IL DIRIGENTE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista  la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
    Vista    la   legge   11 dicembre   1969,   n. 910,   concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni ed
integrazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'esercito;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
    Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernente l'ordinamento
della professione di psicologo;
    Vista  la  legge  1o febbraio  1989, n. 53, concernente modifiche
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei vicebrigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della  guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di Stato, agli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la   razionalizzazione   dell'organizzazione   delle  amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli   2  e  4  della  succitata  legge  7 agosto  1990,  n. 241,
nell'ambito dell'amministrazione della Difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
carabinieri e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'amministrazione della difesa;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di   decisione   e   di   controllo  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente  la  riforma  strutturale  delle  Forze  armate,  a norma
dell'art.  1,  comma 1, lettere a), b), e h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Vista  la  legge  18 febbraio  1999, n. 28, recante, tra l'altro,
disposizioni in materia tributaria;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale femminile nelle Forze armate e
nel  Corpo  della  guardia  di  finanza a mente dell'art. 1, comma 2,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 116,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art.  1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita,  che  prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psicofisici;
    Vista   la  direttiva  tecnica  19 aprile  2000  della  direzione
generale   della   sanita'   militare,   emanata  per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la direttiva 19 aprile 2000 della direzione generale della
sanita'  militare  per  delineare  il  profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
il riordino dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il  decreto  ministeriale  12 dicembre  2000,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n. 380,  che  nel definire, tra l'altro, i ruoli dell'Arma dei
carabinieri  nei  quali  avverra' nell'anno 2001, il reclutamento del
personale  femminile,  ha  fissato  al 100% l'aliquota percentuale di
detto  personale  che  potra'  essere  immesso  nel  ruolo  tecnico -
logistico dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto   il  decreto  ministeriale  12 gennaio  2001,  emanato  in
applicazione   dell'art.   5,   comma 2,   del   sopracitato  decreto
legislativo  5 ottobre  2000,  n. 298,  concernente,  tra  l'altro, i
titoli  di  studio  e  gli  ulteriori  requisiti  per l'ammissione ai
concorsi  per  il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento
delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di
merito,  nonche'  la  composizione  delle  commissioni  esaminatrici,
modificato con decreto ministeriale 11 maggio 2001;
    Ravvisata  la  necessita'  di indire un concorso per la nomina di
ufficiali   in   servizio   permanente  del  ruolo  tecnico-logistico
dell'Arma dei carabinieri;

                              Decreta:

                               Art. 1.
                          Posti a concorso

    1. E'  indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
ventinove   tenenti   in  servizio  permanente  effettivo  del  ruolo
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.
    2. I posti di cui al precedente, comma 1, sono ripartiti nel modo
seguente per specialita:
      a) pecialita' amministrazione: n. 10 (dieci) posti;
      b) specialita' commissariato: n. 1 (uno) posto;
      c) specialita' sanita' medicina: n. 7 (sette) posti;
      d) specialita' veterinaria: n. 1 (uno) posto;
      e) specialita' telematica: n. 2 (due) posti;
      f) specialita' genio: n. 5 (cinque) posti;
      g) specialita' psicologia: n. 1 (uno) posto;
      h) specialita' investigazioni scientifiche: n. 2 (due) posti.