IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 recante modifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390 concernente modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge n. 210/1998; Visti i decreti direttoriali n. 130, 131, 132 del 5 luglio 2000 con i quali sono state indette, tra l'altro, procedure di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, quattro posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia e sei posti di ricercatore universitario; Viste le delibere dei consigli delle facolta' interessate con le quali e' stato designato il componente per ciascuna commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117; Visti i decreti direttoriali n. 153 del 12 settembre 2000 e n. 165 del 9 ottobre 2000, con i quali sono state indette le procedure elettorali per la formazione delle commissioni giudicatrici della prima tornata 2000; Visto l'esito dello scrutinio effettuato il 27 ottobre 2000; Viste le opzioni presentate dai professori e ricercatori risultati eletti anche in altre procedure di valutazione comparativa; Decreta: Ai sensi dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici: ----> Vedere commissioni <---- In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute, ovvero nei casi di cui all'art. 4, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, concernenti i componenti elettivi, nelle commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto decorre il termine di trenta giorni per l'invio delle pubblicazioni, secondo le modalita' previste dall'art. 4 dei bandi con i quali sono state indette le procedure di valutazione comparativa. Dalla data stessa decorre il termine previsto dall'art. 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici. Ferrara, 30 ottobre 2000 p. Il rettore: Balandi