Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista la legge 18 aprile 1962, n. 230;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e
integrazioni;
    Vista  la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed
integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1993,  n. 537,  ed  in particolare
l'art. 5;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile
alla  luce  dell'art. 45,  comma 11, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80;
    Visto   il   decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n. 626  e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  contratto collettivo di lavoro del personale tecnico -
amministrativo   del   comparto  universita',  sottoscritto  in  data
9 agosto 2000;
    Vista  la  legge 23 dicembre 1996, n. 662, e la legge 27 dicembre
1997, n. 449;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
    Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
    Visto    il    regolamento    sull'accesso   all'impiego   presso
l'Universita'   degli   studi  di  Bologna  da  parte  del  personale
tecnico-amministrativo   adottato   con  decreto  rettorale  691  del
26 maggio  1998,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  109,  della legge
n. 127/1997,  previa  delibera  del  consiglio di amministrazione del
5 maggio  1998,  pubblicato  nel bollettino ufficiale di Ateneo n. 43
del  15 giugno  1998,  per le parti ancora compatibili con il vigente
ordinamento professionale;
    Visti  in  particolare l'art. 17, comma 1 e l'art. 8, comma 7 del
citato  regolamento  nella  parte in cui prevedono la possibilita' di
espletare  apposite  procedure  selettive  al  fine  di precostituire
graduatorie  di  idonei da cui attingere per consentire il tempestivo
ingresso di risorse umane a tempo determinato;
    Considerato  che  non  ricorrono le condizioni per l'applicazione
della  delibera del consiglio di amministrazione di questo Ateneo del
22 febbraio 200 relativa all'istituzione di un contributo forfettario
per la partecipazione alle procedure concorsuali;
    Considerato  che il consiglio di amministrazione di questo Ateneo
ha finanziato il capitolo F.S. 1o luglio 2002, relativo ad assunzioni
a tempo determinato, del bilancio di previsione 2000;

                              Dispone:

                      Art. 1. Numero dei posti
    Ai  sensi  del  capo  primo  del titolo II del regolamento per le
assunzioni a tempo determinato e' indetta, presso l'Universita' degli
studi  di Bologna una selezione pubblica, per esami per la formazione
di  una  graduatoria  di  aspiranti  alla costituzione di rapporti di
lavoro  subordinato,  a  tempo  determinato  da adibire alle mansioni
proprie   della   cat. C,   area   tecnica,   tecnico-scientifica  ed
elaborazione    dati    posizione    economica    1   del   personale
tecnico-amministrativo  del comparto universita' (ex sesta qualifica,
profilo assistente di elaborazione dati).
    Le  sedi di servizio dell'Universita' degli studi di Bologna sono
le seguenti: Bologna, Cesena, Forli', Ravenna, e Rimini;
    L'amministrazione garantisce pari opportunita' tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro e il trattamento nei luoghi di lavoro.