IL DIRETTORE GENERALE
del servizio per l'organizzazione, per il bilancio e per il personale
                                  -
                              Ufficio V

    Visto  il  testo  unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, e successive
modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;
    Vista  la  legge  11  luglio  1980,  n. 312, concernente il nuovo
assetto  retributivo  -  funzionale  del  personale civile e militare
dello Stato;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 dicembre
1984, n. 1219, concernente l'individuazione dei profili professionali
del personale dei ministeri;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990,
n. 44, ed in particolare l'art. 5, comma 11;
    Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  recante norme sulla
trasparenza dell'azione amministrativa;
    Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 353, concernente
il  regolamento  per  l'individuazione  degli atti e dei documenti di
competenza  del  Ministero  della  sanita'  sottratti  al  diritto di
accesso;
    Vista  la  legge  10  aprile  1991,  n.  125,  in  tema  di  pari
opportunita' per l'accesso al lavoro;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la   razionalizzazione   dell'organizzazione   delle  amministrazioni
pubbliche  e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico
impiego, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n.  174,  recante norme sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Ministro per la funzione pubblica 31 marzo
1994,  che  definisce il codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzioni  nei pubblici
impieghi,  e  successive  modificazioni  apportate  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
    Visto  il  contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto
ministeri,  sottoscritto  in  data  16  maggio  1995, e il successivo
accordo integrativo sottoscritto il 22 ottobre 1997;
    Vista  la  legge  31  dicembre  1996, n. 675, recante norme sulla
tutela  delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;
    Vista   la   legge   4   gennaio  1968,  n.  15,  concernente  la
documentazione amministrativa e la legalizzazione e autenticazione di
firme;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione  e  controllo,  e  le  successive modifiche ed integrazioni
apportate con la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  con il quale e' stato approvato il regolamento di attuazione
degli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 127/1997, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 giugno  1998,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n. 16 del 21
gennaio  1999, con il quale sono state rideterminate, fra l'altro, le
dotazioni   organiche  delle  qualifiche  funzionali  e  dei  profili
professionali del Ministero della sanita';
    Accertato  che nelle dotazioni organiche degli uffici centrali di
questo Ministero risultano complessivamente vacanti venticinque posti
nel  profilo  professionale  di funzionario amministrativo, ex ottava
qualifica funzionale;
    Ravvisata  la  necessita'  di  provvedere alla copertura di detti
posti   vacanti   nel  predetto  profilo,  al  fine  di  impedire  il
determinarsi di difficolta' e disfunzioni nell'attivita' degli uffici
centrali di questa amministrazione;
    Vista  la  legge  27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'art. 39;
    Vista  la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica n. 7/1998 del 23 giugno 1998;
    Vista  la nota n. 1998/SOBP.5/001.9(60)-1464 del 26 ottobre 1998,
con  la quale e' stata avanzata richiesta di autorizzazione a bandire
un  concorso per la copertura dei posti di funzionario amministrativo
vacanti negli uffici centrali;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1998,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 281 del
10 dicembre  1998,  con il quale e' stata concessa l'autorizzazione a
bandire un concorso per quindici posti nel predetto profilo;
    Vista  la  legge  23 dicembre 1998, n. 448, recante misure per la
stabilizzazione e lo sviluppo;
    Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000);
    Vista  la  legge  12  marzo  1999, n. 68, con cui si dispone, tra
l'altro,  che  i  datori  di  lavoro  pubblici  che  occupano piu' di
cinquanta  dipendenti,  sono  tenuti  ad  avere  alle loro dipendenze
lavoratori disabili nella misura del 7% dei lavoratori occupati;
    Considerato che, presso questa amministrazione, la predetta quota
di riserva risulta gia' coperta;
    Visto  l'art. 40, comma 2, della legge 20 settembre 1980, n. 574,
concernente la riserva dei posti a favore di ufficiali di complemento
delle Forze armate;
    Vista  la  legge  24 dicembre 1986, n. 958, e le modificazioni ad
essa  apportate in materia di riserva di posti in favore dei militari
in  congedo dall'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196;
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
    Vista  la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l'art.
19, sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e
di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
personale  del  comparto  dei  ministeri per il quadriennio normativo
1998/2001   e  biennio  economico  1998/1999,  sottoscritto  in  data
16 febbraio 1999;
    Vista  la  legge  14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia  di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti, e
successive modifiche;
    Visti  il  decreto  legislativo  5  dicembre  1997, n. 430, ed il
regolamento  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20
febbraio  1998,  n. 38, nonche' la circolare n. 69 del 6 agosto 1998,
diramata   dal   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio  e  della
programmazione  economica  -  Dipartimento  della ragioneria generale
dello  Stato,  concernente  l'individuazione degli atti soggetti alla
verifica  di  legalita'  degli  uffici  centrali del bilancio e delle
ragionerie provinciali dello Stato;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'attribuzione di
complessivi  quindici  posti nel profilo professionale di funzionario
amministrativo  -  area  funzionale  C,  posizione economica C2 - del
Ministero   della   sanita'   da   destinarsi   presso   gli   uffici
dell'amministrazione centrale.
    In  applicazione dell'art. 39, comma 18, della legge n. 449/1997,
come  sostituito  dall'art.  20,  comma 3-ter, lettera f, della legge
n. 488/1999,  l'assunzione  di  tutti o di parte dei vincitori potra'
avvenire  con  contratto  di lavoro a tempo parziale, con prestazione
lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.
    I  candidati  assunti  con  rapporto  di  lavoro a tempo parziale
potranno  svolgere  attivita' di lavoro autonomo o subordinato, anche
laddove  sia obbligatoria l'iscrizione ad albi professionali, purche'
l'attivita'  svolta  non  comporti  un  conflitto di interessi con la
specifica attivita' di servizio.
    Il  personale da assumere con rapporto di lavoro a tempo parziale
e'   tenuto   a   comunicare,  prima  della  stipula  del  contratto,
l'esistenza di altra attivita' lavorativa.
    Qualora l'attivita' sia svolta con una amministrazione pubblica o
configuri, comunque, conflitto di interessi, il candidato e' invitato
a  cessare  dalla  situazione di incompatibilita'. In caso di diniego
non si da' luogo alla stipula del contratto.