IL DIRIGENTE

    Vista  la  delibera  del  consiglio  di presidenza n. 225 in data
30 aprile  1998, con la quale e' stata emanata la "direttiva generale
per  la  predisposizione  dei  bandi  delle borse di studio a livello
centrale e decentrato dell'Ente";
    Vista   la  delibera  del  consiglio  direttivo  n. 247  in  data
12 settembre 2000;

                              Dispone:


                               Art. 1.

    Nell'ambito  del  programma  N.A.T.O.  "Senior"  per  il 2000, e'
indetta una selezione pubblica per titoli, eventualmente integrata da
colloquio,  per  l'assegnazione  di  quindici  borse  di  studio  per
l'estero, per laureati, riservata a studiosi e ricercatori, per studi
e  ricerche  nel campo delle scienze esatte, sperimentali, tecniche e
umanistiche.
    Tale  programma  consente alle universita' italiane e ad istituti
di  ricerca  scientifica  di inviare unita' del proprio personale, di
livello  adeguatamente  elevato,  a studiare nuovi sviluppi di teorie
scientifiche  e nuove tecniche presso istituti e laboratori dei Paesi
aderenti alla N.A.T.O.
    Le quindici borse di studio, sono ripartite come segue:
=====================================================================
                    Settori scientifici                     |N. borse
=====================================================================
    01 - Scienze di base (matematiche, fisiche, chimiche)   |   4
---------------------------------------------------------------------
    02 - Scienze della vita (biologiche, mediche e          |
biotecnologie)                                              |   4
---------------------------------------------------------------------
    03 - Scienze della terra e dell'ambiente                |   2
---------------------------------------------------------------------
    04 - Scienze di ingegneria ed architettura, tecnologiche|
e dell'informazione                                         |   2
---------------------------------------------------------------------
    05 - Scienze umanistiche, economiche e sociali          |   3
    Costituisce   titolo  preferenziale,  a  parita'  di  merito,  la
richiesta  di  fruizione  della  borsa  di  studio  presso istituti o
laboratori statunitensi o canadesi.
    I candidati possono concorrere per un solo settore disciplinare.
    La durata della borsa e' di 2 mesi.
    L'ammontare  di  ogni  borsa e' stabilito dal C.N.R. e comprende,
oltre  ad  una somma forfettaria per le spese di viaggio dal luogo di
residenza al luogo dove e' svolta la ricerca, un assegno mensile, per
l'intera  sua  durata,  che  deve intendersi concesso a copertura sia
delle  spese  di  soggiorno  che  di  qualunque altra eventuale spesa
inerente all'utilizzazione della borsa stessa.
    L'importo dell'assegno mensile e' di L. 2.800.000 lorde.
    Sia   sulla  somma  forfettaria  per  le  spese  di  viaggio  che
sull'assegno  mensile  sono  effettuate  le  prescritte ritenute alla
fonte,   trattandosi,  nell'uno  come  nell'altro  caso,  di  redditi
soggetti ad IRPEF.
    Gli  assegnatari delle borse godono di assicurazione a carico del
C.N.R.  per  gli infortuni in cui possono incorrere nell'espletamento
delle attivita' connesse con la fruizione delle borse stesse.

                              Art.  2.

    La  borsa  non  e'  cumulabile  con altre borse di studio ne' con
assegni  o  sovvenzioni  di  analoga  natura  e  la  sua fruizione e'
incompatibile  con  la  frequenza  di  corsi  di dottorato di ricerca
universitari  italiani  con o senza assegni, nonche' con la frequenza
di  scuole  di  specializzazione  post-laurea  italiane  con  o senza
assegni.
    E'   ammesso   il   cumulo  con  gli  assegni  conferiti  per  la
collaborazione ad attivita' di ricerca, di cui ai sensi dell'art. 51,
comma 6,  della  legge  30 dicembre  1997 n. 449, qualora la borsa di
studio  sia utile ad integrare l'attivita' di ricerca dei titolari di
assegni.
    A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo  della  borsa,  ulteriori  compensi  che  facciano carico a
contributi od assegnazioni del C.N.R.

                              Art.  3.

    Possono  partecipare  alla selezione i cittadini italiani e degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  che  alla  data  di scadenza del
presente bando:
      a) abbiano  conseguito  la laurea presso universita' o istituti
superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso universita'
o   istituti  superiori  stranieri,  dichiarata  equivalente  da  una
universita'   o   istituto   superiore   italiano   o  dal  Ministero
dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica   e  tecnologica
(M.U.R.S.T.);
      b) abbiano un'anzianita' di laurea di almeno cinque anni;
      c) non  abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta'. E'
escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta';
      d) siano  residenti in Italia (per i cittadini non italiani dei
Paesi della U.E.).
    Non possono partecipare alla selezione:
      1) coloro  che  abbiano  gia'  usufruito di due borse di studio
N.A.T.O.;
      2) coloro  che  stiano  usufruendo  o  che  usufruiranno di una
seconda borsa N.A.T.O.
    I  contrattisti  a  termine  ex  art. 36,  legge n. 70/1975 ed ex
art. 23  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 171/1991
possono  usufruire  della  borsa solo se, al momento della fruizione,
abbiano ultimato il contratto.

                              Art.  4.

    La  domanda  di  partecipazione  alla selezione, redatta in carta
libera,  secondo  lo schema di cui all'allegato A del presente bando,
deve  essere  indirizzata ed inviata, con la relativa documentazione,
al  Consiglio  nazionale  delle ricerche, Dipartimento del personale,
reparto  II  concorsi  e  borse  di studio, piazzale Aldo Moro n. 7 -
00185  Roma,  entro  e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere
in  un  giorno  festivo,  detto termine si intende protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
    La domanda di partecipazione alla selezione si considera prodotta
in  tempo  utile  anche  se spedita a mezzo lettera raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine stabilito. A tal fine fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    Delle  domande  presentate  a  mano  all'ufficio accettazione del
C.N.R.,  dalle ore 9 alle ore 18, nei giorni dal lunedi' al venerdi',
sara' rilasciata ricevuta.
    Le domande non firmate dai candidati saranno escluse.
    Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
      1) certificato  di  laurea,  in carta semplice, nel quale siano
indicate  le  votazioni  riportate  nei  singoli  esami, la votazione
dell'esame  di laurea e la data di quest'ultimo (ai sensi della legge
n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998
il   candidato   puo'   presentare   dichiarazione   sostitutiva   di
certificazione, come da fac-simile allegato B;
      2) certificato  di  residenza,  se  trattasi  di  cittadini non
italiani dei Paesi dell'Unione europea;
      3) dichiarazione  di  accettazione  del  candidato da parte del
responsabile   delle   ricerche   e/o   dell'istituzione  scientifica
prescelta,   rilasciata  su  carta  intestata,  presso  la  quale  il
candidato  intende  svolgere  la ricerca; tale dichiarazione non puo'
essere  formulata  tramite  telegramma  o  telex;  puo' eventualmente
essere trasmessa via fax;
      4) copia dei lavori ritenuti piu' significativi;
      5) programma  particolareggiato  di  studio e di ricerca che il
candidato  intende  svolgere  durante  il  periodo di fruizione della
borsa;
      6) curriculum vitae et studiorum;
      7) qualsiasi  altro  titolo  che  il  candidato  ritenga  utile
presentare nel proprio interesse;
      8) elenco   dei   lavori,  con  l'indicazione  se  trattasi  di
pubblicazioni   o   dattiloscritti,   ed   il   nome   di   eventuali
collaboratori;
      9) elenco dei documenti e titoli presentati.
    I  documenti di cui ai punti 5, 6, 8 e 9 devono essere presentati
in duplice copia e sottoscritti dal candidato.
    Costituisce  motivo  di  non ammissione alla selezione la mancata
presentazione  di  uno dei documenti di cui ai punti 1, 2 (solo per i
cittadini non italiani), 3, 4, e 5 del presente articolo.
    Il  plico  contenente  la  domanda  con gli allegati deve portare
sull'involucro  esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo
del candidato e il numero del presente bando.
    Non  si  tiene  conto  dei  titoli  e  dei documenti consegnati o
spediti al C.N.R. dopo il termine di cui al primo, comma del presente
articolo,  ne'  delle  domande  che,  alla  scadenza di tale termine,
risultino  sfornite  della  prescritta  documentazione; ne' e' infine
consentito,  scaduto  il  termine  stesso,  di  sostituire i titoli e
documenti   gia'   presentati   anche   se   trattasi  di  sostituire
dattiloscritti   o  bozze  di  stampa  con  i  corrispondenti  lavori
stampati.

                              Art.  5.

    I candidati sono giudicati da commissioni nominate dal presidente
del   C.N.R.   per   ciascuno   dei   settori  disciplinari  indicati
nell'art. 1.
    Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti
per la valutazione di ciascun candidato.
    La  commissione  provvede,  in  via  preliminare,  a ripartire il
punteggio  a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga
di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna
categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.
    La  commissione  stabilisce  altresi',  in  via preliminare, se i
candidati  vadano  sottoposti  a  colloquio  e,  in caso positivo, il
punteggio  da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che
i  candidati  debbono  conseguire  nella  valutazione  dei titoli per
essere ammessi a sostenere la prova stessa.
    La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
    Nel  caso  in  cui  sia stato, in via preliminare, previsto dalla
commissione  il colloquio, la stessa provvede a convocare i candidati
che abbiano ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione
dei  titoli, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
con  almeno  quindici  giorni di preavviso. Nessun rimborso e' dovuto
dall'Ente  ai candidati che sostengono il colloquio, anche se in sede
diversa da quella di residenza.
    Ai  fini  della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della   valutazione   dei   titoli  e  del  risultato  dell'eventuale
colloquio,  del  programma  di  studio  e  di  ricerca presentato dal
candidato,  valutando  sia  la  sua attitudine a svolgere, in genere,
compiti  di  ricerca  scientifica,  sia la sua preparazione nel campo
specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.
    Al  termine  dei lavori, la commissione redige la graduatoria dei
candidati;  sono considerati idonei i candidati che abbiano raggiunto
una  votazione  non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di
cui la commissione dispone.
    Le  operazioni  compiute  dalla  commissione  sono verbalizzate e
sottoscritte  in  ogni  pagina  dal  presidente, dai componenti e dal
segretario.

                              Art.  6.

    Sono  considerati  vincitori  coloro  che nella graduatoria degli
idonei si trovano collocati in posizione corrispondente al numero dei
posti banditi.
    A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata:
      a) dalla  minore  anzianita'  di  conseguimento  del  titolo di
studio;
      b) in   caso  di  ulteriore  parita',  dalla  minore  eta'  del
candidato.
    Le  borse  che  restino  interamente  disponibili  per rinuncia o
decadenza  dei  vincitori  possono  essere  assegnate  ai  successivi
idonei, secondo l'ordine della graduatoria, entro sei mesi dalla data
di approvazione della graduatoria stessa.

                              Art.  7.

    Il  C.N.R.  provvede  a  comunicare a ciascun concorrente l'esito
della  selezione  restituendogli,  nel  contempo,  la  documentazione
presentata per l'ammissione alla stessa, ad eccezione della seguente:
      1) certificato di laurea;
      2) dichiarazione di accettazione del candidato nell'istituzione
scientifica prescelta;
      3) programma di ricerca (una copia);
      4) curriculum vitae et studiorum (una copia);
      5) elenco dei titoli presentati (una copia);
      6) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati (una copia).
    Il C.N.R. non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni  dipendente  da  inesatte  o non chiare indicazioni dei
dati   anagrafici  o  del  recapito  o  da  non  avvenuta  o  tardiva
informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                              Art.  8.

    L'assegnatario deve iniziare la fruizione della borsa entro e non
oltre  sei  mesi  dalla  data di comunicazione di vincita della borsa
medesima.
    Coloro  che non abbiano dato inizio agli studi e alle ricerche in
programma entro detto termine decadranno dalla borsa.
    La  data  di  decorrenza non puo' in ogni caso essere anteriore a
quella della lettera di comunicazione di vincita.
    Il  periodo  di  godimento  della borsa decorre dalla data in cui
l'assegnatario   ha  effettivamente  iniziato,  presso  l'istituzione
prescelta, gli studi e le ricerche in programma.
    La  data  di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso
che  il  titolare  debba  assolvere  agli  obblighi militari di leva,
assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
    La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo
nel  caso  che  il titolare debba assolvere agli obblighi militari di
leva,  assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata
superiore ad un mese.
    I   motivi   di  rinvio  o  sospensione  devono  essere  comunque
debitamente comprovati.
    L'assegnatario  che  dopo  aver  iniziato  l'attivita' di ricerca
programmata  non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo,
regolarmente  ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia  prova  di  non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su
proposta  del responsabile della ricerca, e' dichiarato decaduto, con
motivato provvedimento del C.N.R., dall'ulteriore utilizzazione della
borsa.
    Dell'avvio  del  relativo  procedimento  viene data comunicazione
all'interessato  il  quale ha la facolta' di far conoscere la propria
posizione in merito, mediante comunicazione scritta.
    Della  conclusione  del  procedimento, che potra' consistere o in
una   archiviazione  degli  atti  o  nel  predetto  provvedimento  di
decadenza, verra' data motivata comunicazione all'interessato.
    Il C.N.R. si riserva di adottare, in ogni momento, forme adeguate
di accertamento sullo stato delle ricerche in corso.

                              Art.  9.

    Il pagamento della borsa viene effettuato in un'unica soluzione e
viene corrisposto anticipatamente, previa tempestiva comunicazione da
parte   dell'interessato  della  data  di  inizio  dell'attivita'  di
ricerca.
    Coloro  che  siano  incorsi  nella dichiarazione di decadenza per
rinuncia  o  per  non ottemperanza di quanto previsto dall'art. 8 del
presente  bando  sono  tenuti  a  restituire  l'importo  della  borsa
anticipato e non maturato.
    La restituzione dell'importo verra' richiesta dal C.N.R.

                              Art.  10.

    Entro  trenta  giorni  dalla scadenza della borsa, l'assegnatario
deve  trasmettere  al  C.N.R.  una  particolareggiata relazione sulle
ricerche compiute.
    La  relazione  deve  essere  corredata  di  una dichiarazione del
direttore  delle ricerche contenente l'esatta indicazione del periodo
complessivo  durante  il  quale l'assegnatario ha atteso agli studi e
ricerche anzidetti.
    La  relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del C.N.R.

                              Art.  11.

    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma 1,  della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  il competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche,
per  le  finalita'  di  gestione  della  selezione e saranno trattati
presso  una  banca  dati automatizzata per le finalita' inerenti alla
selezione e alla gestione del rapporto conseguente alla medesima.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
    I  medesimi  dati  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni  pubbliche  direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
Consiglio nazionale delle ricerche Dipartimento del personale reparto
II  concorsi  e  borse di studio, piazzale A. Moro n. 7 - 00185 Roma,
titolare del trattamento.
    Il  responsabile  del  trattamento  e'  il dirigente del suddetto
reparto.
      Roma, 1o dicembre 2000
Il dirigente: Micolitti