IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista  la  legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    Visti  i  decreti  del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957,  n. 3, e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti  le  disposizioni  relative  allo  statuto degli impieghi
civili  dello  Stato  e  le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato;
    Vista la legge 10 giugno 1964, n. 477, concernenti le norme per i
volontari  dell'esercito,  della  marina  e  dell'aeronautica e nuovi
organici  dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze
armate e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  8 agosto  1977, n. 564, concernente la modifica
delle  norme  del  matrimonio  dei  militari delle tre Forze armate e
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza;
    Vista  la  legge  11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la  legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  della Guardia di
finanza;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n.  958,  recante norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n.  411, indicante gli "specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici";
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto ministeriale 18 aprile 1990, relativo al "Nuovo
elenco  delle  imperfezioni  e delle infermita' che sono causa di non
idoneita'  fisica  ai  servizi  di  navigazione aerea" pubblicato nel
Giornale  ufficiale  della difesa - Dispensa n. 24, circolare 370 del
16 giugno 1990 e successive varianti;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
    Vista  la  legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente "nuove norme
sulla cittadinanza";
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1992,  n. 502,
concernente  il  riordino  della  disciplina  in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
"razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego,  a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e
successive modificazioni e integrazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale   6 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  "Regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione  nei  pubblici  impieghi"  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente  le  determinazioni  dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici ed al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
"Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate";
    Visto  il  decreto  ministeriale  29 novembre  1995,  concernente
l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che  sono  causa  di  non  idoneita' al servizio militare, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 4 dicembre 1995, n. 283;
    Vista  la  legge  8 agosto 1996, n. 427, concernente disposizioni
urgenti  in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze
armate;
    Vista  la  legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente "la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali";
    Visto  il  decreto  ministeriale  19 febbraio  1997,  concernente
l'approvazione   della  nuova  schedula  delle  vaccinazioni  per  il
personale militare dell'Amministrazione della difesa;
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127,  concernente  "misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti  di decisione e di controllo" e successive modificazioni
ed integrazioni previste dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332, concernente "regolamento recante norme per l'immissione
dei  volontari  delle  Forze  armate  nelle  carriere  iniziali della
difesa,  delle  Forze  di  polizia,  dei Vigili del fuoco e del Corpo
militare della Croce rossa italiana";
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 505,
concernente armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al
terzo  anno  di  ferma  breve  con  quello  del personale militare in
servizio  permanente  effettivo, a norma dell'art. 1, comma 99, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    Visto  il  decreto  legislativo del 31 marzo 1998, n. 80, recante
"nuove  disposizioni  in  materia  di organizzazione e di rapporti di
lavoro   nelle  amministrazioni  pubbliche,  di  giurisdizione  nelle
controversie  di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente le modifiche
ed  integrazioni  alle  leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 127,   nonche'  norme  in  materia  di  formazione  del  personale
dipendente  e  di  lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Visto   il   decreto   ministeriale  26 marzo  1999,  concernente
approvazione  del  nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che  sono  causa  di  non  idoneita' al servizio militare e direttiva
applicativa 19 aprile 1999;
    Considerato   il   foglio   dello   Stato   maggiore  aeronautica
SMA/123/0213/P13-2/4, datato 4 dicembre 2000;

                              Decreta:


                               Art. 1.


                          Posti a concorso

    1.  E' indetto un concorso, per titoli di servizio, a complessivi
seicento  posti per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente dell'Aeronautica militare, riservato ai volontari
che  si  trovano  in  una delle seguenti condizioni e che non abbiano
avuto  titolo a partecipare ai prime tre concorsi per l'immissione in
servizio permanente:
      a)  ai  sergenti  di  complemento  dell'Aeronautica militare in
ferma  triennale  o  di  durata  superiore  ed  ai graduati di truppa
dell'Aeronautica militare in ferma triennale o di durata superiore in
servizio da almeno ventiquattro mesi alla data del 31 dicembre 2000;
      b)  ai  sergenti dell'Aeronautica militare in ferma triennale o
di  durata  superiore  ed  ai  graduati  di  truppa  dell'Aeronautica
militare  in ferma di leva prolungata triennale o di durata superiore
collocati  in  congedo  per  aver ultimato la ferma contratta in data
successiva al 1o settembre 1995.
    Ai  vincitori  sara'  assegnata  una delle categorie previste dal
ruolo in relazione alle specifiche esigenze di Forza armata.