IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto il decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' di Pisa e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ed in particolare l'art. 3; Visto il regolamento in materia di accesso all'impiego presso l'Universita' di Pisa per il personale tecnico-amministrativo emanato con decreto rettorale n. 01/844 del 4 giugno 1999; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, relativo al regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della suddetta legge n. 127/1997; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 relativo alla declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle universita'; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto rettorale 26 gennaio 1995, n. 133, con il quale e' stato emanato il regolamento di Ateneo di attuazione della legge n. 241/1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, sulle pari opportunita' tra uomini e donne; Vista la legge 5 febbraio1992, n. 104, ed in particolare gli articoli 19 e 20; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni Visto il decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, recante norme in materia di "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196" ed in particolare l'art. 12; Visto il contratto collettivo nazionale vigente dei dipendenti del comparto universita'; Viste le delibere n. 146 del 26 marzo 1997 e n. 307 del 22 aprile 1997, e successive modificazioni ed integrazioni rispettivamente del consiglio di amministrazione e del senato accademico in materia di pianta organica del personale tecnico-amministrativo dell'Universita' di Pisa; Visto il C.C.N.L. vigente del comparto del personale delle universita'; Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 425 del 23 novembre 1999 con cui si prevede l'indizione, nel corso dell'anno 2000, di una selezione pubblica per "assistente dell'area amministrativo-contabile", sesta qualifica funzionale; Considerato che e' imminente la scadenza delle graduatorie relative a precedenti concorsi pubblici per i profili di assistente amministrativo, assistente contabile, sesta qualifica funzionale nonche' quella di operatore amministrativo, quinta qualifica funzionale; Considerato che le qualifiche ed i profili cui si riferiscono le suddette graduatorie, in base al nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal C.C.N.L. vigente, sono ricomprese nella categoria C area amministrativa; Ritenuto pertanto di indire una selezione per la categoria C area amministrativa, al fine di formulare una graduatoria immediatamente disponibile al momento della scadenza delle precedenti graduatorie cosi' da far fronte al verificarsi di improrogabili esigenze di servizio; Ritenuto di far precedere le prove di esame da una preselezione tra coloro che abbiano presentato domanda di ammissione alla selezione, anche al fine di garantire un piu' celere svolgimento e un migliore espletamento della selezione stessa; Considerato che la graduatoria formulata a seguito della selezione di cui trattasi sara' comunque ulilizzata nel rispetto dei vincoli di bilancio previo accertamento delta copertura finanziaria sul bilancio di previsione; Dispone: Art. 1. E' indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, a posti della categoria C, area amministrativa, presso l'Universita' di Pisa, al fine di svolgere attivita' caratterizzata da: grado di autonomia: svolgimento di attivita' inerenti procedure, con diversi gradi di complessita', basate su criteri parzialmente prestabiliti; grado di responsabilita': relativa alla correttezza complessiva delle procedure gestite. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi di lavoro.