingue  a carattere
sperimentale,  ovvero  correlate  a  programmi di attivita' di durata
temporanea, per un massimo di tre anni.