IL DIRIGENTE Vista la delibera del consiglio di presidenza n. 225 in data 30 aprile 1998, con la quale e' stata emanata la "direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale e decentrato dell'Ente"; Vista la delibera del consiglio direttivo n. 247 in data 12 settembre 2000; Dispone: Art. 1. Nell'ambito del programma N.A.T.O. "Senior" per il 2000, e' indetta una selezione pubblica per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per l'assegnazione di quindici borse di studio per l'estero, per laureati, riservata a studiosi e ricercatori, per studi e ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali, tecniche e umanistiche. Tale programma consente alle universita' italiane e ad istituti di ricerca scientifica di inviare unita' del proprio personale, di livello adeguatamente elevato, a studiare nuovi sviluppi di teorie scientifiche e nuove tecniche presso istituti e laboratori dei Paesi aderenti alla N.A.T.O. Le quindici borse di studio, sono ripartite come segue: ===================================================================== Settori scientifici |N. borse ===================================================================== 01 - Scienze di base (matematiche, fisiche, chimiche) | 4 --------------------------------------------------------------------- 02 - Scienze della vita (biologiche, mediche e | biotecnologie) | 4 --------------------------------------------------------------------- 03 - Scienze della terra e dell'ambiente | 2 --------------------------------------------------------------------- 04 - Scienze di ingegneria ed architettura, tecnologiche| e dell'informazione | 2 --------------------------------------------------------------------- 05 - Scienze umanistiche, economiche e sociali | 3 Costituisce titolo preferenziale, a parita' di merito, la richiesta di fruizione della borsa di studio presso istituti o laboratori statunitensi o canadesi. I candidati possono concorrere per un solo settore disciplinare. La durata della borsa e' di 2 mesi. L'ammontare di ogni borsa e' stabilito dal C.N.R. e comprende, oltre ad una somma forfettaria per le spese di viaggio dal luogo di residenza al luogo dove e' svolta la ricerca, un assegno mensile, per l'intera sua durata, che deve intendersi concesso a copertura sia delle spese di soggiorno che di qualunque altra eventuale spesa inerente all'utilizzazione della borsa stessa. L'importo dell'assegno mensile e' di L. 2.800.000 lorde. Sia sulla somma forfettaria per le spese di viaggio che sull'assegno mensile sono effettuate le prescritte ritenute alla fonte, trattandosi, nell'uno come nell'altro caso, di redditi soggetti ad IRPEF. Gli assegnatari delle borse godono di assicurazione a carico del C.N.R. per gli infortuni in cui possono incorrere nell'espletamento delle attivita' connesse con la fruizione delle borse stesse. Art. 2. La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio ne' con assegni o sovvenzioni di analoga natura e la sua fruizione e' incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari italiani con o senza assegni, nonche' con la frequenza di scuole di specializzazione post-laurea italiane con o senza assegni. E' ammesso il cumulo con gli assegni conferiti per la collaborazione ad attivita' di ricerca, di cui ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 30 dicembre 1997 n. 449, qualora la borsa di studio sia utile ad integrare l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a contributi od assegnazioni del C.N.R. Art. 3. Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione europea che alla data di scadenza del presente bando: a) abbiano conseguito la laurea presso universita' o istituti superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso universita' o istituti superiori stranieri, dichiarata equivalente da una universita' o istituto superiore italiano o dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (M.U.R.S.T.); b) abbiano un'anzianita' di laurea di almeno cinque anni; c) non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta'. E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'; d) siano residenti in Italia (per i cittadini non italiani dei Paesi della U.E.). Non possono partecipare alla selezione: 1) coloro che abbiano gia' usufruito di due borse di studio N.A.T.O.; 2) coloro che stiano usufruendo o che usufruiranno di una seconda borsa N.A.T.O. I contrattisti a termine ex art. 36, legge n. 70/1975 ed ex art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 possono usufruire della borsa solo se, al momento della fruizione, abbiano ultimato il contratto. Art. 4. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera, secondo lo schema di cui all'allegato A del presente bando, deve essere indirizzata ed inviata, con la relativa documentazione, al Consiglio nazionale delle ricerche, Dipartimento del personale, reparto II concorsi e borse di studio, piazzale Aldo Moro n. 7 - 00185 Roma, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. La domanda di partecipazione alla selezione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Delle domande presentate a mano all'ufficio accettazione del C.N.R., dalle ore 9 alle ore 18, nei giorni dal lunedi' al venerdi', sara' rilasciata ricevuta. Le domande non firmate dai candidati saranno escluse. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 1) certificato di laurea, in carta semplice, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami, la votazione dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo (ai sensi della legge n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 il candidato puo' presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da fac-simile allegato B; 2) certificato di residenza, se trattasi di cittadini non italiani dei Paesi dell'Unione europea; 3) dichiarazione di accettazione del candidato da parte del responsabile delle ricerche e/o dell'istituzione scientifica prescelta, rilasciata su carta intestata, presso la quale il candidato intende svolgere la ricerca; tale dichiarazione non puo' essere formulata tramite telegramma o telex; puo' eventualmente essere trasmessa via fax; 4) copia dei lavori ritenuti piu' significativi; 5) programma particolareggiato di studio e di ricerca che il candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della borsa; 6) curriculum vitae et studiorum; 7) qualsiasi altro titolo che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse; 8) elenco dei lavori, con l'indicazione se trattasi di pubblicazioni o dattiloscritti, ed il nome di eventuali collaboratori; 9) elenco dei documenti e titoli presentati. I documenti di cui ai punti 5, 6, 8 e 9 devono essere presentati in duplice copia e sottoscritti dal candidato. Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata presentazione di uno dei documenti di cui ai punti 1, 2 (solo per i cittadini non italiani), 3, 4, e 5 del presente articolo. Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo del candidato e il numero del presente bando. Non si tiene conto dei titoli e dei documenti consegnati o spediti al C.N.R. dopo il termine di cui al primo, comma del presente articolo, ne' delle domande che, alla scadenza di tale termine, risultino sfornite della prescritta documentazione; ne' e' infine consentito, scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e documenti gia' presentati anche se trattasi di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati. Art. 5. I candidati sono giudicati da commissioni nominate dal presidente del C.N.R. per ciascuno dei settori disciplinari indicati nell'art. 1. Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione di ciascun candidato. La commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga di individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo. La commissione stabilisce altresi', in via preliminare, se i candidati vadano sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il punteggio da riservare a tale prova, nonche' il punteggio minimo che i candidati debbono conseguire nella valutazione dei titoli per essere ammessi a sostenere la prova stessa. La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione attribuita ai vari titoli. Nel caso in cui sia stato, in via preliminare, previsto dalla commissione il colloquio, la stessa provvede a convocare i candidati che abbiano ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione dei titoli, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di preavviso. Nessun rimborso e' dovuto dall'Ente ai candidati che sostengono il colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza. Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto della valutazione dei titoli e del risultato dell'eventuale colloquio, del programma di studio e di ricerca presentato dal candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere, in genere, compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo specifico degli studi che lo stesso propone di compiere. Al termine dei lavori, la commissione redige la graduatoria dei candidati; sono considerati idonei i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone. Le operazioni compiute dalla commissione sono verbalizzate e sottoscritte in ogni pagina dal presidente, dai componenti e dal segretario. Art. 6. Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli idonei si trovano collocati in posizione corrispondente al numero dei posti banditi. A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata: a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di studio; b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del candidato. Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei, secondo l'ordine della graduatoria, entro sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria stessa. Art. 7. Il C.N.R. provvede a comunicare a ciascun concorrente l'esito della selezione restituendogli, nel contempo, la documentazione presentata per l'ammissione alla stessa, ad eccezione della seguente: 1) certificato di laurea; 2) dichiarazione di accettazione del candidato nell'istituzione scientifica prescelta; 3) programma di ricerca (una copia); 4) curriculum vitae et studiorum (una copia); 5) elenco dei titoli presentati (una copia); 6) elenco delle pubblicazioni e lavori presentati (una copia). Il C.N.R. non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o non chiare indicazioni dei dati anagrafici o del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Art. 8. L'assegnatario deve iniziare la fruizione della borsa entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione di vincita della borsa medesima. Coloro che non abbiano dato inizio agli studi e alle ricerche in programma entro detto termine decadranno dalla borsa. La data di decorrenza non puo' in ogni caso essere anteriore a quella della lettera di comunicazione di vincita. Il periodo di godimento della borsa decorre dalla data in cui l'assegnatario ha effettivamente iniziato, presso l'istituzione prescelta, gli studi e le ricerche in programma. La data di decorrenza della borsa puo' essere rinviata nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia. La fruizione della borsa puo' essere sospesa temporaneamente solo nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata superiore ad un mese. I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente comprovati. L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attivita' di ricerca programmata non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su proposta del responsabile della ricerca, e' dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del C.N.R., dall'ulteriore utilizzazione della borsa. Dell'avvio del relativo procedimento viene data comunicazione all'interessato il quale ha la facolta' di far conoscere la propria posizione in merito, mediante comunicazione scritta. Della conclusione del procedimento, che potra' consistere o in una archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di decadenza, verra' data motivata comunicazione all'interessato. Il C.N.R. si riserva di adottare, in ogni momento, forme adeguate di accertamento sullo stato delle ricerche in corso. Art. 9. Il pagamento della borsa viene effettuato in un'unica soluzione e viene corrisposto anticipatamente, previa tempestiva comunicazione da parte dell'interessato della data di inizio dell'attivita' di ricerca. Coloro che siano incorsi nella dichiarazione di decadenza per rinuncia o per non ottemperanza di quanto previsto dall'art. 8 del presente bando sono tenuti a restituire l'importo della borsa anticipato e non maturato. La restituzione dell'importo verra' richiesta dal C.N.R. Art. 10. Entro trenta giorni dalla scadenza della borsa, l'assegnatario deve trasmettere al C.N.R. una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute. La relazione deve essere corredata di una dichiarazione del direttore delle ricerche contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale l'assegnatario ha atteso agli studi e ricerche anzidetti. La relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto in riviste a cura del C.N.R. Art. 11. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche, per le finalita' di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per le finalita' inerenti alla selezione e alla gestione del rapporto conseguente alla medesima. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Consiglio nazionale delle ricerche Dipartimento del personale reparto II concorsi e borse di studio, piazzale A. Moro n. 7 - 00185 Roma, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il dirigente del suddetto reparto. Roma, 1o dicembre 2000 Il dirigente: Micolitti