IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

    Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, ed in particolare l'art. 2,
comma 4;
    Vista   l'ordinanza   ministeriale  n. 153  del  15 giugno  1999,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 57 del
20 luglio  1999,  con la quale e' stata indetta la sessione riservata
di  esami,  preceduta  dalla  frequenza  di  un  corso,  finalizzata,
rispettivamente,  al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
nella  scuola  materna  o  nelle  scuole  ed  istituti  di istruzione
secondaria  ed artistica, ovvero dell'idoneita' per gli insegnanti di
scuola  elementare,  per  gli  insegnanti  tecnico  pratici,  per gli
insegnanti  di  arte  applicata  e  per  il personale educativo delle
istituzioni educative;
    Vista   l'ordinanza   ministeriale   n. 202  del  6 agosto  1999,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 79 del
5 ottobre  1999;  con la quale e' stata indetta sessione riservata di
esami finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
di strumento musicale nella scuola media;
    Vista   l'ordinanza   ministeriale  n. 33  del  7 febbraio  2000,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 25 del
28 marzo 2000, concernente integrazioni e modificazioni all'ordinanza
n. 153 del 15 giugno 1999;
    Vista  la legge 27 ottobre 2000 n. 306, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2000, con la quale
e'  stato  convertito  in  legge  con  modificazioni il decreto-legge
28 agosto  n. 240  recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno
scolastico 2000-2001;
    Visto l'art. 6-bis della predetta legge;

                               Ordina:


                               Art. 1.


    Riapertura termini di partecipazione alle sessioni riservate

    1.  In  applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6-bis
della  legge 27 ottobre 2000, n. 306, sono ammessi a partecipare alle
sessioni  riservate  di esami di cui all'art. 2, comma 4, della legge
3 maggio  1999,  n. 124,  coloro  che  hanno  maturato i requisiti di
servizio previsti dal medesimo comma 4, entro il 27 aprile 2000.
    2.  Fermo  restando  il  possesso  di  tutti  gli altri requisiti
previsti  dalla  ordinanza  ministeriale  n. 153/1999, come integrata
dall'ordinanza   ministeriale   n. 33/2000,  i  limiti  temporali  di
maturazione  del  servizio previsto dall'art. 2, comma 4, della legge
n. 124/1999   debbono   intendersi,   pertanto,   fissati  in  almeno
trecentosessanta  giorni  nel  periodo compreso tra l'anno scolastico
1989/1990  ed  il  27 aprile 2000, di cui almeno centottanta giorni a
decorrere dall'anno scolastico 1994/1995.