IL COMANDANTE GENERALE
                      della Guardia di finanza

    Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87, e
31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
    Vista  la  legge  26 febbraio  1974,  n. 45,  sul reclutamento di
ufficiali  di  complemento  della  Guardia  di finanza in servizio di
prima nomina;
    Vista   la  legge  23 dicembre  1999,  n. 489,  sul  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2000  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2000-2002;
    Visto  il  regolamento  sul  reclutamento  degli  ufficiali della
Guardia   di  finanza,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26 agosto  1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti
il 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 1o dicembre 1959;
    Viste  le  leggi  29 maggio  1967,  n. 371,  e  22 dicembre 1975,
n. 725,  concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali
in servizio permanente della Guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
1964,   n. 237,   sulla   leva   e   sul   reclutamento  obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
    Vista  la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul
servizio di leva;
    Viste  le  leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390,
recanti le norme sulla documentazione amministrativa;
    Viste  le leggi 8 gennaio 1979, n. 10, 15 ottobre 1982, n. 757, e
14 febbraio  1990,  n. 28, recanti norme relative all'equipollenza di
talune   lauree   a   quella   di   economia  e  commercio,  ai  fini
dell'ammissione ai pubblici concorsi;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986, n. 958, recante le norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
    Vista  la  legge  1o febbraio  1989, n. 53, "Modifiche alle norme
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei vicebrigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della  Guardia  di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia
di  Stato,  al  Corpo  degli  agenti di custodia e al Corpo forestale
dello Stato" e successive modifiche;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la   "Razionalizzazione   dell'organizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego,  a  norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e
successive modifiche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni,  concernente  il  "Regolamento
recante    norme   sull'accesso   agli   impieghi   nelle   pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita' di svolgimento dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
    Visto   il   decreto   ministeriale   27 ottobre   1994,  recante
"Disposizioni  per  lo  svolgimento  del  corso  allievi ufficiali di
complemento della Guardia di finanza";
    Vista  la  legge  28 dicembre  1995,  n. 549,  che  ha introdotto
modifiche  alla  legge  n. 45/1974,  concernente  il  reclutamento di
allievi ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio
di prima nomina;
    Vista  la  legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modifiche alle
leggi  26 febbraio 1974, n. 45, e 31 maggio 1975, n. 191, concernenti
norme sul servizio militare di leva;
    Vista  la  legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la "Tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali", integrata dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
    Vista  la  legge  15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo";
    Vista  la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente "Modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59,  e 15 maggio 1997,
n. 127,   nonche'  norme  in  materia  di  formazione  del  personale
dipendente  e  di  lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica";
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, "Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza";
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative";
    Visto  il decreto ministeriale 26 giugno 1997, n. 221, registrato
alla Corte dei conti in data 1l luglio 1997, registro n. 2 Finanze al
foglio  n. 176, recante "Regolamento concernente l'individuazione dei
diplomi   di  laurea  il  cui  possesso  costituisce  titolo  per  la
partecipazione  al  concorso  per  il reclutamento degli ufficiali di
complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina";
    Visto  l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante
"Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";
    Visto  il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, concernente
"Disposizioni  integrative  della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul
trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici";
    Visto   il   decreto  ministeriale  17 maggio  2000,  emanato  in
applicazione  dell'art. 1,  comma 5,  della  legge  20 ottobre  1999,
n. 380,  con  cui  e' stato adottato il Regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare  ed il decreto
dirigenziale n. 167483, datato 1o giugno 2000 del comandante generale
della Guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
26 giugno   2000,   n. 227,   concernente:  "Regolamento  recante  la
fissazione dei limiti di altezza per il personale femminile del Corpo
di Guardia di finanza";
    Vista  la sentenza della Corte costituzionale n. 332/2000, datata
12 luglio  2000,  con  la  quale  e'  stata dichiarata illegittima la
previsione del requisito dell'assenza di prole;
    Vista  la sentenza della Corte costituzionale n. 391/2000, datata
28 luglio  2000,  con  la  quale  e'  stata dichiarata illegittima la
previsione  di  cui  all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53,
nella  parte  in cui - rinviando per l'accesso ai ruoli del personale
delle  Forze  di  Polizia  al  possesso  delle  qualita'  morali e di
condotta  stabilite  per  l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria  -  prevede che siano esclusi dai concorsi per l'accesso ai
ruoli  delle  Forze  di  Polizia  i candidati "i cui parenti in linea
retta  entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo,
hanno  riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407,
comma 2, lettera a), codice di procedura penale";

                              Decreta:


                        Disposizioni generali

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    E'  indetto  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per il
reclutamento  di  duecentodieci  sottotenenti  di  complemento  della
Guardia di finanza in servizio di prima nomina.
    Lo svolgimento del concorso comprende:
      a) una prova d'esame (test culturali e intellettivi);
      b) visita medica comprensiva degli esami specialistici;
      c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati.