IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, ed in particolare l'art. 2, comma 4; Vista l'ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 57 del 20 luglio 1999, con la quale e' stata indetta la sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, finalizzata, rispettivamente, al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna o nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ovvero dell'idoneita' per gli insegnanti di scuola elementare, per gli insegnanti tecnico pratici, per gli insegnanti di arte applicata e per il personale educativo delle istituzioni educative; Vista l'ordinanza ministeriale n. 202 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 79 del 5 ottobre 1999; con la quale e' stata indetta sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di strumento musicale nella scuola media; Vista l'ordinanza ministeriale n. 33 del 7 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000, concernente integrazioni e modificazioni all'ordinanza n. 153 del 15 giugno 1999; Vista la legge 27 ottobre 2000 n. 306, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2000, con la quale e' stato convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 28 agosto n. 240 recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001; Visto l'art. 6-bis della predetta legge; Ordina: Art. 1. Riapertura termini di partecipazione alle sessioni riservate 1. In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6-bis della legge 27 ottobre 2000, n. 306, sono ammessi a partecipare alle sessioni riservate di esami di cui all'art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4, entro il 27 aprile 2000. 2. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla ordinanza ministeriale n. 153/1999, come integrata dall'ordinanza ministeriale n. 33/2000, i limiti temporali di maturazione del servizio previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 124/1999 debbono intendersi, pertanto, fissati in almeno trecentosessanta giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 ed il 27 aprile 2000, di cui almeno centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994/1995.