IL DIRETTORE GENERALE della protezione civile e dei servizi antincendi - Servizio reclutamento formazione professionale e interventi assistenziali - Divisione III Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 concernente il personale del comparto aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, relativa alle azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, riguardante il regolamento relativo all'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, recante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 1997, sulle dotazioni organiche delle qualifiche e dei profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2000 con il quale il Ministro dell'interno e' stato autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento per apparecchiatore elettronico specializzato quarta qualifica funzionale dell'area di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il C.C.N.L. del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativo al triennio 1998-2001 e in particolare l'art. 27, quinto comma, che prevede che tutte le procedure selettive e concorsuali anche interne all'amministrazione, gia' programmate o in corso alla data di entrata in vigore del contratto in questione, sono portate a compimento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Vista la legge 12 marzo 1999 n. 68 con cui si dispone, tra l'altro, che i datori di lavoro pubblici che occupano piu' di 50 dipendenti, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura del 7% dei lavoratori occupati; Considerato che la predetta quota di riserva risulta, presso questa amministrazione, gia' coperta; Ritenuto che occorre provvedere, mediante concorso pubblico, per esami, alla copertura di sessantuno posti nel profilo di apparecchiatore elettronico specializzato dell'area di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: Decreta: Art. 1. Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sessantuno posti per l'accesso al profilo professionale di apparecchiatore elettronico specializzato della quinta qualifica funzionale dell'area di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello e purche' appartenenti al profilo di apparecchiatore elettronico, previo superamento di apposito corso di specializzazione. Il 20% dei posti e' riservato, ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 a favore dei militari in ferma di leva prolungata e dei volontari specializzati delle tre forze armate congedatisi senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte. Il 2% dei posti e' riservato, ai sensi della legge 20 settembre 1980, n. 574, agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori saranno conferiti agli altri concorrenti inseriti nella graduatoria di merito.