IL DIRETTORE GENERALE

    Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, contenente le
norme  di  attuazione  per  il  ripristino  del Corpo forestale dello
Stato;
    Visto  il  testo  unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  nonche' le
relative  norme  di  esecuzione  approvate con decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
    Vista  la  legge 1o aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'art.
16  che  ha  inserito  il Corpo forestale dello Stato tra le forze di
polizia;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  12  maggio 1995, n. 201, recante
attuazione  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  riordino  delle  carriere  del  personale  non  direttivo  e  non
dirigente del Corpo forestale dello Stato, ed in particolare gli art.
41 e 42, relativi alla nomina a vice perito del ruolo dei periti;
    Visto   il   decreto   ministeriale   22  dicembre  1997  recante
individuazione  dei  profili  professionali  del  personale del Corpo
forestale  dello  Stato  che  espleta  attivita' tecnico-scientifica,
tecnico-strumentale ed amministrativa;
    Viste  le  leggi  27  dicembre 1997, n. 449, 23 dicembre 1998, n.
448, e 23 dicembre 1999, n. 488;
    Vista  la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni
e integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed il relativo regolamento
di  attuazione  degli  articoli  1,  2 e 3, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  20 ottobre 1998, n. 403, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487,  concernente  il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi, nonche' le successive modificazioni
e integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 7
febbraio  1994,  n.  174,  ed  in  particolare l'art. 1 recante norme
sull'accesso  dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti  di  lavoro  presso  le Amministrazioni pubbliche, modificato e
integrato  dal  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 5
ottobre 1994, n. 623;
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate, ed in particolare l'art. 20;
    Vista  la  circolare n. 6 del 24 luglio 1999 della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
recante  disposizioni  per  la partecipazione ai concorsi pubblici da
parte dei portatori di handicap;
    Vista  la  legge  12  marzo  1999, n. 68, con cui si dispone, tra
l'altro,  che  i  datori  di  lavoro pubblici che occupano piu' di 50
dipendenti,  sono  tenuti  ad  avere  alle loro dipendenze lavoratori
disabili nella misura del 7% dei lavoratori occupati;
    Considerato  che  la  predetta  quota  di riserva risulta, presso
questa Amministrazione, gia' coperta;
    Visto  il  decreto  legislativo  16  aprile 1994, n. 297, recante
approvazione  del  testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in  materia  di  istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e
grado;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n.  368,  contenente  norme  per  la  presentazione dei documenti nei
concorsi per le carriere statali;
    Vista  la  legge  3  agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande  di concorso e d'assunzione
presso le pubbliche amministrazioni;
    Vista  la  legge  20  settembre  1980,  n. 574, ed in particolare
l'art.  40  che  prevede una riserva del 2% dei posti in favore degli
ufficiali    di    complemento    dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica  che  terminano  senza  demerito  la  ferma biennale
prevista dall'art. 37 della stessa legge;
    Considerato  che tale percentuale non raggiunge l'unita' rispetto
al  totale dei posti messi a concorso e che pertanto non e' possibile
procedere a detta riserva;
    Visto  il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  196 ed in
particolare  l'art.  39, comma 15, che prevede, ai sensi dell'art. 3,
comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la riserva del 20% di
posti  a  favore dei militari delle tre Forze armate, congedati senza
demerito dalla ferma triennale o quinquennale;
    Vista  la legge 1o febbraio 1989, n. 53, ed in particolare l'art.
26  concernente  il  possesso,  per  l'accesso ai ruoli del personale
delle Forze di polizia, delle qualita' morali e di condotta stabilite
per i concorsi della magistratura ordinaria;
    Vista  la  legge  10 aprile 1991, n. 125, recante azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
della  persona  e  di  altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali, e successive modificazioni e integrazioni;
    Considerato  che l'art. 36-ter del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29,  e  successivi  decreti  legislativi  modificativi  ed
integrativi,  recante accertamento delle conoscenze informatiche e di
lingue   straniere   nei  concorsi  pubblici,  costituisce  norma  di
carattere  programmatico  e che, peraltro, il regolamento previsto al
terzo comma dello stesso articolo, da emanarsi ai sensi dell'art. 17,
comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su proposta del
Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  non  ha  trovato  ancora
attuazione;
    Visto  il  decreto  del  direttore  generale  30  novembre  2000,
annotato  presso  l'Ufficio centrale del bilancio il 1o dicembre 2000
con  il  n. 3634 con il quale, in attuazione dell'art. 44 del decreto
legislativo  n.  201/1995,  sono  state  individuate  le modalita' di
svolgimento  del  corso  e  quelle di svolgimento degli esami di fine
corso;
    Considerato   che  alla  data  del  31  dicembre  1999  risultano
disponibili  nella  qualifica di vice perito del ruolo dei periti del
Corpo forestale dello Stato cinquantadue posti da conferire, ai sensi
dell'art.  41  del  decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 201, nel
limite  del cinquanta per cento, mediante concorso pubblico per esami
e successivo corso di formazione professionale della durata di almeno
dodici mesi;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000,
pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   del  27  settembre  2000,
concernente  la  programmazione  semestrale  delle  assunzioni  nelle
Amministrazioni  pubbliche  a  norma  dell'art.  39  della  legge  27
dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni, ed in particolare
la  tabella  2  relativa  all'autorizzazione,  per il Corpo forestale
dello  Stato,  a  bandire  concorsi  pubblici,  per  l'anno 2000, per
l'assunzione di ventisei vice periti;
    Ravvisata  la necessita' di procedere all'emanazione del relativo
bando  di  concorso  per  la  copertura  di  ventisei  posti, pari al
cinquanta  per cento della disponibilita', al 31 dicembre 1999, nella
qualifica  di  vice  perito  del ruolo dei periti del Corpo forestale
dello Stato;
    Considerato  che,  in  virtu'  della  dotazione organica, i posti
disponibili sono da ripartire tra i profili professionali individuati
con  il  decreto ministeriale 22 dicembre 1997, in tre distinte aree,
come di seguito indicato:
      area tecnico-scientifica:
        vice perito geometra, posti quattro;
        vice perito informatico, posti quattro;
      area tecnico-strumentale:
        vice perito ai servizi, posti quattro;
      area amministrativa:
        vice perito amministrativo, posti quattordici.
    Considerato  che,  non  essendo possibile prevedere il numero dei
candidati,  si  rende  indispensabile  stabilire  successivamente  il
diario delle prove scritte;
    Considerate le esigenze di servizio;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                     Posti a concorso e riserve

    1. Per   le   esigenze  delle  unita'  funzionali  dislocate  sul
territorio  nazionale,  compresa la Direzione generale, e' indetto un
concorso   pubblico  per  esami  e  successivo  corso  di  formazione
professionale  della durata di dodici mesi, per la nomina di ventisei
vice periti del ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato.
    2. I  posti  messi a concorso per ciascuna area, relativamente ad
ogni profilo professionale, sono ripartiti, sulla base delle esigenze
dell'Amministrazione attualmente rilevate, come di seguito indicato:
      area tecnico-scientifica:
        vice perito geometra, posti quattro;
        vice perito informatico, posti quattro;
      area tecnico-strumentale:
        vice perito ai servizi, posti quattro;
      area amministrativa:
        vice perito amministrativo, posti quattordici;
    3. Dei posti di cui al comma 1:
      a) cinque  unita', pari ad 1/6 dei posti messi a concorso, sono
riservate  al  personale del Corpo forestale dello Stato appartenente
al  ruolo  dei Revisori in possesso del prescritto titolo di studio e
specificamente:
        vice perito geometra, posti uno;
        vice perito informatico, posti uno;
        vice perito ai servizi, posti uno;
        vice perito amministrativo, posti due;
      b) cinque  unita', pari al 20% dei posti messi a concorso, sono
riservate,  ai  sensi dell'art. 39, comma 15, del decreto legislativo
12  maggio 1995, n. 196, a favore dei militari delle tre Forze armate
congedati  senza  demerito  dalla  ferma  triennale o quinquennale, e
specificamente:
        vice perito geometra, posti uno;
        vice perito informatico, posti uno;
        vice perito ai servizi, posti uno;
        vice perito amministrativo, posti due;
    4. I  posti  riservati  non  coperti  sono  conferiti  agli altri
candidati secondo l'ordine di graduatoria.