IL RETTORE

    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
    Vista  la  legge  3 luglio  1998,  n. 210  recante  norme  per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117  recante  modifiche  al  regolamento  19 ottobre  1998, n. 390
concernente   modalita'   di  espletamento  delle  procedure  per  il
reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a
norma dell'art. 1 della legge n. 210/1998;
    Visti  i  decreti direttoriali n. 130, 131, 132 del 5 luglio 2000
con i quali sono state indette, tra l'altro, procedure di valutazione
comparativa  per la copertura di un posto di professore universitario
di  ruolo  di prima fascia, quattro posti di professore universitario
di ruolo di seconda fascia e sei posti di ricercatore universitario;
    Viste  le delibere dei consigli delle facolta' interessate con le
quali  e'  stato  designato  il  componente  per ciascuna commissione
giudicatrice,   ai  sensi  dell'art. 3,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
    Visti  i  decreti  direttoriali  n. 153  del  12 settembre 2000 e
n. 165  del  9 ottobre  2000,  con  i  quali  sono  state  indette le
procedure elettorali per la formazione delle commissioni giudicatrici
della prima tornata 2000;
    Visto l'esito dello scrutinio effettuato il 27 ottobre 2000;
    Viste   le   opzioni  presentate  dai  professori  e  ricercatori
risultati eletti anche in altre procedure di valutazione comparativa;

                              Decreta:

    Ai   sensi  dell'art. 2  della  legge  3 luglio  1998,  n. 210  e
dell'art. 3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117, sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici:
                  ---->   Vedere commissioni  <----


    In  caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero  nei  casi  di  cui  all'art. 4,  comma  11,  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 117/2000,  concernenti i componenti
elettivi,  nelle  commissioni  giudicatrici  subentra  il docente non
eletto che abbia riportato il maggior numero di voti.
    Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto  decorre  il  termine  di  trenta  giorni  per  l'invio delle
pubblicazioni,  secondo  le  modalita' previste dall'art. 4 dei bandi
con   i   quali  sono  state  indette  le  procedure  di  valutazione
comparativa.
    Dalla  data  stessa  decorre  il termine previsto dall'art. 9 del
decreto  legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore,
da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze di ricusazione dei
commissari.  Decorso  tale  termine  e, comunque, dopo l'insediamento
della  commissione  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  dei
commissari.
    Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
      Ferrara, 30 ottobre 2000
p. Il rettore: Balandi