IL RETTORE

    Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
30 aprile 1997, e successive modificazioni;
    Vista la legge n. 210 del 3 ottobre 1998;
    Visto  il regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
in  data  30  aprile 1999 con decreto ministeriale n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1999, n. 162;
    Visto il decreto ministeriale n. 90 del 4 giugno 1999, cosi' come
modificato  ed integrato dal decreto ministeriale n. 98 del 20 luglio
1999,  per  la  ripartizione dei finanziamenti per il conferimento di
borse  di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, delle
scuole di specializzazione, dei corsi di dottorato di ricerca e delle
attivita' di ricerca post-lauream;
    Viste  le  note  del  Ministero  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  20  luglio  99  e del 5 luglio 2000
"Finanziamento  borse  di studio post-lauream - esercizio finanziario
2000";
    Visto  il decreto rettorale n. 196/AG del 19 luglio 2000 relativo
all'attivazione  del progetto di innovazione del dottorato di ricerca
nonche' l'istituzione e l'attivazione della scuola di dottorato;
    Visto  il  regolamento  del  Politecnico  di Milano in materia di
dottorato  di ricerca adottato con decreto rettorale n. 209/AG del 1o
agosto 2000;
    Viste le deliberazioni del senato accademico del 25 ottobre 2000;
    Viste  le  deliberazioni  del consiglio di amministrazione del 31
ottobre 2000.

                              Decreta:

                               Art. 1.
    E'  indetto  presso  il  Politecnico  di  Milano  il  concorso di
ammissione  al XVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca di seguito
elencati.   Per   ciascun   dottorato  vengono  indicati  gli  atenei
consorziati e/o gli enti convenzionati, i posti messi a concorso e il
numero delle borse di studio disponibili.
         ----> vedere tabella a pag. 46 della G.U.(S4) <----


            La durata del corso di dottorato e' di anni tre.
    I  posti  e  le  borse  di studio possono essere aumentati, prima
  dell'espletamento del concorso, ove sussistano enti finanziatori.
    Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non puo'
                       essere inferiore a tre.
    L'apolide  e'  equiparato al cittadino straniero non appartenente
      agli Stati membri dell'U.E. (cittadino extracomunitario).