IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  testo  unico  delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato nonche' le relative norme di esecuzione,
approvate  con  il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre  1981  recante  le declaratorie delle qualifiche funzionali
del personale non docente delle universita';
    Visto  il  decreto  interministeriale  20  maggio  1983,  recante
disposizioni  sulla  normativa  concorsuale del personale non docente
delle universita';
    Visto  il  decreto  interministeriale  27  luglio  1988,  n. 534,
contenente   modificazioni  ed  integrazioni,  al  succitato  decreto
interministeriale 20 maggio 1983;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, riguardante l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande  di ammissione nei pubblici
concorsi;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n.  116,  recante modificazioni ed integrazioni, al succitato decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
    Vista  la  legge  7  agosto  1990, n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  10  aprile  1991,  n.  125, che garantisce pari
opportunita'  tra  uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro  e al
trattamento nei luoghi di lavoro;
    Vista  la  legge 5 febbraio 1992, n. 104, e in particolare l'art.
20 recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle  persone  handicappate  nell'ambito  delle  prove  d'esame  nei
concorsi pubblici;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni  ed integrazioni, recante norme sulla razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  regolamento  disposto  con  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  7  febbraio  1994,  n.  174,  recante norme
sull'accesso  dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.   487,   recante   disposizioni  sulla  normativa  concorsuale,  e
successive  modificazioni  ed integrazioni effettuate con decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
    Vista  la legge 23 dicembre 1996, n. 662, legge finanziaria ed in
particolare l'art. 1, comma 52;
    Vista  la  legge  31  dicembre  1996, n. 675, recante norme sulla
tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
    Considerato  che  ai  sensi  dell'art. 51 della legge 27 dicembre
1997,  n.  449,  gli atenei possono decidere il numero e la tipologia
del   personale   da   assumere  nel  rispetto  delle  disponibilita'
finanziarie;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, contenente modificazioni
ed integrazione alla succitata legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, contenente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e
3  della  legge  15 maggio 1997, n. 127, in materia di certificazioni
amministrative;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, in particolare l'art. 2,
comma  9, recante modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997,
n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127;
    Visto  il  decreto  rettorale 5 agosto 1999 con il quale e' stato
emanato  il  regolamento  interno  sul reclutamento del personale non
docente;
    Viste  le  leggi 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n.
388 (leggi finanziarie);
    Visto  il  contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
tecnico  e  amministrativo  del comparto universita', sottoscritto in
data 9 agosto 2000, in particolare l'art. 55, comma 5;
    Visto  il  decreto  rettorale  2 ottobre 2000 con il quale questo
Ateneo  ha  assegnato,  tra gli altri, un posto di categoria B3 (gia'
operatore  tecnico  -  quinta  qualifica  funzionale)  dell'area  dei
servizi   generali  e  tecnici  presso  il  dipartimento  di  scienze
biochimiche "A. Rossi Fanelli" di questo Ateneo;
    Ravvisata  la  necessita' di emettere il bando di concorso per la
copertura del posto sopracitato;
    Considerato  che  con  separato  provvedimento si e' proceduto ad
indire  un  corso  concorso  riservato  al  personale in servizio con
qualifica inferiore;
    Considerata l'unicita' del posto, messo a concorso, le riserve di
cui  all'art.  5,  terzo  comma,  punti  1),  2) e 3) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1992 (legge 2 aprile 1968, n. 482;
legge  24  dicembre  1993, n. 537, e legge 20 settembre 1980, n. 574,
art. 40) risultano inoperanti;
    Verificata la disponibilita' finanziaria;

                              Dispone:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  esami,  ad un posto di
categoria  B3  dell'area  dei  servizi  generali e tecnici, presso il
dipartimento    di    scienze    biochimiche   "A.   Rossi   Fanelli"
dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma.