IL DIRIGENTE GENERALE per il personale militare Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni; Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'esercito; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernente l'ordinamento della professione di psicologo; Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, agli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della Difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), b), e h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante, tra l'altro, disposizioni in materia tributaria; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio volontario femminile; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza a mente dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 116, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita, che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psicofisici; Vista la direttiva tecnica 19 aprile 2000 della direzione generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva 19 aprile 2000 della direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente il riordino dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2000, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che nel definire, tra l'altro, i ruoli dell'Arma dei carabinieri nei quali avverra' nell'anno 2001, il reclutamento del personale femminile, ha fissato al 100% l'aliquota percentuale di detto personale che potra' essere immesso nel ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, emanato in applicazione dell'art. 5, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonche' la composizione delle commissioni esaminatrici, modificato con decreto ministeriale 11 maggio 2001; Ravvisata la necessita' di indire un concorso per la nomina di ufficiali in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ventinove tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri. 2. I posti di cui al precedente, comma 1, sono ripartiti nel modo seguente per specialita: a) pecialita' amministrazione: n. 10 (dieci) posti; b) specialita' commissariato: n. 1 (uno) posto; c) specialita' sanita' medicina: n. 7 (sette) posti; d) specialita' veterinaria: n. 1 (uno) posto; e) specialita' telematica: n. 2 (due) posti; f) specialita' genio: n. 5 (cinque) posti; g) specialita' psicologia: n. 1 (uno) posto; h) specialita' investigazioni scientifiche: n. 2 (due) posti.