IL DIRETTORE GENERALE
              degli affari civili e libere professioni

    Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89;
    Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
    Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
    Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
    Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
    Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
    Visto  il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito
nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
    Vista la legge 21 gennaio 1943, n. 102;
    Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n.
314;
    Visto  il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26
aprile 1947, n. 498;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950,
n. 231;
    Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;
    Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
    Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
    Visto l'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 settembre
1977, n. 714;
    Visto l'art. 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177;
    Visto  l'art.  31  del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio  1988,  n.  574,  in  relazione  all'art.  4  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752, modificato
dall'art.  4  del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
1987, n. 521;
    Visto  l'art.  2,  terzo  comma,  del  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990;
    Visto  l'art.  7,  quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n.
405;
    Visti  gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
marzo 1995;
    Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328;
    Visto   il  decreto  ministeriale  24  febbraio  1997,  n.  74  e
successive modificazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1. E' indetto un concorso, per esame, a duecento posti di notaio.