IL PRESIDENTE

    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio
1991,  n. 171,  ed  in  particolare  l'art. 23  sulla costituzione di
contratti a termine;
    Visto  il  contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto
del   personale   delle   istituzioni  e  degli  enti  di  ricerca  e
sperimentazione  per  il  quadriennio  1994/1997  per il personale di
primo e terzo livello professionale;
    Visto  il regolamento di organizzazione approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1o agosto 2000;
    Vista  la  legge  del  10 aprile  1991, n. 125, che garantisce la
parita'  uomo-donna al lavoro e l'art. 61 del decreto legislativo del
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Considerato  indispensabile disporre per la durata di cinque anni
di  una  professionalita'  che svolga la funzione di responsabile del
procedimento per gli appalti delle opere pubbliche con assunzione del
coordinamento  delle  diverse  fasi  della programmazione, dalla fase
progettuale  alla  aggiudicazione  della  gara,  alla  direzione  dei
lavori,  al  collaudo  fino  a  quella della liquidazione all'impresa
esecutrice;
    Considerato  che tale professionalita' va individuata in un primo
tecnologo  di  secondo  livello professionale, che attualmente non e'
disponibile in Istituto;

                              Delibera:


                               Art. 1.


                          Numero dei posti

    L'Istituto  nazionale  di  statistica,  ai sensi dell'art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171,
assume,  a contratto, una unita' di secondo livello professionale per
lo svolgimento di mansioni ascrivibili al profilo di primo tecnologo,
per  la  durata  di  cinque anni per lo svolgimento delle funzioni di
responsabile  del  procedimento per gli appalti delle opere pubbliche
con  assunzione  del  coordinamento delle diverse fasi della relativa
programmazione.
    Il finanziamento gravera' sul bilancio dell'Istituto.

                               Art. 2.


                     Requisiti per l'ammissione

    Alla  selezione  possono  partecipare  coloro  che  alla  data di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle domande sono in
possesso, oltre che dei requisiti di legge, dei seguenti requisiti:
      1)  diploma  di  laurea  in  ingegneria civile, edile, e lauree
equipollenti;
      2)  esperienza  lavorativa  di almeno otto anni dopo la laurea,
opportunamente   documentata   o   autodichiarata  sotto  la  propria
responsabilita',  nella  progettazione  e  direzione  lavori  per  la
costruzione di edifici e impianti.
    In particolare dovra' essere indicato:
      per le opere eseguite:
        tipologia dell'opera (edile, impiantistica, ecc.);
        committente ed impresa esecutrice;
        importo  e  date  di  esecuzione  del cantiere (inizio e fine
lavori);
        ruolo ricoperto nell'esecuzione;
      per le opere progettate:
        tipologia dell'opera (edile, impiantistica, ecc.);
        committente ed importo;
        ruolo ricoperto nella progettazione;
      per i corsi frequentati, se sono attinenti a:
        leggi sui lavori pubblici;
        contabilita' di cantieri;
        decreto legislativo n. 494/1996;
      3) conoscenza ed utilizzazione degli strumenti informatici;
      4) conoscenza della lingua inglese;
      5)  idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
per l'impiego al quale si riferisce il rapporto di lavoro;
      6)  buona conoscenza della legislazione nel settore delle opere
pubbliche;
      7) possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;
      8) obblighi di leva militare assolti o militesente.
    Non  possono prendere parte alla selezione coloro che siano stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione,  ovvero  che  siano  stati dichiarati decaduti da un
impiego  pubblico  per  aver  conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
    La sede di lavoro e' Roma.

                               Art. 3.


          Presentazione delle domande - Termini e modalita'

    Le  domande di partecipazione alla predetta selezione, redatte su
carta  semplice  e indirizzate all'Istituto nazionale di statistica -
Direzione  centrale  personale  e  servizi generali, via Cesare Balbo
n. 16  -  00184  Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere inviate
esclusivamente  per  posta  a  mezzo  di  raccomandata  con avviso di
ricevimento  all'Istituto  stesso  entro  il  termine  perentorio  di
quaranta  giorni,  decorrenti  dal  giorno  successivo  alla  data di
pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale. A tal fine fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    Nella  domanda  di  ammissione,  da  redigere  secondo  lo schema
esemplificativo (allegato 1), gli aspiranti debbono dichiarare:
      1) il cognome e il nome;
      2) il luogo e la data di nascita;
      3)  il  possesso  della cittadinanza italiana o appartenenza ad
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
      4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
      5)  le  eventuali  condanne  penali riportate ed i procedimenti
penali eventualmente pendenti;
      6)   il   titolo   di   studio   posseduto,  con  l'indicazione
dell'Universita' dello Stato o dell'Istituto superiore equiparato che
lo  ha  rilasciato e dell'anno accademico in cui e' stato conseguito,
nonche' la votazione riportata;
      7)  di  essere  militesente  o  di aver assolto gli obblighi di
leva;
      8)  i servizi eventualmente prestati presso strutture pubbliche
o private e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di lavoro;
      9)  di  non  essere  stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione,  ovvero  di  non essere stati
dichiarati  decaduti  da  un  impiego  pubblico  per  aver conseguito
l'impiego  stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' non sanabile;
      10)  l'eventuale  possesso  dei  titoli  di preferenza ai sensi
dell'art. 5  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 487 del
1994,  cosi'  come modificato ed integrato dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 693 del 1996 e dalla legge n. 127/1997;
      11)  l'indirizzo  al  quale  chiedono  che  siano  trasmesse le
comunicazioni   relative  al  concorso,  comprensivo  del  codice  di
avviamento postale e del recapito telefonico;
      12)  la  conoscenza  parlata  e scritta della lingua inglese ed
eventuali altre lingue;
      13)  per  gli  appartenenti  all'Unione  europea, la conoscenza
parlata e scritta della lingua italiana.
    L'amministrazione  non  assume alcuna responsabilita' per il caso
di  dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del  recapito  da  parte  dell'aspirante  o da mancata oppure tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne'  per  eventuali  disguidi  postali e telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
    I candidati dovranno allegare alla domanda:
      1) un dettagliato curriculum vitae (allegato 2);
      2) qualsiasi titolo valutabile ai fini della selezione;
      3) l'elenco di tutti i titoli e dei documenti presentati.

                               Art. 4.


                   Trattamento dei dati sensibili

    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma  1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  il  trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso
e'  finalizzato unicamente alla gestione dell'attivita' concorsuale e
lo  stesso  avverra'  con  utilizzo  di  procedure  informatiche e di
archiviazione cartacea dei relativi atti.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
    I candidati, inoltre, godono dei diritti di cui all'art. 13 della
citata  legge, tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo
riguardano,  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di  rettificare,  aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti  in  termini  non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

                               Art. 5.


                      Commissione esaminatrice

    La commissione esaminatrice e' stata costituita con deliberazione
n. 850/P del 17 novembre 1993 e successive modifiche.

                               Art. 6.


                       Valutazione dei titoli

    La   commissione   esaminatrice  determinera'  preliminarmente  i
criteri  e le categorie dei titoli valutabili, con i punteggi massimi
attribuibili.
    Tutti  gli  attestati potranno essere prodotti anche in fotocopia
purche'  accompagnati  da  dichiarazione  con la quale si attesti che
trattasi   di   copie   autentiche  di  originali,  come  da  modello
(allegato 3).
    Con  la suddetta documentazione, spedita per posta, dovra' essere
prodotta  anche copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di
identita'    del   sottoscrittore,   rilasciato   da   una   pubblica
amministrazione;  in  caso  contrario  la  documentazione  non potra'
essere valutata.
    I  candidati  non  potranno  far  riferimento a titoli presentati
all'Istituto in occasione di altri concorsi.
    I  candidati  che avranno raggiunto il punteggio minimo stabilito
dalla  commissione esaminatrice nella valutazione dei titoli potranno
essere convocati per sostenere un colloquio.
    Eventuali   informazioni   potranno  essere  chieste  all'ufficio
concorsi, via Cesare Balbo n. 16, nei giorni di lunedi', mercoledi' e
venerdi', dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

                               Art. 7.


                             Graduatoria

    La  commissione  esaminatrice,  valutati  i  titoli ed effettuato
l'eventuale  colloquio,  formulera'  la graduatoria con l'indicazione
della votazione conseguita da ciascun candidato.
    Non  si  procedera' all'assegnazione dei vincitori che abbiano in
atto  un contratto a termine con l'Istat con scadenza superiore a due
mesi dalla data prevista per l'inizio dell'attivita'.
    Il  provvedimento di approvazione della graduatoria del vincitore
sara' affisso all'albo dell'Istituto.

                               Art. 8.


         Presentazione del documento da parte del vincitore

    Il  vincitore  della  selezione dovra' far pervenire all'Istituto
nazionale  di  statistica  -  Direzione  centrale personale e servizi
generali,  entro  la  data  fissata  per  la  stipula  del  contratto
individuale  di  lavoro  a  tempo  determinato  il certificato medico
rilasciato  dall'unita'  sanitaria locale del comune di residenza, di
data non anteriore a sei mesi.

                               Art. 9.


             Mancata costituzione del rapporto di lavoro

    La  mancata  presentazione in servizio senza giustificato motivo,
oppure  la  mancata presentazione della documentazione richiesta e la
omessa  regolarizzazione  della  documentazione  stessa  nei  termini
prescritti,  o la produzione dei documenti affetti da vizi insanabili
comportano   la   mancata   stipulazione   del  contratto  di  lavoro
individuale.
    Le  prestazioni di servizio rese fino alla relativa comunicazione
sono comunque retribuite.

                              Art. 10.


                          Ritiro documenti

    I   candidati   potranno  richiedere  -  entro  nove  mesi  dalla
pubbli-cazione   della   graduatoria,   con   domanda   da  inoltrare
all'Istituto nazionale di statistica - Direzione centrale personale e
servizi   generali,   via   Cesare  Balbo  n. 16  -  00184  Roma,  la
restituzione dei titoli presentati per la partecipazione al concorso.
Per le richieste di invio a mezzo posta le spese saranno a carico del
candidato.  Trascorso inutilmente tale termine, l'Istituto procedera'
al   macero   del  materiale,  senza  alcuna  responsabilita',  salvo
necessita' connesse ad eventuali procedure giurisdizionali.
      Sede, 28 novembre 2000
Il presidente