IL COMANDANTE GENERALE della Guardia di finanza Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87, e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza; Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002; Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 1o dicembre 1959; Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371, e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva; Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa; Viste le leggi 8 gennaio 1979, n. 10, 15 ottobre 1982, n. 757, e 14 febbraio 1990, n. 28, recanti norme relative all'equipollenza di talune lauree a quella di economia e commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante le norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata; Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53, "Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato" e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1994, recante "Disposizioni per lo svolgimento del corso allievi ufficiali di complemento della Guardia di finanza"; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha introdotto modifiche alla legge n. 45/1974, concernente il reclutamento di allievi ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modifiche alle leggi 26 febbraio 1974, n. 45, e 31 maggio 1975, n. 191, concernenti norme sul servizio militare di leva; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", integrata dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica"; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative"; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1997, n. 221, registrato alla Corte dei conti in data 1l luglio 1997, registro n. 2 Finanze al foglio n. 176, recante "Regolamento concernente l'individuazione dei diplomi di laurea il cui possesso costituisce titolo per la partecipazione al concorso per il reclutamento degli ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina"; Visto l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante "Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti"; Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, concernente "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici"; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, con cui e' stato adottato il Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare ed il decreto dirigenziale n. 167483, datato 1o giugno 2000 del comandante generale della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227, concernente: "Regolamento recante la fissazione dei limiti di altezza per il personale femminile del Corpo di Guardia di finanza"; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 332/2000, datata 12 luglio 2000, con la quale e' stata dichiarata illegittima la previsione del requisito dell'assenza di prole; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 391/2000, datata 28 luglio 2000, con la quale e' stata dichiarata illegittima la previsione di cui all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53, nella parte in cui - rinviando per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di Polizia al possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria - prevede che siano esclusi dai concorsi per l'accesso ai ruoli delle Forze di Polizia i candidati "i cui parenti in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), codice di procedura penale"; Decreta: Disposizioni generali Art. 1. Posti messi a concorso E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di duecentodieci sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina. Lo svolgimento del concorso comprende: a) una prova d'esame (test culturali e intellettivi); b) visita medica comprensiva degli esami specialistici; c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati.